CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 08685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31158-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] SOC. COOP.; - intimata- avverso la sentenza n. 1019/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di Filottrano convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentando di essere creditrice dei convenuti per la somma di C 393.495,15, concessa in mutuo. Rappresentò di aver appreso che la garanzia patrimoniale del proprio credito era posta a rischio dall'avvenuto trasferimento- da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla moglie e ai due figli -della nuda proprietà o dell'usufrutto di vari immobili, dall'avvenuta costituzione su di essi di un fondo patrimoniale e dal conferimento di beni in favore della società FRI di [OSCURATO:PERSONA] & Co. La banca chiese pertanto di accertare la nullità per simulazione assoluta dei suindicati atti o in alternativa la loro inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. 2. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 848 del 2016, accolse la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. ritenendo che, trattandosi di credito anteriore agli atti di disposizione, sotto il profilo soggettivo fosse sufficiente la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, e sotto il profilo oggettivo, che, a fronte di una riduzione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale generica, non vi fosse prova della presenza di residualità patrimoniali. 3. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 6/10/2020, ha per quanto ancora qui di interesse, rigettato l'appello, confermando, quanto al profilo soggettivo, la prova della consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.I 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quest'ultima in proprio e quale socio accomandatario della società FRI di [OSCURATO:PERSONA] e Co hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Nessuno ha resistito al ricorso. 5.11 ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che: 1 Con l'unico motivo si deduce la violazione dell'art. 2901 c.c. per non avere l'impugnata sentenza considerato che gli atti, in quanto volti all'adempimento di un debito scaduto, si sottraevano agli effetti della revocatoria. In secondo luogo i ricorrenti censurano la sentenza anche per aver basato l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'azione ex art. 2901 c.c. sul rapporto di parentela esistente tra le parti dell'atto revocando. 1.111 motivo è palesemente inammissibile in quanto i ricorrenti si limitano ad enunciare in modo del tutto generico la tesi del debito scaduto senza indicare, in ossequio al principio di autosufficienza, dove e in che termini avessero introdotto la questione nei gradi di merito, non consentendo pertanto a questa Corte di poter valutare la portata della censura. Ugualmente deve dirsi per i rilievi critici volti al rapporto di parentela esistente tra le parti del negozio revocando, di cui alcuna traccia è ravvisabile nell'impugnata sentenza.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 12 gennaio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]