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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 40313/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Macerata, in data 18.9.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta semplice, ascrittigli ai capi A) e B) dell'imputazione, in qualità di amministratore unico e di liquidatore della società "Eta società consortile ari in liquidazione", dichiarata fallita dal tribunale di Macerata in data 21.1.2013.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omessa motivazione del contenuto delle dichiarazioni del teste a difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inadeguatezza del quadro probatorio a fondare l'affermazione dì responsabilità del prevenuto, al quale nessun rimprovero può essere mosso, avendo egli fatto affidamento per l'adempimento dei suoi obblighi a soggetti terzi (commercialista delegato dallo stesso Ceccarelli e il curatore fallimentare), della cui inerzia egli non può essere chiamato a rispondere; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente eccessivamente gravoso; di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, di cui all'art. 219,

I. fall., che non hanno formato oggetto di contestazione.

2.1. Con requisitoria scritta del 10.6.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo esame solo sulla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari", dichiarandosi nel resto inammissibile il ricorso.

2.2. Con memoria del 27.6.2022, pervenutein Cancelleria a mezzo di posta certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Ceccarelli, nel replicare al contenuto della requisitoria del Procuratore generale, reiterava le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

3. I motivi posti a fondamento del ricorso appaiono inammissibili, ma la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" per le ragioni di seguito indicate.

4. I primi due motivi di ricorso sono viziati da un duplice profilo di inammissibilità.

Da un lato, essi sono stati esposti in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.

Dall'altro, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Né va taciuto che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sull'imprenditore ovvero sull'amministratore l'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sicché egli non è esente da responsabilità per avere fatto affidamento, per l'adempimento dei suoi obblighi, su soggetti terzi, a meno che non dimostri, con rigorosa prova contraria, di avere agito con la necessaria diligenza nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo che gli competono (cfr., Cass., Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133; Cass., Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280).

5. Del tutto generici e attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità, devono ritenersi i rilievi inerenti alla dosimetria della pena e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, profili oggetto, peraltro, di valutazione da parte della corte territoriale, attraverso una specifica e puntuale motivazione (cfr. p. 5), con cui il ricorrente non si confronta, sicché tali censure appaiono non specifiche, ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

5.1. Premesso, infine, che nel caso in esame è stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219, co. 2, n. 1),

I. fall. (cfr. p.5 della sentenza impugnata), manifestamente infondata appare l'ultima censura, articolata nel terzo motivo di ricorso.

Come affermato, infatti, dall'orientamento allo stato prevalente nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522, c.p.p., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, contenuta, come nel caso in esame, nel capo d'imputazione, la cui contestazione, dunque, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Rv. 279840; Cass., Sez. 5, n. 20532 del 02/04/2019, Rv. 27531).

Senza tacere che, come evidenziato da altro condivisibile arresto di questa sezione, in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rv. 283253).

6. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata in dieci anni, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma,

I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez.

V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413).

Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286).

Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez.

U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Ancona, esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216,

I. fall.

Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti del Ceccarelli, per quel che riguarda l'affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena principale.

La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Macerata, in data 18.9.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta semplice, ascrittigli ai capi A) e B) dell'imputazione, in qualità di amministratore unico e di liquidatore della società "Eta società consortile ari in liquidazione", dichiarata fallita dal tribunale di Macerata in data 21.1.2013. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omessa motivazione del contenuto delle dichiarazioni del teste a difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inadeguatezza del quadro probatorio a fondare l'affermazione dì responsabilità del prevenuto, al quale nessun rimprovero può essere mosso, avendo egli fatto affidamento per l'adempimento dei suoi obblighi a soggetti terzi (commercialista delegato dallo stesso Ceccarelli e il curatore fallimentare), della cui inerzia egli non può essere chiamato a rispondere; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente eccessivamente gravoso; di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, di cui all'art. 219, I. fall., che non hanno formato oggetto di contestazione. 2.1. Con requisitoria scritta del 10.6.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo esame solo sulla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari", dichiarandosi nel resto inammissibile il ricorso. 2.2. Con memoria del 27.6.2022, pervenutein Cancelleria a mezzo di posta certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Ceccarelli, nel replicare al contenuto della requisitoria del Procuratore generale, reiterava le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. I motivi posti a fondamento del ricorso appaiono inammissibili, ma la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" per le ragioni di seguito indicate. 4. I primi due motivi di ricorso sono viziati da un duplice profilo di inammissibilità. Da un lato, essi sono stati esposti in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica. Dall'altro, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuto che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sull'imprenditore ovvero sull'amministratore l'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sicché egli non è esente da responsabilità per avere fatto affidamento, per l'adempimento dei suoi obblighi, su soggetti terzi, a meno che non dimostri, con rigorosa prova contraria, di avere agito con la necessaria diligenza nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo che gli competono (cfr., Cass., Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133; Cass., Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280). 5. Del tutto generici e attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità, devono ritenersi i rilievi inerenti alla dosimetria della pena e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, profili oggetto, peraltro, di valutazione da parte della corte territoriale, attraverso una specifica e puntuale motivazione (cfr. p. 5), con cui il ricorrente non si confronta, sicché tali censure appaiono non specifiche, ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 5.1. Premesso, infine, che nel caso in esame è stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219, co. 2, n. 1), I. fall. (cfr. p.5 della sentenza impugnata), manifestamente infondata appare l'ultima censura, articolata nel terzo motivo di ricorso. Come affermato, infatti, dall'orientamento allo stato prevalente nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522, c.p.p., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, contenuta, come nel caso in esame, nel capo d'imputazione, la cui contestazione, dunque, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Rv. 279840; Cass., Sez. 5, n. 20532 del 02/04/2019, Rv. 27531). Senza tacere che, come evidenziato da altro condivisibile arresto di questa sezione, in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rv. 283253). 6. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata in dieci anni, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413). Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286). Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Ancona, esclusivamente per la rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fall. Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti del Ceccarelli, per quel che riguarda l'affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena principale. La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinv