CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35622/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Invero, a fronte dell'atto di appello, in cui si invocava esclusivamente la rideterminazione della pena in senso più favorevole rispetto a quanto inflitto in primo grado e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente chiede a questa Corte l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per l'insussistenza della prova convincente del fatto di reato, derivante dall'asserito vizio di motivazione consistente nel mero richiamo da parte della Corte di appello della decisione del Tribunale. Trattasi di deduzione del tutto generica e priva di concreti riferimenti alla motivazione concretamente adottata dalla sentenza impugnata. Al riguardo, questa Corte ha già precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d