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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 28287/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 3132/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Destiny, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in persona del Prefettopro tempore - inti mat a - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 2 2 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.

RILEVATO 1.Che secondo l’orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (Cass., sez. 1, 29 dicembre 2005, n. 28852; Cass., sez. 1, 13 maggio 2019, n. 12665);

2. Che in caso di notifica all’Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla,salvo il caso in cui l’Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell’ufficio del Prefetto,ed è peraltro rinnovabile ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.; 3.Che, nella specie, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata esclusivamente all’Avvocatura dello Stato, che si è costituita tardivamente solo per il Ministero dell’Interno,e non alla [OSCURATO:PERSONA], e non risulta dagli atti che nella fase di merito la parte intimata fosse difesa dall’Avvocatura dello Stato; 4.Che la costituzione del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro, non comporta la sanatoria della nullità rilevata (Cass., sez. 1, 29 dicembre 2005, n. 28852).

P.Q.M.

La Corte dispone che il ricorrente provveda alla rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in persona del Prefetto pro tempore , entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con rinviodella causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 3132/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Destiny, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in persona del Prefettopro tempore - inti mat a - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 2 2 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. RILEVATO 1.Che secondo l’orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (Cass., sez. 1, 29 dicembre 2005, n. 28852; Cass., sez. 1, 13 maggio 2019, n. 12665); 2. Che in caso di notifica all’Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla,salvo il caso in cui l’Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell’ufficio del Prefetto,ed è peraltro rinnovabile ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.; 3.Che, nella specie, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata esclusivamente all’Avvocatura dello Stato, che si è costituita tardivamente solo per il Ministero dell’Interno,e non alla [OSCURATO:PERSONA], e non risulta dagli atti che nella fase di merito la parte intimata fosse difesa dall’Avvocatura dello Stato; 4.Che la costituzione del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro, non comporta la sanatoria della nullità rilevata (Cass., sez. 1, 29 dicembre 2005, n. 28852). P.Q.M. La Corte dispone che il ricorrente provveda alla rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in persona del Prefetto pro tempore , entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con rinviodella causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civil
Decreto Cassazione n. 28287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris