CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 25597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISCOPO, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - r icorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio avvocati [OSCURATO:PERSONA] 7209/22 Cron. Rep. CC 15.6.23 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]. - resistente con procura - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - i ntimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.3184/20, depositata il 23.9.21; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 15.6.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione ad avviso di addebito emesso dall’Inps e notificato da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) , relativo al debito dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] derivante dal mancato pagamento di contributi e relative sanzioni sul reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2011 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Inps. Riteneva la Corte che non si fosse verificata la prescrizione del credito contributivo, posto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, così occultando dolosamente l’esistenza del debito contributivo, con correlata sospensione della prescrizione. L’iscrizione alla Gestione separata era poi legittima considerato che, nonostante il reddito del 2011 fosse stato inferiore al limite di €5000, l’iscrizione alla Gestione separata era ugualmente dovuta in caso di abitualità dell’attività, non avendo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fornito concreti elementi che consentissero di accertare in fatto l’occasionalità dell’attività svolta. Condannava così l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese all’Inps e all’AdER. Avverso la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque motivi. Inps ha conferito procura in calce al ricorso notificato ma non ha svolto attività difensiva, mentre AdER è rimasta intimata. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2727, 2729, 2935, 2941 n.8 c.c., in quanto la mancata compilazione del quadro RR non poteva far presumere il dolo ai fini dell’art.2941 n.8 c.c. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa considerazione di un fatto decisivo, poiché la Corte non avrebbe tenuto in conto una serie di fatti dedotti in causa e mai contestati, dai quali si poteva dedurre l’assenza di dolo in capo alla ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.44, co.2, sesto periodo, d. l. n.269/03 conv. in l. n.326/04,per avere la Corte ritenuto legittima l’iscrizione alla Gestione separata nonostante nel 2011 la ricorrente avesse esercitato l’attività in via occasionale percependo un reddito inferiore alla soglia di €5000. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. per aver la Corte addossato alla ricorrente l’onere di provare il requisito dell’abitualità dell’attività. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. poiché la Corte aveva emesso condanna alle spese verso l’AdER nonostante la stessa non avesse la qualità di parte processuale, essendo evocata in giudizio per mera denuntiatio litis. Il primo motivo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati. Questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.34583/22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19 citata nella sentenza). Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato della mancata compilazione del quadro RR , incorrendo in tal modo n ell’ automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo invece da respingere. I restanti motivi rimangono assorbiti.Conclusivamente la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per i conseguenti accertamenti sulla prescrizione e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. d’appello di Roma in diversa composiz