CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2020
Cassazione n. 20252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], StefanoGrassi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1292/2020depositata il 14/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’atto di divisione del 12 maggio1914, con il quale i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VincenzoNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026Vanni disciplinavano il regime di una cappella mortuaria sita nelcimitero di Poggibonsi (SI), rimasta in comunione tra gli stessi.In particolare, veniva stabilito con la clausola n. 13 che: «il dirittodi sepoltura spetterà a tutte le persone di loro famiglia che portinoper legge il cognome Vanni»; si prevedeva altresì una limitataestensione in favore delle «discendenti immediate degli attualicomproprietari», che, pur avendo acquisito altro cognome permatrimonio, avessero manifestato la volontà di esservi sepolte; sidisponevano inoltre l’indivisibilità della cappella e il divieto dirimozione delle salme.Secondo la ricostruzione operata nel ricorso, nel tempo, ladisciplina stabilita con l’atto sopra indicato del 1914 - che avrebbecomportato la trasmissione del diritto di sepoltura ai soli discendentiin linea maschile, con esclusione dei discendenti in linea femminile e,più in generale, di coloro che non conservassero il cognome Vanni -era stata disattesa nella prassi familiare, essendo stata consentita lasepoltura nella cappella a tutti i discendenti dei fondatori, senzadistinzione di sesso o linea di discendenza, con il consenso deglieredi.Tale evoluzione fu infine formalizzata nelle deliberazioni della“[OSCURATO:PERSONA]” del 15 dicembre 2008 e nellesuccessive degli anni 2012 e 2013, con cui veniva approvato unregolamento che riconosceva il diritto di sepoltura a tutti i discendentiin linea retta, uomini e donne, e anche ai coniugi.2. In seguito a tali deliberazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena gli altri eredidella famiglia Vanni, tra cui l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA],chiedendo dichiararsi che [OSCURATO:PERSONA], coniuge del dott.Numero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nicolò Vanni, era la sola titolare di ogni di ogni diritto sulla CappellaVanni, e ciò in applicazione della clausola n. 13 di cui sopra;chiedevano inoltre dichiararsi la nullità delle deliberazioni dellacomunione ereditaria, in quanto adottate da soggetti non legittimati.In particolare, con riferimento alle deliberazioni, le allora attrici(odierne controricorrenti) esponevano che, nel dicembre 2008,quando era ancora in vita [OSCURATO:PERSONA], alcuni membri della famigliapromossero un’iniziativa, da realizzarsi tramite un mandato congiuntoa uno o più legali, volta alla predisposizione di un nuovo regolamentodella cappella gentilizia, idoneo a disciplinare il diritto di sepolturaanche per il periodo successivo all’estinzione degli originari aventidiritto. Tale iniziativa non ebbe seguito, non essendo stato conferitoalcun mandato congiunto a legali.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] manifestava espressamente la volontàdi attenersi alle disposizioni dell’atto del 1914, ribadendo che il dirittodi sepoltura spettava ai soggetti ivi indicati e opponendosi amodifiche non condivise.Dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], si teneva una riunione in data 20novembre 2012, alla quale partecipava, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA],nel corso della quale veniva conferito incarico di predisporre un nuovoregolamento della comunione ereditaria.Successivamente, nella riunione del 27 giugno 2013, alcunipartecipanti approvavano un nuovo regolamento destinato adisciplinare la gestione della comunione; [OSCURATO:PERSONA],però, manifestava il proprio dissenso, rivendicando l’esclusivatitolarità del diritto di sepoltura sulla base della disciplina originariadel 1914 e contestando la legittimità delle deliberazioni assunte inassenza del consenso unanime degli aventi diritto.Numero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026Pertanto, le attrici deducevano che, in forza della disciplinaoriginaria, il diritto di sepoltura si era trasmesso in linea maschile sinoa [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, alle stesse quali sue aventi causa, conconseguente esclusione di tutti gli altri discendenti.Si costituivano i convenuti, i quali deducevano che il sepolcroaveva natura ereditaria, per cui il diritto di sepoltura spettava a tutti idiscendenti, uomini e donne; eccepivano l’invalidità sopravvenutadella clausola dell’atto di fondazione per contrasto con il principio diuguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e, comunque, il suo superamentoper effetto della prassi applicativa e del comportamento concludentedegli eredi protrattosi nel tempo.Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 463/2016, accoglieva ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];dichiarava la prima unica e legittima titolare del diritto di sepoltura e,per l’effetto, dichiarava la nullità del regolamento approvato nel 2013senza il consenso della avente diritto.Il Tribunale riteneva che la cappella integrasse non già unsepolcro ereditario, bensì un sepolcro gentilizio o familiare, conconseguente individuazione dei titolari dello ius sepulchri sulla basedella volontà dei fondatori, nella cerchia familiare da essicontemplata. In particolare, il Tribunale richiamava il principiosecondo cui, in tema di sepolcro gentilizio, il diritto di sepoltura siacquista iure proprio per il solo fatto della nascita in rapporto con ilfondatore, non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa, non siperde per prescrizione o rinuncia e dà luogo ad una particolare formadi comunione tra contitolari.Sulla base di tali premesse, il giudice di primo grado affermavache, in ipotesi di sepolcro gentilizio, lo ius sepulchri era destinato aNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026concentrarsi progressivamente in capo all’ultimo superstiteappartenente alla cerchia dei familiari individuata dai fondatori e chesolo con l’estinzione di tale classe il sepolcro muta natura da familiarea ereditario. Ciò posto, il Tribunale escludeva che tale trasformazionesi fosse verificata alla morte di [OSCURATO:PERSONA], essendo ancora in vita,in quel momento, la moglie [OSCURATO:PERSONA], la quale venivaquindi riconosciuta esclusiva titolare superstite del diritto di sepoltura.2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Ascanio FedericoGrifoni Vanni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistitoGabriella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1292/2020, harigettato l’appello confermando in toto la sentenza di primo grado.3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso StefanoPassagli sulla base di sei motivi, cui hanno resistito con controricorsoGabriella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nell’imminenza dell’adunanza camerale le parti hanno presentatomemorie.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato requisitoriascritta con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denunzia «violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., deiprincipi consuetudinari in materia di ius sepulchri, dell'art. 1374 c.c.sull'efficacia integrativa della consuetudine rispetto al contratto, degliarticoli 29-31 della Costituzione, della legge 19 maggio 1975, n. 151e del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154». Secondo il ricorrente, laCorte d’appello, nell’individuazione della disciplina del diritto disepolcro, si era rifatta a una nozione restrittiva e superata diNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026“famiglia”, escludendo, sulla base di consuetudini superate, il dirittodi sepoltura del ricorrente e degli altri discendenti in linea femminile.Il ricorso richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenzadi legittimità secondo cui lo ius sepulchri in ambito familiare spetta atutti i componenti legati al fondatore da vincoli di sangueindipendentemente dal sesso, dalla trasmissione del cognome o dallanascita successiva al decesso del fondatore.Sulla base di tale evoluzione normativa e giurisprudenziale, sisostiene che la nozione di “famiglia del fondatore” dovrebbe essereintesa in senso ampio e non discriminatorio, in modo da comprenderetutti i discendenti in linea retta. Ne consegue che Passigli, qualediscendente diretto di uno dei fondatori della cappella (VincenzoVanni), sarebbe pienamente titolare del diritto di sepoltura nellacappella gentilizia, in quanto legato da vincolo di sangue ai fondatori.2. Il secondo motivo denunzia «violazione e falsa applicazione, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della clausola n. 13dell'atto di divisione del 12 maggio 1914, dell'art. 1418 del Codicecivile e dei principi consuetudinari in materia di trasmissione deldiritto di sepoltura. La Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare ilcarattere discriminatorio della clausola n. 13 dell’atto di divisione del1914 e avrebbe pertanto erroneamente respinto l’eccezione di nullitàdi tale clausola per violazione dei principi costituzionali,sovranazionali e comunitari concernenti la parità fra uomo e donna(nonché tra le rispettive linee di discendenza) nei rapporti familiari esociali».Il terzo motivo denunzia «violazione e falsa applicazione, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della clausola n. 13dell'atto di divisione del 12 maggio 1914, dell'art. 1418 del CodiceNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026civile e dei principi consuetudinari in materia di trasmissione deldiritto di sepoltura. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per omesso eserciziodel potere di disapplicazione e/o di proposizione della questione dilegittimità costituzionale. La sentenza della Corte di appello di Firenzeha omesso di rilevare l'illegittimità costituzionale delle regoleconsuetudinarie e legislative cui implicitamente rinvia la clausola n.13 dell'atto di divisione e, di conseguenza, ha omesso di esercitare ilpotere di disapplicare e/o di sollevare la questione di legittimitàcostituzionale rispetto a tali norme, benché i profili di contrasto fraqueste ultime e i superiori principi costituzionali, sovranazionali edeurounitari fossero stati ampiamente illustrati nella comparsaconclusionale e nella memoria di replica depositata dagli appellantinel giudizio d'appello».Il quarto motivo denunzia «violazione e la falsa applicazione, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., degli artt. 89-95 deld.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 attuativi degli artt. 337 e 341 delr.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché sull'efficacia integrativa dellaconsuetudine rispetto ai negozi giuridici (art. 1374 c.c.), degli artt. 2,3, 22 e 29-31 della Costituzione e degli artt. 8 e 14 CEDU.Riproposizione della questione di legittimità costituzionale della regolache impone alla moglie l'utilizzo del cognome del marito nei rapportifamiliari e sociali e che esclude il diritto di sepoltura delle donneconiugate nella tomba di famiglia. Riproposizione della questione dilegittimità costituzionale della regola consuetudinaria [...] secondo cuile figlie femmine del fondatore, al momento del matrimonio, perdonoil cognome di famiglia, poiché entrano nella sfera familiare del maritoe ne acquistano il cognome, perdendo - di conseguenza - anche ilNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026diritto di sepoltura nella tomba della famiglia di origine. Tale regolaconsuetudinaria risulta palesemente in contrasto con gli articoli 2, 3,22, 29-31 della Costituzione nonché dalle Carte europee einternazionali che tutelano la parità di genere nei rapporti familiari».Il quinto motivo denunzia «violazione e la falsa applicazione, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., degli articoli 237, 262 e299 del Codice civile, dell'art. 72, comma 1, del r.d. 9 luglio 1939, n.1238 e 33-34 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, degli artt. 2, 3, 22,29-31 Cost., degli artt. 11, 20, 21 e 23 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione Europea (in relazione agli artt. 10 e 11Cost.), degli con gli articoli 8 e 14 CEDU (in relazione all'art. 117,comma 1, Cost.) dell'art. 16, comma 1, lettera g), della [OSCURATO:PERSONA] il 18 dicembre 1979, ratificata 'e resa esecutiva in Italiacon legge 14 marzo 1985, n. 132 (in relazione all'art. 117, comma 1,Cost.), delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271/1995 en. 1362/1998 (in relazione all'art. 117, comma 1, Cost.). Questionedi legittimità costituzionale del principio legislativo che imponel'attribuzione automatica al figlio del solo cognome del padre e cheesclude il diritto di sepoltura del figlio nella tomba della famigliamaterna. Questione di legittimità costituzionale del principiolegislativo che impone l'attribuzione automatica al figlio del solocognome del padre, nella parte in cui tale principio consente diescludere la sussistenza - per i discendenti in linea femminile deifondatori di una cappella mortuaria - del diritto di essere inumati intale cappella, con conseguente discriminazione nei confronti deidiscendenti in linea maschile dei fondatori e illegittimo pregiudizio deivalori che garantiscono al discendente il diritto di mantenere unNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026legame anagrafico e affettivo con gli ascendenti di ciascun ramofamiliare».Il sesto motivo denunzia «violazione e falsa applicazione, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della clausola n. 13dell'atto di divisione del 1914, dei principi sulla successione deicontratti nel tempo e dell'art. 2723 c.c. La sentenza della Corte diappello è erronea nella parte in cui non rileva che - per effetto dellaprassi costante seguita dalla famiglia Vanni nella sepoltura dei propricari nonché per effetto degli espliciti atti negoziali dalla medesimaapprovati nelle assemblee del 15 dicembre 2008, del 20 novembre2012 e del 27 giugno 2013 - la clausola n. 13 dell'atto di divisione del1914 è stata abrogata o, comunque, è stata resa del tutto inoperantee inefficace, trasformando la cappella mortuaria in un semplicesepolcro ereditario».2. Il primo motivo è inammissibile.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirittoprimario di sepolcro (ius sepulchri in senso stretto) consiste nel dirittodi essere seppellito (sepeliri) e di seppellire altri in un determinatosepolcro (ius inferendi in sepulchrum) (Cass. n. 4282/1977).Si riconoscono, secondo il diritto privato, due tipologie di sepolcro,quello familiare e quello ereditario (Cass. n. 15432/2025: S.U., n.17122/2018). Per distinguere lo jus sepulchri iure sanguinis da quelloiure successionis occorre interpretare la volontà del fondatore delsepolcro al momento della fondazione, essendo indifferenti lesuccessive vicende della proprietà dell'edificio nella sua materialità e,in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazionedel sepolcro sibi familaeque suae (Cass. n. 12957/2000).Numero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nel sepolcro ereditario lo jus sepulchri si trasmette nei modiordinari per atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolarecome qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte dellafamiglia; invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere,quest'ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sonodubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore instretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazionecome destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iureproprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi conil fondatore in quel determinato rapporto previsto nell'atto difondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iuresanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolareforma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso perprescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma, da familiare inereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia deifamiliari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l'ulterioretrasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa(Cass. n. 5015/1990; n. 7000/2012).Come già in diritto romano, ai fini della determinazione dellacerchia dei soggetti aventi diritto alla sepoltura nell’edificio sepolcrale,assume rilevanza la volontà del fondatore (Cass. n. 8020/2021).Quest’ultima può essere manifestata in ogni forma (ad esempio, puòessere iscritta sul sepolcro o venire disposta per testamento), e siriconosce che può risultare anche indirettamente, in base ad elementiindiziari e presuntivi (Cass. n. 727/1977).Se l’atto di fondazione non dispone regole particolari e non visiano altri atti da cui possa presumersi una specifica volontà, siNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026adotta, come avviene generalmente per ogni tipo negoziale, ladisciplina legale, che, nella materia in esame, è dettata dagli usi.Secondo le regole consuetudinarie, tradizionalmente, il diritto allasepoltura spettava al fondatore e al coniuge, ai discendenti maschi ealle loro mogli, nonché alle figlie nubili, mentre non spettava aidiscendenti delle figlie e alle altre discendenti femmine, come pure aimariti delle figlie e delle altre discendenti femmine. In altri termini,mancando da parte del fondatore l’indicazione dei destinatari delsepolcro familiare, in base a norme consuetudinarie di remota origineviene riconosciuto il diritto ad esservi seppelliti a tutti i discendentimaschi del fondatore per linea maschile e loro mogli, alle discendentifemmine per linea maschile rimaste nubili, con l’esclusione in ognicaso dei mariti delle discendenti femmine e dei collaterali, anche sefratelli del fondatore.Successivamente, la giurisprudenza, ampliando il novero deisoggetti che possono essere deposti nella tomba familiare, haaffermato che «la famiglia del fondatore è costituita da un nucleosociale formato da persone del medesimo sangue, o legate tra loro davincoli di matrimonio, ancorché non aventi lo stesso cognome. Inquesta prospettiva è stato riconosciuto che il diritto alla sepolturaspetta anche alle figlie femmine del fondatore e ai discendenti dellefiglie femmine coniugate, anche se portanti un cognome diverso. Maanche tale giurisprudenza fa comunque salva la contraria volontà delfondatore» (Cass. n. 5547/1995).Nel caso in esame, la Corte d’appello non ha applicato le normeconsuetudinarie, ma ha identificato la cerchia dei familiari aventidiritto in base alla volontà del fondatore, il che porta con sél’inammissibilità del primo motivo. Il ricorrente, nel sottolineare che laNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026consuetudine in materia, avuto riguardo all’attuale nozione difamiglia, accorda rilevanza solo al vincolo di sangue, a prescinderedall’applicazione del cognome, non coglie la ratio decidendi, che èfondata non sull’applicazione degli usi, essendo stata riconosciuta,con apprezzamento qui non sindacabile (Cass. n. 532/1979), lacontraria volontà del fondatore.3. L’individuazione, nei termini sopra indicati, della ratio decidendidella sentenza impugnata, porta con sé l’irrilevanza della pluralità diquestioni di legittimità costituzionale sollevate con il terzo, il quarto eil quinto motivo. Non si tratta, nella presente vicenda, di giudicaredella legittimità della consuetudine. Gli usi, secondo quanto soprachiarito, non escludono il diritto di sepoltura anche ai discendenti disesso femminile, ma pur sempre sul presupposto della mancanza diuna diversa volontà del fondatore, che nel caso di specie è statainvece manifestata.4. Il secondo motivo è infondato.Nel caso di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spettaai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo juresanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto.Infatti, la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limitirestringere od ampliare la sfera dei beneficiari del diritto edeterminare entro quali limiti vada intesa, la famiglia ai fini dellatitolarità di tale diritto (Cass. n. 727/1977).È del resto arbitrario individuare nella previsione negozialecontroversa, volta a privilegiare la trasmissione del cognome, unintento discriminatorio del fondatore. Una tale volontà si spiegavatradizionalmente con la considerazione che i figli maschi continuavanoa portare il cognome del fondatore del sepolcro, mentre, attraverso ilNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026matrimonio, le discendenti del fondatore entravano a far parte di unanuova famiglia, che, fra l’altro, potrebbe avere un proprio sepolcro,nel quale esse avrebbero diritto di venire accolte.5. È anche infondato il sesto motivo.Si deve infatti riconoscere che sulla natura familiare dellacappella, così come stabilita dal fondatore, il comportamento deidiscendenti è irrilevante. Il diritto al sepolcro, imprescrittibile edirrinunciabile, appartiene al suo titolare fin dal momento della nascitae non può egli trasmetterlo né per atto inter vivos, né mortis causa(Cass. S.U. n. 17122/2018). Conseguentemente non rileva, in sensocontrario alla natura familiare o gentilizia del sepolcro, il fatto che,per mera cortesia od ospitalità, nella tomba siano state inumate,talora, salme estranee alla cerchia familiare e delle quali gli aventidiritto al sepolcro possono ottenere l’estumulazione.6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza.Sussistono peraltro i presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento, da parte sia del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore delle controricorrenti, che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 27838/2020Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 20252/2026Data pubblicazione 16/06/2026versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28 aprile 2026.Il Presidente