CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 07419/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 19.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto di proroga del regime detentivo di cui all’art. 41-bis L. n. 354 del 1975; Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio; Rilevato che il ricorso denuncia la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato quale vizio integrante la violazione di legge richiesta dall’art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975 per la proposizione del ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale sul reclamo del detenuto; [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che l’ordinanza impugnata è provvista di diffusa, e anche congrua, motivazione, sicché il ricorso si atteggia, in definitiva, come inammissibilmente proposto per vizio di motivazione; [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la attuale operatività del gruppo criminale di appartenenza risulta ampiamente argomentata anche con riferimento ai recentissimi episodi posti in essere dal fratello del prevenuto (pure appartenente alla medesima organizzazione camorristica) che, contrariamente a quanto assertivamente denunciato dal ricorso, risulta coinvolto in episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso posti in essere dal clan, sicché non risulta affatto assente a motivazione sul punto; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 0