CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aprile del 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad alcune ipotesi di tentata truffa aggravata commesse nei confronti di persone anziane.2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza impugnata, essendo stati commessi tra il 4 aprile ed il 24 aprile del 2013 e non rilevandosi sospensioni del termine anche per effetto della normativa emergenziale da Covid 19, stante che nessuna udienza era stata rinviata tra 1'8 marzo e I'll maggio del 2020; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Non vi sarebbe stata certezza sulla individuazione del ricorrente quale autore delle truffe, non potendo bastare né l'elemento logico tratto dalla analogia tra i reati e l'arco temporale ravvicinato di loro commissione, nè quanto dichiarato da una delle vittime (Buttini) e neanche l'uso di una automobile da parte del ricorrente in data diversa da quella delle truffe o l'esame dei tabulati telefonici o l'esito che si assume incerto delle individuazioni fotografiche; 3) violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un tentativo punibile con riguardo ai fatti di truffa di cui al capo A, tenuto conto che le vittime avevano dichiarato di essere state fin dall'inizio consapevoli che le condotte del ricorrente fossero decettive, sicché mancherebbe l'elemento costitutivo della induzione in errore; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aggravante della minorata difesa in relazione al capo B, basata solo sulla età anagrafica della vittima [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato. I reati sono stati commessi ad aprile del 2013 e la prescrizione è maturata il primo di ottobre del 2020 senza che siano intervenute sospensioni del termine, neanche in ragione della emergenza pandemica, il processo di appello essendo stato fissato per la prima volta - e non a causa di decisioni organizzative collegate al Covid 19 - per l'udienza del 27 novembre 2020, dopo lo spirare del termine prescrizionale. La presenza di statuizioni civili impone di valutare anche i motivi volti ad escludere la responsabilità del ricorrente, che sono manifestamente infondati in ragione di quanto segue. 2. In ordine al secondo motivo, il ricorso è reiterativo e generico; esso non tiene conto di tutto il compendio motivazionale della sentenza impugnata e neanche delle tre individuazioni fotografiche della persona del ricorrente effettuate da tre distinte vittime delle truffe, ulteriormente corroborate dalle modalità analoghe del loro compimento, dall'utilizzo di una auto che il ricorrente aveva effettivamente in uso nel ravvicinato torno di tempo in cui erano stati commessi i reati, così come della utenza telefonica intestata alla moglie del proprietario della medesima autovettura utilizzata dal ricorrente e che aveva agganciato le stesse celle dei luoghi dei delitti. La individuazione di quest'ultimo come autore dei reati poggia, dunque, su una ricostruzione di fatto immune da vizi logico-giuridici. 3. Altrettanto generico è il ricorso a proposito della sussistenza di atti decettivi, posto che non si tiene conto del fatto che la Corte ha specificato che l'artificio, efficace nel caso della vittima Cerri, aveva avuto la sua capacità di ingannare le anziane vittime in considerazione che il ricorrente aveva loro evocato l'effettivo nome di battesimo dei figli, effettuando una telefonata fingendo che costoro fossero gli interlocutori per rassicurare i genitori della bontà delle richieste di denaro. 3. Il terzo motivo è assorbito dalla declaratoria di prescrizione, che non travolge le statuizioni civili per i motivi prima indicati e tenuto conto di quanto prevede l'art.578 cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente/ [OSCURATO:PERSONA] R iyì DE