CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 28443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24240/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 301/2017depositata il 26/07/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa di costruzioni, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 26 luglio 2017 con cui la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda diretta al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’esecuzione di un contratto di appalto, stipulato in veste di appaltatore con il Comune quale appaltante. 2. ― Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. Il primo motivo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, co. 1, n 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218 c.c. e 119 e 130 D.P.R 554/1999, per aver il Giudicante erroneamente attribuito all’appaltatore la imputabilità degli errori progettuali posti in essere dalla stazione appaltante, nonché per aver imputato allo stesso appaltatore prestazioni dallo stesso oggettivamente non esigibili in sede di consegna dei lavori. Il secondo motivo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, co. 1 n. 4 ) c.p.c., per nullità della sentenza nella parte motivaa relative alle considerazioni sulla natura dei manufatti interferenti con il tracciato delle opere realizzando. Il terzo motivo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, co. 1, n 5), c.p.c. per avere la Corte d’Appello statuito e motivato senza porre a fondamento della decisione prove documentali determinati per il giudizio, già introdotte dal ricorrente fin dal primo grado, specie nella parte di motivazione della sentenza impugnata ove il Giudicate, dopo aver individuato gli elementi di fatto centrali a fini della controversia, afferma che l’appellante non abbia offerto alcuna allegazione né prova sul punto ed ha illegittimamente rigettato la domanda di ammissione di mezzi istruttori necessari per la soluzi one della controversia , come appare dalla stessa motivazione della sentenza impugnata. Il quarto motivo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, co. 1, n 3), per violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1460 c.c. e 119 DPR 554/1999, per non aver valutato il Giudicante la legittimità del parziale inadempimento della ricorrente, in virtù del pregresso e grave inadempimento della stazione appaltante. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente ricordare che il Comune controricorrente ha appaltato al Solinas lavori di costruzione di un canale per la raccolta delle acque piovane ed il Solinas, dopo la consegna dei lavori, aveva constatato l’esistenza di ostacoli all’esecuzione dell’opera: i) un pozzetto idrico con relativa condotta in polietilene; ii) un palo Enel; iii) un serbatoio dell’impianto di sollevamento ESAF; iv) la previsione di attraversamento di una strada provinciale; v) il verificarsi di un furto di attrezzature. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto: -) che l’appaltatore, tenuto conto del precetto dettato dall’articolo 130 del d.p.r. numero 154 del 1999, dovesse ispezionare l’area, e dovesse rilevare l’esistenza dei primi tre impedimenti materiali in discorso, per loro natura visibili, di guisa che: «In mancanza di alcuna prova sul fatto che gli ostacoli non erano immediatamente percepibili all’atto delle indagini svolte dal Solinas e che insistevano proprio lungo il tracciato dell’opera previsto dal progetto, non risulta giustificabile la mancata redazione del programma esecutivo dei lavori che ripetutamente il direttore dei lavori richiedeva al Solinas… L’appaltatore non può muovere contestazioni che trovano il loro fondamento in una mancata conoscenza dei luoghi»; -) che, quanto all’impossibilità di eseguire i lavori per la necessità di attraversare una strada provinciale, la richiesta dei relativi permessi incombeva effettivamente sul Comune appaltante, e tuttavia «questa Corte rileva la sussistenza di un comportamento negligente tenuto dal Solinas anche riguardo all’esecuzione del secondo tratto dell’opera. Ciò in quanto, anche nelle more dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, l’appaltatore si dimostrava comunque inadempiente nei confronti degli obblighi a suo carico, per non aver redatto il programma esecutivo neanche per il secondo tratto del canale e di non aver compiuto le attività preliminari necessarie all’inizio di tale opera». 5. ― Il ricorso va respinto. 5.1. ― È infondato il primo mezzo. La Corte territoriale ha richiamato il disposto degli artt. 130 e 131 d.P.R. 554/1999 e dell’art. 8 del capitolato speciale di contratto, che obbligavano l’appaltatore «a compiere un’accurata ispezione dei luoghi per prendere visione del suolo e del sottosuolo», e ― laddove avesseriscontrato difformità dello stato di luogo rispetto al progetto, e constatato l’impossibilità di eseguire i lavori ― di formulare riserva nel verbale di consegna. In proposito la Corte, con un accertamento in fatto, ha ritenuto che i dedotti ostacoli erano visibili «attraverso un semplice esame del territorio», che il Solinas non aveva fornito alcuna prova in contrario, e che non era stato neppure provato che gli ostacoli insistevano sul punto in cui le opere dovevano essere realizzate. Da quanto suesposto emerge l’infondatezza della deduzione della violazione dell’art. 130 d.P.R. 554/1999, essendosi la Corte d’appello attenuta al principio secondo cui nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione (nella specie contenuta nel citato art. 8), il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali (Cass. 5144/2020; Cass. 3932/2008). Il ricorrente non ha neppure allegato una difficolta di prova di tale portata, essendosi limitato a censurare l’accertamento di fatto della visibilità a vista dei manufatti sotterranei, senza preoccuparsi di fornire ― nel giudizio di merito, e dedurre in questa sede di averlo fatto ― prova alcuna di detta difficoltà di accertamento. 5.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile: esso denuncia la «manifesta illogicità ed apoditticità delle considerazioni afferenti alla natura dei manufatti interferenti con il tracciato delle opere appaltate» ritenuti dalla Corte d’appello per loro natura visibili. In proposito deve però rammentarsi che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Ciò detto, nel caso di specie si è totalmente al di fuori del campo della motivazione inesistente, né v’è nulla che possa indurre questa Corte a ritenere implausibile l’affermazione del giudice di merito secondo cui un pozzetto, un palo ed un serbatoio sono di per sé stessi visibili: e dunque la censura non può avere ingresso neppure come volta a denunciare l’inosservanza del limite del «minimo costituzionale». 5.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile. Esso riguarda nuovamente il carattere occulto degli ostacoli poc’anzi richiamati. Vi si sostiene anzitutto essere «dovere del Giudice prendere in considerazione e valutare le prove offerte in tal senso», il che è indubbio, ma, successivamente, dette prove non vengono affatto identificate, tantomeno con la necessaria precisione, giacché il ricorrente richiama i documenti 6, 8 e 9, ma manca totalmente di specificare di che documenti si fosse trattato e quale fosse, conseguentemente, la loro eventuale efficacia probatoria (il documento 6 ed il documento 8 sono menzionati anche a pagina 3 del ricorso, mentre il documento 9 è citato a pagina 4, ma anche lì non riesce ad intendersi in che cosa esattamente detti documenti consistano, ed anzi sembra di capire che si tratti di documenti provenienti dallo stesso Solinas, e dunque neppure riesce ad stabilirsi in qual modo essi potrebbero fare prova in suo favore). Quanto alla deduzione di prova testimoniale, che la Corte d’appello non ha ammesso in quanto non «idonea a provare la natura occulta degli ostacoli nonostante l’uso della diligenza richiesta l’imprenditore nella verifica delle condizioni di fattibilità dell’opera» (così a pagina 9 della sentenza impugnata), il ricorrente non trascrive il contenuto delle prove orali dedotte, né indica i testi, mentre, secondo il costante orientamento di questa Corte, la censura contenuta nel ricorso per Cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non provveda a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali gli stessi sarebbero qualificati a testimoniare, trattandosi di elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cass. 9 novembre 2011, n. 23348; Cass. 23 aprile 2010, n. 9748; Cass. 23 settembre 2004, n. 19138). In breve, sia da un versante che dall’altro, le censure sono prive di autosufficienza, giacché non consentono a questa Corte di comprendere con la necessaria precisione né quali elementi istruttori avrebbero dimostrato il carattere occulto degli ostacoli in questione, né quali mezzi istruttori fossero stati formulati al riguardo. 5.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Si lamenta che il giudice di appello abbia riconosciuto che era obbligo dell’amministrazione di ottenere i permessi definitivi necessari alla realizzazione dell’opera, ma abbia poi omesso di considerare il rilievo dell’inadempimento dell’amministrazione, ostativo «alla regolare ed immediata esecuzione dell’opera», oltre che collocato «logicamente in momento funzionalmente anteriore alle prestazioni dovute dall’appaltatore», di guisa che la Corte d’appello avrebbe dovuto effettuare la comparazione dei due inadempimenti, così da attribuire la responsabilità dell’occorso. Correttamente il ricorrente ricorda che nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 1° giugno 2004, n.10477; Cass. 30 maggio 2017, n. 13627), ovviamente nei limiti in cui il sindacato della motivazione è tuttora esperibile. Ma ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, in cui in buona sostanza la Corte d’appello ha ritenuto prevalente la gravità dell’inadempimento del Solinas, secondo quanto in precedenza trascritto, per non aver fatto assolutamente nulla, in breve, che deponesse per un suo reale intento di dare effettivamente corso all’esecuzione dell’opera appaltata. 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1