CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 00145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto 1. dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nel procedimento a carico di: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'aquila ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a indagini per i reati di cui agli artt. 612 comma secondo e 582 cod. pen., commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto propongono ricorso per cassazione le persone offese. 3. Pregiudizialmente va rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il provvedimento di archiviazione non è più suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione e l'unico rimedio esperibile è costituito dal reclamo dinanzi al Tribunale ex art. 410-bis cod. proc. pen. Pertanto il ricorso deve essere riqualificato come reclamo. P.Q.M. Riqualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rilo