CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 19917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essa dalla Corte di appello di Torino;parte civile (non ricorrente):[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10/11/2025 la Corte di appello di Torino, decidendosull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivreadel 13/12/2024: ha dichiarato non doversi procedere per intervenutaprescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti commessi sino al10/05/2013; ha, per l'effetto, rideterminato in anni 2, mesi 2 e giorni 25 direclusione ed euro 535 di multa la pena a lui inflitta per i reati di cui agli artt. 81cpv, 629 cod. pen. da lui commessi in danno della parte civile [OSCURATO:PERSONA] dopola suddetta data e sino al novembre del 2017; ha confermato la condannadell'imputato al risarcimento del danno in favore della suddetta parte civile.Secondo le conformi sentenze di merito [OSCURATO:PERSONA] tra il 2008 e ilnovembre del 2017, con reiterate minacce e condotte intimidatorie di varianatura, avrebbe in numerose occasioni costretto il suo conoscente [OSCURATO:PERSONA] consegnargli somme di denaro non dovute (complessivamente quantificate incirca 50.000 euro).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 629 cod. pen.Secondo il difensore i Giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato diestorsione nonostante quelle dell'[OSCURATO:PERSONA] non fossero delle minacce ma dellesemplici richieste di denaro avanzate (seppur in modo inappropriato) ad unvecchio amico (il [OSCURATO:PERSONA]), il quale, stante il loro rapporto di amicizia decennale,non può essersi sentito intimidito o costretto a fare alcunché. A detta delladifesa, dunque, i comportamenti dell'imputato, seppur inappropriati, non eranoidonei a coartare la volontà della persona offesa.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del principio dellareformatio in peius. Secondo il difensore, la Corte di appello, pur dando atto chenelle more del giudizio di secondo grado si erano prescritti anche i reaticommessi sino al maggio del 2013, ha poi applicato per la continuazione unaumento di giorni 5 di reclusione, che risulta tuttavia superiore a quello cui sisarebbe giunti applicando lo stesso criterio di calcolo della pena usato dalTribunale; quest'ultimo criterio, infatti, a differenza di quello usato dalla Corte diappello, aveva comportato l'applicazione delle diminuzioni per le ritenute3. Il 14/04/2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoriaintegrativa con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguitoindicati.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza deldelitto di estorsione, è inammissibile in quanto interamente versato in fattononché meramente reiterativo dei motivi di appello. Ed infatti, i Giudici di merito,sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre evenienzeistruttorie, hanno accertato che, a partire dal 2008 le richieste di denaro chel'[OSCURATO:PERSONA] avanzava al suo amico [OSCURATO:PERSONA] sono diventate sempre più insistenti e sonostate accompagnate da minacce (anche gravi); minacce che la vittima,contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha percepito come serie e quindiidonee a coartare la sua volontà, tanto da sentirsi costretto a consegnareall'imputato le somme di volta in volta richieste. La difesa dell'imputato, senzaneppure prospettare un travisamento delle suddette risultanze probatorie, silimita a riproporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti, che i Giudici dimerito hanno già esaminato e ritenuto non accettabile né credibile, conmotivazione adeguata e nella quale non è dato riscontrare profili dicontraddittorietà o manifesta illogicità (peraltro neppure allegati dal ricorrente).Ciò detto, va ribadito il principio costantemente affermato da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; ciò in quanto lacognizione del giudice di legittimità è limitata, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni della decisione,dell'assenza di manifesta illogicità di tale esposizione e, quindi, della coerenzadelle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (ex plurimisSez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01; Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01).2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato per le seguenti ragioni.Il Tribunale ha certamente commesso un errore nel calcolo della pena inquanto ha applicato le ritenute attenuanti sulla pena complessiva per il reatocontinuato, in tal modo discostandosi dal costante insegnamento di questa Corte,secondo il quale ai fini della determinazione della pena relativa a più fattiunificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuarela violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati,tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti oopposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la penaper il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (explurimis Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 – 01). LaCorte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in conseguenzadel fatto che parte dei reati si erano prescritti nelle more del giudizio di gravame,ha ritenuto di poter correggere l'errore in cui era incorso il primo giudice,applicando il criterio di calcolo corretto sopra esposto. Nel fare ciò i Giudici diappello non si sono tuttavia avveduti che tale criterio di calcolo, seppur errato,risultava (in ipotesi) più favorevole all'imputato e quindi, non avendo il Pubblicoministero proposto appello sul punto, non era emendabile, pena la violazione delprincipio di cui all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. Del resto, al riguardo,occorre tenere conto del fatto che, come più volte ribadito da questa Corte, ildivieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato nonriguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementiautonomi e i segmenti intermedi che concorrono a determinarla (circostanze,aumenti per la continuazione, ecc.) (ex plurimis Sez. 2, n. 17585 del23/03/2023, Cordì, Rv. 284531 – 01). Né rileva che, nel caso in esame, la Cortedi appello sia giunta a quantificare la pena finale in misura (anni 2, mesi 2, giorni25 di reclusione ed euro 535 di multa) di poco inferiore a quella inflitta dalTribunale (anni 2, mesi 3 ed euro 540), in quanto dalla lettura della motivazionedella sentenza impugnata non è possibile stabilire se e in che misura, nellanuova determinazione della pena per i reati satelliti, la Corte territoriale abbiatenuto conto della prescrizione di parte di questi ultimi, e dunque, in ultimaanalisi, non è possibile stabilire se nella quantificazione della pena per tali reati visia stato o meno un trattamento peggiorativo rispetto al primo grado.3. Posto che, per quanto da ultimo esposto, il ricorso non è interamenteinammissibile, occorre prendere atto che, alla data odierna, il termine diprescrizione massimo del reato di cui all'art. 629 cod. pen., pari, ex artt. 157 e161 cod. pen., ad anni 12 e mesi 6 (avendo il giudice di primo grado escluso larecidiva qualificata contestata all'[OSCURATO:PERSONA]), è maturato anche per i fatti commessidal 10/05/2013 sino al 26/10/2013; reati che devono dunque essere dichiaratiestinti da questa Corte ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non essendo ilricorso, come detto, interamente inammissibile ed essendosi dunquevalidamente instaurato il rapporto processuale.4. Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata deve essereannullata senza rinvio limitatamente alle condotte estorsive poste in esseredall'imputato tra il 10 maggio 2013 e il 26 ottobre 2013 in quanto i reaticommessi in tale lasso di tempo sono, ad oggi, estinti per intervenutaprescrizione.La sentenza impugnata deve invece essere annullata, limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diTorino, la quale provvederà alla rideterminazione della pena per i residui reati diestorsione rispetto ai quali l'accertamento di responsabilità è da ritenersi inveceirrevocabile. P.Q.MAnnulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamenteai fatti commessi fino al 26 ottobre 2013, perché estinti per prescrizione. Annullala medesima sentenza limitatamente alla determinazione della pena con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nelresto il ricorso.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente