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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19535/2026

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e da procura in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Buonanno, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] enotificata il 28/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/20261.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver rappresentato e difesoMarina [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di separazione giudiziale e nel successivogiudizio di reclamo avverso il provvedimento presidenziale tenutisi dinanzial Tribunale di Napoli, di aver rinunciato al mandato e di aver percepito unacconto di euro 4.000,00, chiedeva ex artt. 702-bis ss. c.p.c., il pagamentodel compenso residuo di euro 13.615, oltre accessori.2.

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con ordinanzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], liquidava nella misura richiesta il compenso professionale.3.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] presso la Cassazione, Dott. [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per iscritto nel senso della inammissibilità del ricorso,evidenziando che “L’ordinanza, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa a conclusione delprocedimento sommario di cognizione (ex art 14 d.lgs. n. 150 del 2011,ratione temporis vigente, e art. 702 bis. cod. proc. civ.) non è impugnabilein cassazione, ex art. 702-quater cod. proc. civ. (cfr. Sez. 2 n. 1747 del2023)”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Destituita di fondamento è l’eccezione della controricorrente diinammissibilità del ricorso per essere, a suo dire, l'ordinanza impugnatainsuscettibile di ricorso per cassazione, potendo la stessa essere impugnatacon l'appello, in base all'art. 702 quater c.p.c..Va premesso che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibilecontro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivoriferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con ilprovvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dallaqualificazione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tantoal fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione2 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (Cass. n. 4909 del2018).

Orbene, in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte,anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011,al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui siliquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al propriodifensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottatadal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente oesplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. n. 26347 del 2019;Cass. n. 4904 del 2018).Ciò posto, l'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il procedimentosommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui all'art.28 della legge n. 794/1942, che appunto attiene, come nel caso di specie,ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, con conseguenteapplicazione del regime processuale, anche impugnatorio, di cui almenzionato art. 14 (in tal senso si veda Cass., Sez.

Un., n. 25938 del 2018).Ebbene, l'immediato ricorso in cassazione è contemplato proprio conriferimento alle decisioni rese in composizione collegiale nelle controversierientranti nella previsione di cui al menzionato art. 14 (Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 34580 del 16/11/2021).

E’ la stessa controricorrente (v. pag.1 del controricorso) ad aver confermato di aver, con ricorso del 23.7.2020,ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e in richiamo agli artt. 3, 4 e 14 del d.lgs. n.150/2011, dopo aver ripercorso ed elencato le attività professionali svoltenell'interesse e su mandato di [OSCURATO:PERSONA], chiesto determinarsil'ammontare dei rimborsi e dei compensi ad essa spettanti, con la condannadella [OSCURATO:PERSONA] al relativo pagamento e, dunque, alla corresponsione, in suofavore, della somma di € 13.615,00 (così calcolata già al netto dell'accontoricevuto).

In definitiva, la trattazione e la decisione del procedimento inesame sono avvenute in base al sommario speciale di cui all'art. 14, e nonalle previsioni del processo sommario di cognizione codicistico (cfr., in tal3 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026senso, Cass. n. 210/2019, Cass. n. 4904/2018, Cass. n. 30850/2019, Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 1747 del 2023).In definitiva, va ribadito il principio secondo cui il provvedimento emessodal Tribunale non è suscettibile di immediato ricorso per cassazione, ma vainvece appellato ex art. 702 quater c.p.c. solo allorquando il ricorrente abbiaproposto dinanzi al tribunale un ordinario ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e lasua trattazione sia avvenuta alla stregua di un procedimento sommario dicognizione quale disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., con la decisioneadottata in composizione monocratica anziché collegiale, come invecesarebbe stato imposto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.2.

Fondata è, invece, l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione peressere tardiva, siccome proposta dopo il decorso del termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c..Preliminarmente, la ricorrente invoca la qualità di contumaceinconsapevole, ai sensi del secondo comma dell’art. 327 c.p.c., deducendola nullità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio.In particolare, con il primo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, commi4 e 1, n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 139, commi 2 e 3,c.p.c., per non aver il tribunale rilevato la nullità della notificazione delricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in uno al decreto difissazione dell’udienza, per essere stata eseguita nelle mani del portieredello stabile senza che l’ufficiale giudiziario avesse attestato di averpreviamente svolto invano le ricerche delle altre persone abilitate a riceverel’atto, secondo la successione preferenziale indicata nell’art. 139 c.p.c..Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,commi 4 e 1, n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 139, comma4, c.p.c., per non aver il tribunale rilevato la nullità della notificazione delricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in uno al decreto difissazione dell’udienza, per non aver l’operatore postale inviato, nonostanteil piego risultasse consegnato ad un soggetto diverso dal destinatario, il4 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026necessario e obbligatorio avviso previsto dalla legge 30.12.2018, n. 145,all’art. 1, comma 813 (aggiunto all’art. 7, comma 3, l. n. 892/1982).Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, commi 4e 1, n. 4), c.p.c., della violazione degli artt. 111 Cost. e 139, comma 4,c.p.c., per non aver il tribunale rilevato la nullità della notificazione delricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in uno al decreto difissazione dell’udienza, per essere stato il piego consegnato al portieresenza che il medesimo si fosse mai qualificato come incaricato al ritiro.2.1.

Nel caso di specie, l’ordinanza qui impugnata è stata depositata in data11.2.2021, è stata notificata alla parte personalmente (ai sensi dell'art. 292,comma 4, c.p.c.) il 28-30.9.2021 (e, quindi, oltre il termine lungo di seimesi dalla pubblicazione) ed è stata impugnata con ricorso per cassazionenotificato il 27.10.2021.Orbene, la valida notificazione della sentenza al contumace involontario,anche se intervenuta, come nella fattispecie, dopo la scadenza del terminelungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a fardecorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistanosia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma2, c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo acausa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il casodi inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativaprova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza delgiudizio (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; conf.

Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 20975 del 27/11/2012, Cass., Sez. 2, Sentenza n.24763 del 05/11/2013 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8593 del06/04/2018).Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario, quindi, chela parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di unpresupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o dellasua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della5 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad unodei predetti vizi; solo nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivodel giudizio o della sua notifica il presupposto soggettivo assurge ad oggettodi una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova acarico dell'altra parte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025).In particolare, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd.contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimoha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità dellanotificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avutoconoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesidi notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a unapersona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo lapresunzione iuris tantum di conoscenza del processo da partedell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi siastata ugualmente la predetta consapevolezza (Cass., Sez. 3, Sentenza n.28425 del 11/10/2023).Ebbene, premesso che le ipotesi di invalidità della notifica denunciate dallaricorrente integrano, per sua stessa ammissione, gli estremi della nullità(cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 8214 del 20/04/2005,secondo cui, in caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell'art.139, terzo comma, c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve chiaramente, a pena dinullità, attestare l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenzadel destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmenteabilitate a ricevere l'atto, e Cass., Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 18992del 31/07/2017, secondo cui nella notificazione eseguita ex art. 139,comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dalcomma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attivitàdell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegnadell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità dellanotificazione nei riguardi del destinatario), la medesima non ha dedotto6 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026alcunchè in ordine al profilo soggettivo della mancanza conoscenza delprocesso a causa della detta nullità, con la conseguenza che il dies a quoper la decorrenza del termine lungo per impugnare va identificato con lapubblicazione dell’ordinanza e la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi del medesimotermine con decorrenza dalla notificazione della stessa ordinanza effettuatadopo la scadenza del termine lungo dalla pubblicazione.Invero, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia decisosull’istanza di liquidazione del compenso professionale per attività svoltanell’ambito di un giudizio civile può (recte, deve) essere proposto entro iltermine lungo ex art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione,relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appelloavverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel terminedi trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorsostraordinario ex art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento nonaltrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su dirittisoggettivi (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020).Orbene, nel caso di specie, a fronte di un’ordinanza depositata in data11.2.2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione notificato il27.10.2021 e, quindi, ben oltre il termine ultimo del 13.9.2021(comprensivo della sospensione feriale dei termini e dello slittamento alprimo giorno non festivo ex art. 155, comma 3, c.p.c.).2.2.

Il rilievo che precede assorbe il quarto motivo, con il quale la ricorrentesostiene l’assoluta infondatezza della pretesa economica della controparterelativamente sia alla costituzione nel procedimento di reclamo contro ilprovvedimento reso in sede di udienza presidenziale concernente al giudiziodi separazione giudiziale sia alla costituzione in sostituzione del precedentedifensore nel procedimento di separazione giudiziale di primo grado, avutoriguardo altresì alla asserita dichiarazione confessoria contenuta in unamissiva a/r per la richiesta di pagamento della sola ulteriore somma di euro1.903,20 quale saldo di tutte le attività svolte.7 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/20263.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiaratoinammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe Tedesco8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e da procura in calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Buonanno, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] enotificata il 28/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/20261. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver rappresentato e difesoMarina [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di separazione giudiziale e nel successivogiudizio di reclamo avverso il provvedimento presidenziale tenutisi dinanzial Tribunale di Napoli, di aver rinunciato al mandato e di aver percepito unacconto di euro 4.000,00, chiedeva ex artt. 702-bis ss. c.p.c., il pagamentodel compenso residuo di euro 13.615, oltre accessori.2. Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con ordinanzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], liquidava nella misura richiesta il compenso professionale.3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] presso la Cassazione, Dott. [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per iscritto nel senso della inammissibilità del ricorso,evidenziando che “L’ordinanza, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa a conclusione delprocedimento sommario di cognizione (ex art 14 d.lgs. n. 150 del 2011,ratione temporis vigente, e art. 702 bis. cod. proc. civ.) non è impugnabilein cassazione, ex art. 702-quater cod. proc. civ. (cfr. Sez. 2 n. 1747 del2023)”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Destituita di fondamento è l’eccezione della controricorrente diinammissibilità del ricorso per essere, a suo dire, l'ordinanza impugnatainsuscettibile di ricorso per cassazione, potendo la stessa essere impugnatacon l'appello, in base all'art. 702 quater c.p.c..Va premesso che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibilecontro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivoriferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con ilprovvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dallaqualificazione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tantoal fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione2 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (Cass. n. 4909 del2018). Orbene, in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte,anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011,al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui siliquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al propriodifensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottatadal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente oesplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. n. 26347 del 2019;Cass. n. 4904 del 2018).Ciò posto, l'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il procedimentosommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui all'art.28 della legge n. 794/1942, che appunto attiene, come nel caso di specie,ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, con conseguenteapplicazione del regime processuale, anche impugnatorio, di cui almenzionato art. 14 (in tal senso si veda Cass., Sez. Un., n. 25938 del 2018).Ebbene, l'immediato ricorso in cassazione è contemplato proprio conriferimento alle decisioni rese in composizione collegiale nelle controversierientranti nella previsione di cui al menzionato art. 14 (Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 34580 del 16/11/2021). E’ la stessa controricorrente (v. pag.1 del controricorso) ad aver confermato di aver, con ricorso del 23.7.2020,ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e in richiamo agli artt. 3, 4 e 14 del d.lgs. n.150/2011, dopo aver ripercorso ed elencato le attività professionali svoltenell'interesse e su mandato di [OSCURATO:PERSONA], chiesto determinarsil'ammontare dei rimborsi e dei compensi ad essa spettanti, con la condannadella [OSCURATO:PERSONA] al relativo pagamento e, dunque, alla corresponsione, in suofavore, della somma di € 13.615,00 (così calcolata già al netto dell'accontoricevuto). In definitiva, la trattazione e la decisione del procedimento inesame sono avvenute in base al sommario speciale di cui all'art. 14, e nonalle previsioni del processo sommario di cognizione codicistico (cfr., in tal3 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026senso, Cass. n. 210/2019, Cass. n. 4904/2018, Cass. n. 30850/2019, Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 1747 del 2023).In definitiva, va ribadito il principio secondo cui il provvedimento emessodal Tribunale non è suscettibile di immediato ricorso per cassazione, ma vainvece appellato ex art. 702 quater c.p.c. solo allorquando il ricorrente abbiaproposto dinanzi al tribunale un ordinario ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e lasua trattazione sia avvenuta alla stregua di un procedimento sommario dicognizione quale disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., con la decisioneadottata in composizione monocratica anziché collegiale, come invecesarebbe stato imposto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.2. Fondata è, invece, l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione peressere tardiva, siccome proposta dopo il decorso del termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c..Preliminarmente, la ricorrente invoca la qualità di contumaceinconsapevole, ai sensi del secondo comma dell’art. 327 c.p.c., deducendola nullità della notificazione degli atti introduttivi del giudizio.In particolare, con il primo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, commi4 e 1, n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 139, commi 2 e 3,c.p.c., per non aver il tribunale rilevato la nullità della notificazione delricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in uno al decreto difissazione dell’udienza, per essere stata eseguita nelle mani del portieredello stabile senza che l’ufficiale giudiziario avesse attestato di averpreviamente svolto invano le ricerche delle altre persone abilitate a riceverel’atto, secondo la successione preferenziale indicata nell’art. 139 c.p.c..Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,commi 4 e 1, n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 139, comma4, c.p.c., per non aver il tribunale rilevato la nullità della notificazione delricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in uno al decreto difissazione dell’udienza, per non aver l’operatore postale inviato, nonostanteil piego risultasse consegnato ad un soggetto diverso dal destinatario, il4 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026necessario e obbligatorio avviso previsto dalla legge 30.12.2018, n. 145,all’art. 1, comma 813 (aggiunto all’art. 7, comma 3, l. n. 892/1982).Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, commi 4e 1, n. 4), c.p.c., della violazione degli artt. 111 Cost. e 139, comma 4,c.p.c., per non aver il tribunale rilevato la nullità della notificazione delricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in uno al decreto difissazione dell’udienza, per essere stato il piego consegnato al portieresenza che il medesimo si fosse mai qualificato come incaricato al ritiro.2.1. Nel caso di specie, l’ordinanza qui impugnata è stata depositata in data11.2.2021, è stata notificata alla parte personalmente (ai sensi dell'art. 292,comma 4, c.p.c.) il 28-30.9.2021 (e, quindi, oltre il termine lungo di seimesi dalla pubblicazione) ed è stata impugnata con ricorso per cassazionenotificato il 27.10.2021.Orbene, la valida notificazione della sentenza al contumace involontario,anche se intervenuta, come nella fattispecie, dopo la scadenza del terminelungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a fardecorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistanosia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma2, c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo acausa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il casodi inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativaprova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza delgiudizio (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; conf. Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 20975 del 27/11/2012, Cass., Sez. 2, Sentenza n.24763 del 05/11/2013 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8593 del06/04/2018).Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario, quindi, chela parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di unpresupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o dellasua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della5 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad unodei predetti vizi; solo nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivodel giudizio o della sua notifica il presupposto soggettivo assurge ad oggettodi una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova acarico dell'altra parte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16649 del 21/06/2025).In particolare, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd.contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimoha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità dellanotificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avutoconoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesidi notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a unapersona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo lapresunzione iuris tantum di conoscenza del processo da partedell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi siastata ugualmente la predetta consapevolezza (Cass., Sez. 3, Sentenza n.28425 del 11/10/2023).Ebbene, premesso che le ipotesi di invalidità della notifica denunciate dallaricorrente integrano, per sua stessa ammissione, gli estremi della nullità(cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8214 del 20/04/2005,secondo cui, in caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell'art.139, terzo comma, c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve chiaramente, a pena dinullità, attestare l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenzadel destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmenteabilitate a ricevere l'atto, e Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 18992del 31/07/2017, secondo cui nella notificazione eseguita ex art. 139,comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dalcomma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attivitàdell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegnadell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità dellanotificazione nei riguardi del destinatario), la medesima non ha dedotto6 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/2026alcunchè in ordine al profilo soggettivo della mancanza conoscenza delprocesso a causa della detta nullità, con la conseguenza che il dies a quoper la decorrenza del termine lungo per impugnare va identificato con lapubblicazione dell’ordinanza e la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi del medesimotermine con decorrenza dalla notificazione della stessa ordinanza effettuatadopo la scadenza del termine lungo dalla pubblicazione.Invero, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia decisosull’istanza di liquidazione del compenso professionale per attività svoltanell’ambito di un giudizio civile può (recte, deve) essere proposto entro iltermine lungo ex art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione,relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appelloavverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel terminedi trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorsostraordinario ex art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento nonaltrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su dirittisoggettivi (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020).Orbene, nel caso di specie, a fronte di un’ordinanza depositata in data11.2.2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione notificato il27.10.2021 e, quindi, ben oltre il termine ultimo del 13.9.2021(comprensivo della sospensione feriale dei termini e dello slittamento alprimo giorno non festivo ex art. 155, comma 3, c.p.c.).2.2. Il rilievo che precede assorbe il quarto motivo, con il quale la ricorrentesostiene l’assoluta infondatezza della pretesa economica della controparterelativamente sia alla costituzione nel procedimento di reclamo contro ilprovvedimento reso in sede di udienza presidenziale concernente al giudiziodi separazione giudiziale sia alla costituzione in sostituzione del precedentedifensore nel procedimento di separazione giudiziale di primo grado, avutoriguardo altresì alla asserita dichiarazione confessoria contenuta in unamissiva a/r per la richiesta di pagamento della sola ulteriore somma di euro1.903,20 quale saldo di tutte le attività svolte.7 di 8Numero registro generale 28124/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 19535/2026Data pubblicazione 12/06/20263. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiaratoinammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe Tedesco8 di 8
Sentenza Cassazione n. 19535/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris