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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22779/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19865/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C., sedente in Aulla, via Nazionale 19/21, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della collettiva, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Ridola in Roma, via Ludovisi 35, come da procura in calce al controricorso - controricorrenti avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana n.1210/9/14, depositata in data 13 giugno 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia rilevava uno scostamento di € 42.660,00 tra il reddito dichiarato per il 2004 pari ad euro 367.458 e quello del cluster di riferimento.

L’Agenzia emetteva così avvis i di accertamento per il relativo recupero d’imposta.

La società e i soci impugnavano gli avvisi sostenendo che l'anti- economicità ravvisata dall'Ufficio non sussisteva e le perdite di gestione trovavano spiegazioni nella crisi del settore; l'Ufficio non aveva tenuto conto delle vendite a saldo; il costo per i lavoratori era dovuto alla permanenza di due dipendenti di lunga data prossimi al pensionamento che i soci non avevano ritenuto opportuno di licenziare.

I soci godevano inoltre di altre fonti di reddito il che giustificava il divario tra la loro remunerazione e quella dei dipendenti.

La CTP accoglieva i ricorsi.

L'ufficio ricorreva in appello ma la CTR , riuniti i giudizi , respingeva il gravame.

L'Agenziaricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi.

I controricorrenti osservan o, in particolare , come l' U fficio si sia limitato a rilevare lo scostamento dallo studio di settore senza dimostrare l'applicabilità in concreto dello standard prescelto alla realtà aziendale e senza fornire alcuna ragione per la quale aveva disatteso le contestazioni sollevate dal contribuente, ribadendo , ancora una volta, come l'esercizio in oggetto fosse stato caratterizzato da elevati interessi passivi per euro 18.506, da forti sconti per poter attirare la clientela e costo del personale dipendente relativo ai due soggetti già sopra indicati.

Per quanto riguarda l'antieconomicità della gestione i controricorrenti richiamavano la motivazione spesa dalla CTR la quale aveva ampiamente motivato affermando che in un periodo di crisi economica la dimostrazione dell'antieconomicità non poteva realizzarsi semplicemente con l'elencazione di risultati di gestione dovendosi comprovare l'inaffidabilità dei dati dichiarati dall'azienda. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con il primo motivo di ricorso l' Agenzia denuncia violazione dell'articolo 36 num. 4 d .

Lgs. 31 dicembre 1 992 n . 546 e dell'articolo 132 quarto comma cod. proc . civ . in riferimento all'articolo 360, primo comma, num . 4 cod . proc . civ .

I n particolare, ad avviso dell' Agenzia , la CT R avrebbe argomentato la propria decisione con l'esposizione di un ragionamento del tutto astratto, in cui assumeva per notoria l'esistenza di realtà imprenditoriali in costante perdita; l' inattendibilità dei risultati gestionali come dichiarati dalla stessa contribuente e infine facendo riferimento generico all'andamento per gli anni precedenti il 2004 , quale preteso elemento di discredito della fondatezza dell'accertamento.

Tali rappresentazioni sarebbero del tutto sganciate dai supporti probatori utilizzati o a gli elementi di fatto valutati.

Al contrario ad avviso de ll’Agenzia il recupero era esattamente scaturito dal riscontro di redditi dichiarati in una misura inverosimile rispetto ai ricavi ( sotto il 3% ) ed in assenza di adeguati argomenti giustificativi da parte della società che in sede di contraddittorio si era limitata a dedurre l'erronea stima del valore dei beni strumentali;

2. Con il secondo motivo l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 62-sexies, comma 3 , del d . l . 30 agosto 1993 n . 331 , convertito in legge 29 ottobre 1993, n.4 27 e dell'articolo 2697 cod.civ. in relazione all'articolo 360 num . 3 cod . proc. civ .

L' Agenzia richiama il fatto che , secondo i princìpi enunciati nelle pronunce della Corte di Cassazione ( in particolare Cass.18/12/2009 n.26635, 26636, 26637 e 26338 ) , la procedura di accertamento regolata dall'articolo 62 sexies sopra richiamato costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, ma nasce solo in esito al contraddittorio in tale sede.

Il contribuente ha l'onere di provare senza limitazione la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards, men tre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni scaturite all'esito del contraddittorio.

Tuttavia ciò non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento potendo il giudice tributario valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto quanto la controprova offerta dal contribuente.

La CTR avrebbe erroneamente applicato il principio ritenendo che sia inattendibile la metodologia applicata perché non comprensiva di un esame delle scritture contabili laddove lo svolgimento del contraddittorio era stato del tutto regolare.

In altri termini una siffatta dichiarazione di illegittimità avrebbe potuto fondarsi unicamente sul mancato rispetto del contraddittorio.

La motivazione poi era in sé contraddittoria perché da p prima si affermava l'illegittimità dell'accertamento basato sullo studio di settore e poi, sia pure in modo meramente apparente , dichiarava anche l'infondatezza nel merito.

3. Con il terzo motivo l'Agenzia denuncia l' o messo esame di un fatto decisivo ex articolo 360, primo comma, num . 5 cod . proc . civ.

In particolare,la CTR avrebbe tratto erronee conseguenze dal dato di fatto della gestione antieconomica allorché ha affermato che le argomentazioni dell'appellante sarebbero sufficientemente motivate mentre emergeva in tutta evidenza un divario anomalo tra gli utili conseguiti e gli imponibili dichiarati.

L a C TR affermava che l'antieconomicità della gestione dell'impresa affermata sulla scorta della riproduzione da parte dell'Agenzia di una serie di risultati economici antecedenti e successivi all'esercizio considerato viene meno quando era affronto viene effettuato con i risultati degli anni precedenti il 2004.

In mancanza di altre precisazioni,però, a giudizio dell' Agenzia non era dato comprendere a quali risultati da CTR si riferisca .

D'altronde, osservava l'Agenzia che , in base alla giurisprudenza di legittimità, spetta al contribuente fornire la prova contraria alle presunzioni poste a base dell'accertamento analitico induttivo qualora il contribuente tenga un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia che non si giustifica in alcun modo.

4. La questione pregiudiziale sollevata dal controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto mancherebbe la sottoscrizione del soggetto ricevente nell’ambito della trasmissione dell’atto tramite posta certificata è infondata, in quanto la necessità in parola si pone semmai nell’ipotesi in cui vi sia stata trasmissione di atti preventiva tra avvocatura distrettuale ed avvocatura generale, in cui quindi sia configurabile la presenza di un autore dell’atto e di un avvocato ricevente, laddove nella specie l’atto risulta formato ed inviato alla controparte, ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n.53, dall’Avvocatura generale nella persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];

5. i primi due motivi di ricorso sono connessi e vanno esaminati congiuntamente, essendo entrambi basati sull’asserita erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa riteneva infondato l’accertamento per non aver suffragato gli elementi indiziari derivanti dall’accertamento sintetico con l’esame della documentazione contabile.

Osserva il Collegio come nella pronuncia impugnata non si rintracci né un error in procedendo né la violazione del l’art.62 - sexies del d.l. n.331/93.

Sul punto , infatti , non può dirsi che la motivazione sia assente, posto che la stessa imputa all’Agenzia delle entrate di non aver suffragato gli elementi indiziari con l’esame contabile, dovendosi ricordare come i contribuenti avessero dedotto precise circostanze che a loro avviso giustificavano i risultati d’esercizio, con particolare riferimento agli oneri finanziari, alla politica scontistica ed ai costi del personale.

D’altronde le stesse pronunce richiamate dall’Agenzia rendono evidente come non possa questa limitarsi, a fronte di giustificazioni del contribuente, a far valere la sussistenza dello scostamento rispetto agli standards , ma debba altresì giustificare in esito al contraddittorio l’applicabilità in concreto dello standard prescelto nonché integrare la motivazione alla luce delle contestazioni del contribuente stesso.

Per cui non è corretta la conclusione della ricorrente secondo cui la CTR avrebbe potuto fondare il giudizio di illegittimità del recupero sulla mera violazione formale del contraddittorio.

6. Anche il terzo motivo è infondato, dal momento che il giudice d’appello non risulta aver omesso di considerare un fatto decisivo (almeno nella ricostruzione della ricorrente), e cioè l’andamento degli esercizi antecedenti e successivi, ma anzi come risulta dalla motivazione, lo stesso ha espressamente preso in considerazione tale elemento (“anche l’antieconomicità della gestione dell'impresa affermata sulla scorta delle riproduzioni da parte dell'Agenzia di una serie di risultati economici antecedenti e successivi all'esercizio considerato”), peraltro ritenendo la sua irrilevanza per il raffronto con i risultati degli anni antecedenti l’anno 2004, secondo invece l’elencazione riportata nelle controdeduzioni dell’appellante.

Inoltre la sentenza impugnata ha ritenuto che l’antieconomicità non potesse essere dedotta unicamente dai risultati di gestione prodotti da essa Agenzia (dunque sempre il fatto decisivo che non sarebbe stato preso in considerazione), ma che la relativa prova dovesse anzitutto passare attraverso la dimostrazione dell’inaffidabilità dei risultati indicati dal contribuente, aggiungendo poi osservazioni di ordine generale circa la possibilità che un’azienda consegua risultati negativi.

Alla luce di quanto precede non può,dunque, ritenersi l’omesso esame di un fatto (l’elenco dei risultati d’esercizio indicati dall’Agenzia), invece come visto verificato dalla CTR.

Né l’esame di tale dato risulta diversamente censurato sotto altro profilo dalla ricorrente.

7. Il ricorso va , pertanto , respinto con aggravio di spese, liquidate in dispositivo, da porsi a carico della ricorrente soccombente.

8. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19865/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C., sedente in Aulla, via Nazionale 19/21, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della collettiva, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Ridola in Roma, via Ludovisi 35, come da procura in calce al controricorso - controricorrenti avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana n.1210/9/14, depositata in data 13 giugno 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia rilevava uno scostamento di € 42.660,00 tra il reddito dichiarato per il 2004 pari ad euro 367.458 e quello del cluster di riferimento. L’Agenzia emetteva così avvis i di accertamento per il relativo recupero d’imposta. La società e i soci impugnavano gli avvisi sostenendo che l'anti- economicità ravvisata dall'Ufficio non sussisteva e le perdite di gestione trovavano spiegazioni nella crisi del settore; l'Ufficio non aveva tenuto conto delle vendite a saldo; il costo per i lavoratori era dovuto alla permanenza di due dipendenti di lunga data prossimi al pensionamento che i soci non avevano ritenuto opportuno di licenziare. I soci godevano inoltre di altre fonti di reddito il che giustificava il divario tra la loro remunerazione e quella dei dipendenti. La CTP accoglieva i ricorsi. L'ufficio ricorreva in appello ma la CTR , riuniti i giudizi , respingeva il gravame. L'Agenziaricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi. I controricorrenti osservan o, in particolare , come l' U fficio si sia limitato a rilevare lo scostamento dallo studio di settore senza dimostrare l'applicabilità in concreto dello standard prescelto alla realtà aziendale e senza fornire alcuna ragione per la quale aveva disatteso le contestazioni sollevate dal contribuente, ribadendo , ancora una volta, come l'esercizio in oggetto fosse stato caratterizzato da elevati interessi passivi per euro 18.506, da forti sconti per poter attirare la clientela e costo del personale dipendente relativo ai due soggetti già sopra indicati. Per quanto riguarda l'antieconomicità della gestione i controricorrenti richiamavano la motivazione spesa dalla CTR la quale aveva ampiamente motivato affermando che in un periodo di crisi economica la dimostrazione dell'antieconomicità non poteva realizzarsi semplicemente con l'elencazione di risultati di gestione dovendosi comprovare l'inaffidabilità dei dati dichiarati dall'azienda. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con il primo motivo di ricorso l' Agenzia denuncia violazione dell'articolo 36 num. 4 d . Lgs. 31 dicembre 1 992 n . 546 e dell'articolo 132 quarto comma cod. proc . civ . in riferimento all'articolo 360, primo comma, num . 4 cod . proc . civ . I n particolare, ad avviso dell' Agenzia , la CT R avrebbe argomentato la propria decisione con l'esposizione di un ragionamento del tutto astratto, in cui assumeva per notoria l'esistenza di realtà imprenditoriali in costante perdita; l' inattendibilità dei risultati gestionali come dichiarati dalla stessa contribuente e infine facendo riferimento generico all'andamento per gli anni precedenti il 2004 , quale preteso elemento di discredito della fondatezza dell'accertamento. Tali rappresentazioni sarebbero del tutto sganciate dai supporti probatori utilizzati o a gli elementi di fatto valutati. Al contrario ad avviso de ll’Agenzia il recupero era esattamente scaturito dal riscontro di redditi dichiarati in una misura inverosimile rispetto ai ricavi ( sotto il 3% ) ed in assenza di adeguati argomenti giustificativi da parte della società che in sede di contraddittorio si era limitata a dedurre l'erronea stima del valore dei beni strumentali; 2. Con il secondo motivo l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 62-sexies, comma 3 , del d . l . 30 agosto 1993 n . 331 , convertito in legge 29 ottobre 1993, n.4 27 e dell'articolo 2697 cod.civ. in relazione all'articolo 360 num . 3 cod . proc. civ . L' Agenzia richiama il fatto che , secondo i princìpi enunciati nelle pronunce della Corte di Cassazione ( in particolare Cass.18/12/2009 n.26635, 26636, 26637 e 26338 ) , la procedura di accertamento regolata dall'articolo 62 sexies sopra richiamato costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, ma nasce solo in esito al contraddittorio in tale sede. Il contribuente ha l'onere di provare senza limitazione la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards, men tre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni scaturite all'esito del contraddittorio. Tuttavia ciò non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento potendo il giudice tributario valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto quanto la controprova offerta dal contribuente. La CTR avrebbe erroneamente applicato il principio ritenendo che sia inattendibile la metodologia applicata perché non comprensiva di un esame delle scritture contabili laddove lo svolgimento del contraddittorio era stato del tutto regolare. In altri termini una siffatta dichiarazione di illegittimità avrebbe potuto fondarsi unicamente sul mancato rispetto del contraddittorio. La motivazione poi era in sé contraddittoria perché da p prima si affermava l'illegittimità dell'accertamento basato sullo studio di settore e poi, sia pure in modo meramente apparente , dichiarava anche l'infondatezza nel merito. 3. Con il terzo motivo l'Agenzia denuncia l' o messo esame di un fatto decisivo ex articolo 360, primo comma, num . 5 cod . proc . civ. In particolare,la CTR avrebbe tratto erronee conseguenze dal dato di fatto della gestione antieconomica allorché ha affermato che le argomentazioni dell'appellante sarebbero sufficientemente motivate mentre emergeva in tutta evidenza un divario anomalo tra gli utili conseguiti e gli imponibili dichiarati. L a C TR affermava che l'antieconomicità della gestione dell'impresa affermata sulla scorta della riproduzione da parte dell'Agenzia di una serie di risultati economici antecedenti e successivi all'esercizio considerato viene meno quando era affronto viene effettuato con i risultati degli anni precedenti il 2004. In mancanza di altre precisazioni,però, a giudizio dell' Agenzia non era dato comprendere a quali risultati da CTR si riferisca . D'altronde, osservava l'Agenzia che , in base alla giurisprudenza di legittimità, spetta al contribuente fornire la prova contraria alle presunzioni poste a base dell'accertamento analitico induttivo qualora il contribuente tenga un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia che non si giustifica in alcun modo. 4. La questione pregiudiziale sollevata dal controricorrente secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto mancherebbe la sottoscrizione del soggetto ricevente nell’ambito della trasmissione dell’atto tramite posta certificata è infondata, in quanto la necessità in parola si pone semmai nell’ipotesi in cui vi sia stata trasmissione di atti preventiva tra avvocatura distrettuale ed avvocatura generale, in cui quindi sia configurabile la presenza di un autore dell’atto e di un avvocato ricevente, laddove nella specie l’atto risulta formato ed inviato alla controparte, ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n.53, dall’Avvocatura generale nella persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; 5. i primi due motivi di ricorso sono connessi e vanno esaminati congiuntamente, essendo entrambi basati sull’asserita erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa riteneva infondato l’accertamento per non aver suffragato gli elementi indiziari derivanti dall’accertamento sintetico con l’esame della documentazione contabile. Osserva il Collegio come nella pronuncia impugnata non si rintracci né un error in procedendo né la violazione del l’art.62 - sexies del d.l. n.331/93. Sul punto , infatti , non può dirsi che la motivazione sia assente, posto che la stessa imputa all’Agenzia delle entrate di non aver suffragato gli elementi indiziari con l’esame contabile, dovendosi ricordare come i contribuenti avessero dedotto precise circostanze che a loro avviso giustificavano i risultati d’esercizio, con particolare riferimento agli oneri finanziari, alla politica scontistica ed ai costi del personale. D’altronde le stesse pronunce richiamate dall’Agenzia rendono evidente come non possa questa limitarsi, a fronte di giustificazioni del contribuente, a far valere la sussistenza dello scostamento rispetto agli standards , ma debba altresì giustificare in esito al contraddittorio l’applicabilità in concreto dello standard prescelto nonché integrare la motivazione alla luce delle contestazioni del contribuente stesso. Per cui non è corretta la conclusione della ricorrente secondo cui la CTR avrebbe potuto fondare il giudizio di illegittimità del recupero sulla mera violazione formale del contraddittorio. 6. Anche il terzo motivo è infondato, dal momento che il giudice d’appello non risulta aver omesso di considerare un fatto decisivo (almeno nella ricostruzione della ricorrente), e cioè l’andamento degli esercizi antecedenti e successivi, ma anzi come risulta dalla motivazione, lo stesso ha espressamente preso in considerazione tale elemento (“anche l’antieconomicità della gestione dell'impresa affermata sulla scorta delle riproduzioni da parte dell'Agenzia di una serie di risultati economici antecedenti e successivi all'esercizio considerato”), peraltro ritenendo la sua irrilevanza per il raffronto con i risultati degli anni antecedenti l’anno 2004, secondo invece l’elencazione riportata nelle controdeduzioni dell’appellante. Inoltre la sentenza impugnata ha ritenuto che l’antieconomicità non potesse essere dedotta unicamente dai risultati di gestione prodotti da essa Agenzia (dunque sempre il fatto decisivo che non sarebbe stato preso in considerazione), ma che la relativa prova dovesse anzitutto passare attraverso la dimostrazione dell’inaffidabilità dei risultati indicati dal contribuente, aggiungendo poi osservazioni di ordine generale circa la possibilità che un’azienda consegua risultati negativi. Alla luce di quanto precede non può,dunque, ritenersi l’omesso esame di un fatto (l’elenco dei risultati d’esercizio indicati dall’Agenzia), invece come visto verificato dalla CTR. Né l’esame di tale dato risulta diversamente censurato sotto altro profilo dalla ricorrente. 7. Il ricorso va , pertanto , respinto con aggravio di spese, liquidate in dispositivo, da porsi a carico della ricorrente soccombente. 8. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rif
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