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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 29250/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 06/12/2023, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 04/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge e carenza di motivazione, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto a questa Corte, a firma del suddetto difensore, munito di procura speciale.

Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue la condanna alle spese processuali, né alcuna sanzione pecuniaria, per essere intervenuta l'ordinanza di revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale in epoca successiva, rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 06/12/2023, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 04/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge e carenza di motivazione, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto a questa Corte, a firma del suddetto difensore, munito di procura speciale. Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue la condanna alle spese processuali, né alcuna sanzione pecuniaria, per essere intervenuta l'ordinanza di revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale in epoca successiva, rispetto alla proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2
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