CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 08370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte in data 5 febbraio 2026, che insistono per la fondatezza dei motivi originari di ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2) apprezzando gli elementi caratterizzanti il “tipo” che l’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere (artifici, consistenti nell’adempimento solutorio con un assegno che non poteva essere riscosso, con il conseguente raggiro della persona offesa, che si era sentita ristorata dell’esborso non dovuto, oltre il profitto illecito proprio con altrui corrispondente danno); che esula, invero, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, il secondo motivo di ricorso che contesta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento all’entità non esigua del danno cagionato dall’imputato e del corrispondente profitto conseguito (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/202