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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44307/2022

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visti i ricorsi proposti, tramite distinti atti di impugnazione e diversi difensori, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA].

2. Considerato che tutti i motivi proposti puntano a ricostruire in modo alternativo il reato di furto consumato di 2,5 quintali di olive da un campo di proprietà altrui, invocando la fattispecie tentata in luogo di quella consumata, con motivo reiterativo, cui ha già dato ampia risposta il giudice d'appello, sottolineando che il possesso dei beni, anche se per un breve lasso di tempo, era stato pienamente raggiunto dai ricorrenti, i quali avevano già composto i frutti rubati in due sacchi appositi.

Ed ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente ed anzi il reato può dirsi consumato anche nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato per un brevissimo periodo di tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo (Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 4, n. 13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134).

Non rileva, infatti, che l'agente - come nel caso di specie - sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento della persona offesa ovvero delle forze di polizia da questa chiamate in soccorso ovvero di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato (vedi, in proposito, Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278).

2.1. Anche quanto alla denuncia di insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, il motivo è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, poiché la rottura dei rami, spezzati per potersi appropriare delle olive, configura comunque un danneggiamento e l'esercizio di una vis sulla cosa altrui, al fine di compiere il reato.

L'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., infatti, si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042).

2.2. Considerato, infine, che anche la mancata concessione delle attenuanti generiche è formulata in modo generico, basata sullo stato di indigenza del nucleo familiare dei ricorrenti, senza alcun confronto con le ragioni della Corte d'Appello, costituite dal rilievo negativo conferito ai precedenti penali allarmanti di tutti i componenti della famiglia ed alla gravità della condotta, organizzata in modo esperto.

Tali ragioni legittimamente sono state ritenute prevalenti per il diniego del beneficio.

Né il danno provocato può essere considerato di lieve entità, a prescindere dalla apoditticità del motivo proposto da tutti í ricorrenti, sì da determinare una minor intensità criminale della condotta. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, infatti, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269, proprio in tema di valenza negativa dei precedenti penali dell'imputato); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2.3. Ritenuto che, infine, un cenno ultimo deve riservarsi per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afflitto da un'intrinseca, estrema genericità, poiché fondato su poche frasi apodittiche che deducono vizi aspecifici della sentenza impugnata, invero immune da censure di manifesta illogicità.

3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti, tramite distinti atti di impugnazione e diversi difensori, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che tutti i motivi proposti puntano a ricostruire in modo alternativo il reato di furto consumato di 2,5 quintali di olive da un campo di proprietà altrui, invocando la fattispecie tentata in luogo di quella consumata, con motivo reiterativo, cui ha già dato ampia risposta il giudice d'appello, sottolineando che il possesso dei beni, anche se per un breve lasso di tempo, era stato pienamente raggiunto dai ricorrenti, i quali avevano già composto i frutti rubati in due sacchi appositi. Ed ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente ed anzi il reato può dirsi consumato anche nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato per un brevissimo periodo di tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo (Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 4, n. 13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134). Non rileva, infatti, che l'agente - come nel caso di specie - sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento della persona offesa ovvero delle forze di polizia da questa chiamate in soccorso ovvero di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato (vedi, in proposito, Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278). 2.1. Anche quanto alla denuncia di insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, il motivo è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, poiché la rottura dei rami, spezzati per potersi appropriare delle olive, configura comunque un danneggiamento e l'esercizio di una vis sulla cosa altrui, al fine di compiere il reato. L'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., infatti, si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042). 2.2. Considerato, infine, che anche la mancata concessione delle attenuanti generiche è formulata in modo generico, basata sullo stato di indigenza del nucleo familiare dei ricorrenti, senza alcun confronto con le ragioni della Corte d'Appello, costituite dal rilievo negativo conferito ai precedenti penali allarmanti di tutti i componenti della famiglia ed alla gravità della condotta, organizzata in modo esperto. Tali ragioni legittimamente sono state ritenute prevalenti per il diniego del beneficio. Né il danno provocato può essere considerato di lieve entità, a prescindere dalla apoditticità del motivo proposto da tutti í ricorrenti, sì da determinare una minor intensità criminale della condotta. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, infatti, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269, proprio in tema di valenza negativa dei precedenti penali dell'imputato); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2.3. Ritenuto che, infine, un cenno ultimo deve riservarsi per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afflitto da un'intrinseca, estrema genericità, poiché fondato su poche frasi apodittiche che deducono vizi aspecifici della sentenza impugnata, invero immune da censure di manifesta illogicità. 3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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