CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24858/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10832/25 Mihail OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, concernenti il vizio di motivazione anche per travisamento della prova, risultano manifestamente infondate perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori, non misurandosi affatto con le corrette e non illogiche argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare pp. 3-5). Ritenuto che le censure di cui al terzo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato in relazione all'elemento soggettivo, risultano, altresì, prive di specificità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, e, comunque, prospettano una rivalutazione del merito, non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso