Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24227/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uto sono lecite, altre delittuose.

Il caso tipico di applicazione del principio è quello della negazione (mendace) della verità dell'accusa che, per converso, significa allegazione della falsità delle dichiarazioni accusatorie, integrante gli estremi oggettivi costitutivi della calunnia.

Il nesso di stretta correlazione funzionale, secondo questa esegesi, deve essere valutato con riferimento al caso concreto e non vi è motivo per non estendere le considerazioni innanzi svolte, con riferimento all'accusa rivolta verso terzi, anche all'accusa rivolta contro il proprio accusatore. 13In questa condivisibile prospettiva, il delicato rapporto tra l'esercizio del diritto di difesa e l'incriminazione della calunnia, di cui la condotta presenta il tratto tipico, non si gioca sul terreno dell'articolazione del discorso o dell'attività difensiva, quanto, piuttosto, si concentra nella individuazione dei connotati di essenzialità ed ineluttabilità che, una volta maturata, da parte dell'interessato, una scelta di contestazione dell'accusa, deve caratterizzarne l'attività decettiva.

Seguendo tale linea interpretativa, il discrimen oggettivo tra attività consentita e condotta calunniosa non scriminata va dunque individuato nella essenzialità, ineluttabilità e continenza della scelta di contestazione dell'accusa.

L'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione, fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" che, nelle modalità esecutive, deve, comunque, essere contrassegnata da una stretta "continenza".

Certamente tale correlazione funzionale non sussiste per ogni ipotesi d'accusa che possa giovare alla tesi difensiva e parimenti va escluso che la condotta difensiva possa spingersi fino alla creazione o simulazione di elementi di conferma dell'accusa mendace.

8.3. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha analizzato il contenuto della denuncia del ricorrente, ha fatto rigorosa applicazione dei principi fin qui illustrati esaminando nella loro interezza le dichiarazioni del Rinaldi riportate nella denuncia ed ha escluso che le false accuse a carico del Cafasso fossero contenute nei limiti dell'utilità ed essenzialità per un'efficace confutazione dei fatti che gli potevano essere contestati e che, entro un arco temporale molto distante dalle dichiarazioni rese dal Cafasso, evidenziavano la natura ritorsiva delle accuse del Cafasso ai suoi danni.

Significativamente la Corte di merito ha richiamato i passaggi della denuncia, innanzi riportati, che non risultavano funzionali al diritto di difesa perché non solo non erano contrassegnati da stretta continenza , ma anche perché simulavano elementi di conferma dell'accusa mendace poiché il Rinaldi rafforzava la natura mendace delle accuse rivoltegli dal Cafasso sostenendo che il Cafasso aveva agito «per vendicarsi sia dei sequestri subiti, sia della pubblicità negativa della propria attività che ne è derivata...» e la natura di «falsità materialmente comprovate» delle accuse perché in contrasto con la legittimità delle attività svolte come inquirente.

Il difensore ha sostenuto che i descritti passaggi fossero funzionali a contestare l'attendibilità del Cafasso, trascurando, però, che nel caso in esame si 14• è solo di fronte ad una manifestazione di accusa che trascende ogni limite di continenza ed essenzialità della scelta di contestazione dell'accusa.

Non è, pertanto, ravvisabile alcuna contraddittorietà della motivazione - come suggestivamente evocato nei motivi di ricorso - poiché il tema dell'esercizio del diritto di difesa, per come innanzi precisato, va impostato, in relazione al reato di calunnia, tenendo conto della individuazione dei limiti, interni e esterni, del diritto di difesa stesso e in ragionato bilanciamento con il diritto di un innocente a non essere falsamente accusato e al conseguente pericolo di essere sottoposto a un processo penale solo per la messa in atto di strategie difensive altrui.

Corretta, dunque, deve ritenersi la valutazione dell'intero contenuto della denuncia e della individuazione di specifici passaggi che esulano dall'esercizio in concreto del diritto di difesa. 9.E' generico il motivo di ricorso sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, motivo solo enunciato, in quanto le sentenze di merito hanno ritenuto sussistente, attraverso l'analisi delle concrete circostanze e delle modalità esecutive della condotta, la cosciente volontà dell'agente e la esistenza di una rappresentazione del fatto sussumibile, anche per le illustrate modalità espressive, nella consapevole e cosciente incolpazione di una persona innocente.

10. Il motivo di ricorso sulla pena è assorbito dalla dichiarata prescrizione del reato.

11. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte civile, liquidate, in linea con i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche, come in dispositivo.

P.Q.M.

An P.Q.M

uto sono lecite, altre delittuose. Il caso tipico di applicazione del principio è quello della negazione (mendace) della verità dell'accusa che, per converso, significa allegazione della falsità delle dichiarazioni accusatorie, integrante gli estremi oggettivi costitutivi della calunnia. Il nesso di stretta correlazione funzionale, secondo questa esegesi, deve essere valutato con riferimento al caso concreto e non vi è motivo per non estendere le considerazioni innanzi svolte, con riferimento all'accusa rivolta verso terzi, anche all'accusa rivolta contro il proprio accusatore. 13In questa condivisibile prospettiva, il delicato rapporto tra l'esercizio del diritto di difesa e l'incriminazione della calunnia, di cui la condotta presenta il tratto tipico, non si gioca sul terreno dell'articolazione del discorso o dell'attività difensiva, quanto, piuttosto, si concentra nella individuazione dei connotati di essenzialità ed ineluttabilità che, una volta maturata, da parte dell'interessato, una scelta di contestazione dell'accusa, deve caratterizzarne l'attività decettiva. Seguendo tale linea interpretativa, il discrimen oggettivo tra attività consentita e condotta calunniosa non scriminata va dunque individuato nella essenzialità, ineluttabilità e continenza della scelta di contestazione dell'accusa. L'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione, fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" che, nelle modalità esecutive, deve, comunque, essere contrassegnata da una stretta "continenza". Certamente tale correlazione funzionale non sussiste per ogni ipotesi d'accusa che possa giovare alla tesi difensiva e parimenti va escluso che la condotta difensiva possa spingersi fino alla creazione o simulazione di elementi di conferma dell'accusa mendace. 8.3. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha analizzato il contenuto della denuncia del ricorrente, ha fatto rigorosa applicazione dei principi fin qui illustrati esaminando nella loro interezza le dichiarazioni del Rinaldi riportate nella denuncia ed ha escluso che le false accuse a carico del Cafasso fossero contenute nei limiti dell'utilità ed essenzialità per un'efficace confutazione dei fatti che gli potevano essere contestati e che, entro un arco temporale molto distante dalle dichiarazioni rese dal Cafasso, evidenziavano la natura ritorsiva delle accuse del Cafasso ai suoi danni. Significativamente la Corte di merito ha richiamato i passaggi della denuncia, innanzi riportati, che non risultavano funzionali al diritto di difesa perché non solo non erano contrassegnati da stretta continenza , ma anche perché simulavano elementi di conferma dell'accusa mendace poiché il Rinaldi rafforzava la natura mendace delle accuse rivoltegli dal Cafasso sostenendo che il Cafasso aveva agito «per vendicarsi sia dei sequestri subiti, sia della pubblicità negativa della propria attività che ne è derivata...» e la natura di «falsità materialmente comprovate» delle accuse perché in contrasto con la legittimità delle attività svolte come inquirente. Il difensore ha sostenuto che i descritti passaggi fossero funzionali a contestare l'attendibilità del Cafasso, trascurando, però, che nel caso in esame si 14• è solo di fronte ad una manifestazione di accusa che trascende ogni limite di continenza ed essenzialità della scelta di contestazione dell'accusa. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna contraddittorietà della motivazione - come suggestivamente evocato nei motivi di ricorso - poiché il tema dell'esercizio del diritto di difesa, per come innanzi precisato, va impostato, in relazione al reato di calunnia, tenendo conto della individuazione dei limiti, interni e esterni, del diritto di difesa stesso e in ragionato bilanciamento con il diritto di un innocente a non essere falsamente accusato e al conseguente pericolo di essere sottoposto a un processo penale solo per la messa in atto di strategie difensive altrui. Corretta, dunque, deve ritenersi la valutazione dell'intero contenuto della denuncia e della individuazione di specifici passaggi che esulano dall'esercizio in concreto del diritto di difesa. 9.E' generico il motivo di ricorso sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, motivo solo enunciato, in quanto le sentenze di merito hanno ritenuto sussistente, attraverso l'analisi delle concrete circostanze e delle modalità esecutive della condotta, la cosciente volontà dell'agente e la esistenza di una rappresentazione del fatto sussumibile, anche per le illustrate modalità espressive, nella consapevole e cosciente incolpazione di una persona innocente. 10. Il motivo di ricorso sulla pena è assorbito dalla dichiarata prescrizione del reato. 11. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte civile, liquidate, in linea con i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche, come in dispositivo. P.Q.M. An P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24227/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris