CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 05615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2440-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE già M.I.U.R. - MINISTERO 2023 DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona 467 del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 2993/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 3804/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 22 luglio 2021, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio XI [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Frosinone avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del decreto di decadenza della graduatoria permanente del personale ATA e, per l'effetto del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con gli istituti scolastici presso i quali aveva prestato servizio con la qualifica di collaboratore scolastico, con riammissione in servizio presso l'istituto di Via C. Emery in Roma; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto legittima la disposta decadenza dalla graduatoria in relazione, non alla responsabilità disciplinare data dall'essere incorso nel reato di falso per non aver dichiarato le condanne penali subite, ma al fatto oggettivo di non possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda i requisiti di cui all'art. 6, punto 3, lett. d) del bando; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il MIUR si è limitato a rilasciare procura per la difesa nell'eventuale udienza di discussione mentre l'Ufficio scolastico provinciale, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, all'esito dell'esame del ricorso, il Collegio ne ritiene l'inammissibilità per genericità dell'impugnazione, priva d'una specifica indicazione dei motivi e, così, della specificazione delle ragioni di censura del decisum della Corte territoriale, in contrasto con l'essere il ricorso per cassazione impugnazione a