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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22452/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 del Tribunale di dorveglianza di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 9 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava ilreclamo proposto avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che, all’esito dellaverifica di persistenza della pericolosità sociale ex art. 208 cod. pen., prorogava di un annola misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a [OSCURATO:PERSONA].Osservava che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura di sicurezza dal 30.5.2008 al3.6.2024, prima che intervenisse la proroga oggi impugnata; che il certificato dei carichipendenti evidenziava una iscrizione per violazione del d.lgs. n. 159 del 2011 commessa nelmarzo 2024 ed una iscrizione per il delitto di riciclaggio commesso il 9.12.2024, in relazioneal quale gli era stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora con ordinanza dell’8luglio 2025 in sostituzione della precedente misura detentiva degli arresti domiciliari; chel’ordinanza del magistrato di sorveglianza richiamava plurime trasgressioni tra il 2023 e il2024, oltre quelle specificamente contestate e che persisteva la condizione didisoccupazione.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessariper la motivazione.Lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato il grado di pericolositàsociale del ricorrente attraverso l’esame globale della sua personalità, quale evincibile datutte le manifestazioni sociali della vita e non abbia accertato se l’eventuale comportamentoantisociale determini la necessità di ulteriore vigilanza da parte degli organi di pubblicasicurezza, al fine di formulare il necessario giudizio prognostico.Lamenta, altresì, che il Tribunale abbia omesso di considerare che il ricorrente eralibero da molti anni e non era incorso in nessuna violazione connessa al contestocamorristico di appartenenza, tali non essendo né la violazione del d.lgs n. 159 del 2011, néil delitto di riciclaggio e che non aveva tenuto conto degli anni di detenzione, né dellaconcreta volontà di cambiamento dello stile di vita.

Infine, osserva che manca, nelprovvedimento, la valutazione della persistente capacità di collegamento con persone legatealla criminalità organizzata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Haosservato che sia il magistrato di sorveglianza, sia il Tribunale in sede di reclamo, hannoadeguatamente motivato, individuando gli elementi di fatto dai quali desumere la persistenzadella pericolosità sociale.

Con tale valutazione la difesa non si è confrontata, limitandosi asegnalare l’omessa valutazione globale della personalità, l’irrilevanza delle vicendepregresse, l’intenzione di cambiare vita e la mancanza di collegamenti con il contestocriminale di provenienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

La misura di sicurezza si connota principalmente per la sua funzione preventiva,essendo volta a neutralizzare la pericolosità sociale di chi ha commesso un reato o un quasireato, finalità cui si affianca quella di reinserimento sociale mediante l’intervento sui fattoripersonali o sociali che hanno portato il soggetto a delinquere.Presupposto imprescindibile per la sua applicazione, ai sensi dell’art. 203, comma 2cod. pen., è l’accertamento della concreta ed attuale pericolosità sociale dell’interessato, chedeve compiersi sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., al fine di formulare ungiudizio prognostico che consenta di ritenere, con elevato grado di possibilità, il pericolodella commissione di nuovi reati.Nel caso in cui la misura di sicurezza venga applicata, è previsto che, alla scadenza delperiodo minimo, il magistrato di sorveglianza proceda alla verifica della persistenza dellecondizioni che hanno giustificato l’applicazione della misura, provvedendo, all’esito, arevocarla o a prorogarla ove ravvisi la persistenza della pericolosità sociale.

Anche in sededi riesame della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza deve fare riferimento aiparametri di cui all’art. 133 cod. pen. alla luce del comportamento tenuto dal soggettodurante il periodo di sottoposizione alla misura.

A tal fine, può tenere conto di qualunqueelemento utile, come, ad es. i precedenti dell'imputato, gli eventuali procedimenti pendenti, lanatura e la gravità dei fatti che hanno determinato l'applicazione della misura, la condottatenuta nel corso della sua esecuzione e le concrete possibilità di reinserimento sociale.3.

Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza ha valutato la pericolosità sullabase dei criteri di cui all’art. 133, comma 2 cod. pen., prendendo in considerazione lacondotta di vita nella vigenza della misura di sicurezza e le condizioni di vita individuali esociali.

Premesso, che la misura di sicurezza era stata già prorogata sino al giugno 2024sulla scorta di comportamenti non osservanti le prescrizioni della misura di sicurezza, haosservato che egli non risulta essersi dato a stabile attività lavorativa e continua afrequentare pregiudicati, circostanze che non consentono di formulare una prognosi positivasulla fuoriuscita dai circuiti delinquenziali.Il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, ha menzionato la sopravvenienza di uncarico pendente, iscritto per il delitto di riciclaggio nel dicembre 2024, per il quale l’odiernoricorrente è stato sottoposto, dapprima, agli arresti domiciliari e ora a divieto di dimora.

Haosservato, altresì, che egli persiste nel non impegnarsi in attività lavorativa.4.

Ora, le inadempienze e le condotte commesse prima dell’ultima proroga, oggiimpugnata, non possono essere tenute in considerazione, essendo state già poste afondamento dell’ultimo provvedimento del magistrato di sorveglianza di Napoli che haprorogato la misura sino al giugno 2024.

Deve, invece, aversi riguardo alle condotte relativeal periodo successivo.

Ebbene, la sopravvenuta applicazione della misura cautelare relativaal grave delitto di riciclaggio, valutata unitamente alla persistente assenza di attivitàlavorativa che possa essere indicativa della concreta intenzione del soggetto di reinserirsinella società civile allontanandosi dagli ambienti e dalle condotte criminali, consente diconfermare la prognosi negativa, concreta ed attuale essendo la pericolosità sociale e ilpericolo di commissione di ulteriori reati.

La valutazione del Tribunale di sorveglianza,confermativa di quella del magistrato, è stata, quindi, tratta alla luce di corretti criteri e deiprincipi di diritto innanzi enunciati e non merita le censure mosse dal ricorrente.5.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 del Tribunale di dorveglianza di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 9 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava ilreclamo proposto avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che, all’esito dellaverifica di persistenza della pericolosità sociale ex art. 208 cod. pen., prorogava di un annola misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a [OSCURATO:PERSONA].Osservava che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura di sicurezza dal 30.5.2008 al3.6.2024, prima che intervenisse la proroga oggi impugnata; che il certificato dei carichipendenti evidenziava una iscrizione per violazione del d.lgs. n. 159 del 2011 commessa nelmarzo 2024 ed una iscrizione per il delitto di riciclaggio commesso il 9.12.2024, in relazioneal quale gli era stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora con ordinanza dell’8luglio 2025 in sostituzione della precedente misura detentiva degli arresti domiciliari; chel’ordinanza del magistrato di sorveglianza richiamava plurime trasgressioni tra il 2023 e il2024, oltre quelle specificamente contestate e che persisteva la condizione didisoccupazione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessariper la motivazione.Lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato il grado di pericolositàsociale del ricorrente attraverso l’esame globale della sua personalità, quale evincibile datutte le manifestazioni sociali della vita e non abbia accertato se l’eventuale comportamentoantisociale determini la necessità di ulteriore vigilanza da parte degli organi di pubblicasicurezza, al fine di formulare il necessario giudizio prognostico.Lamenta, altresì, che il Tribunale abbia omesso di considerare che il ricorrente eralibero da molti anni e non era incorso in nessuna violazione connessa al contestocamorristico di appartenenza, tali non essendo né la violazione del d.lgs n. 159 del 2011, néil delitto di riciclaggio e che non aveva tenuto conto degli anni di detenzione, né dellaconcreta volontà di cambiamento dello stile di vita. Infine, osserva che manca, nelprovvedimento, la valutazione della persistente capacità di collegamento con persone legatealla criminalità organizzata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Haosservato che sia il magistrato di sorveglianza, sia il Tribunale in sede di reclamo, hannoadeguatamente motivato, individuando gli elementi di fatto dai quali desumere la persistenzadella pericolosità sociale. Con tale valutazione la difesa non si è confrontata, limitandosi asegnalare l’omessa valutazione globale della personalità, l’irrilevanza delle vicendepregresse, l’intenzione di cambiare vita e la mancanza di collegamenti con il contestocriminale di provenienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. La misura di sicurezza si connota principalmente per la sua funzione preventiva,essendo volta a neutralizzare la pericolosità sociale di chi ha commesso un reato o un quasireato, finalità cui si affianca quella di reinserimento sociale mediante l’intervento sui fattoripersonali o sociali che hanno portato il soggetto a delinquere.Presupposto imprescindibile per la sua applicazione, ai sensi dell’art. 203, comma 2cod. pen., è l’accertamento della concreta ed attuale pericolosità sociale dell’interessato, chedeve compiersi sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., al fine di formulare ungiudizio prognostico che consenta di ritenere, con elevato grado di possibilità, il pericolodella commissione di nuovi reati.Nel caso in cui la misura di sicurezza venga applicata, è previsto che, alla scadenza delperiodo minimo, il magistrato di sorveglianza proceda alla verifica della persistenza dellecondizioni che hanno giustificato l’applicazione della misura, provvedendo, all’esito, arevocarla o a prorogarla ove ravvisi la persistenza della pericolosità sociale. Anche in sededi riesame della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza deve fare riferimento aiparametri di cui all’art. 133 cod. pen. alla luce del comportamento tenuto dal soggettodurante il periodo di sottoposizione alla misura. A tal fine, può tenere conto di qualunqueelemento utile, come, ad es. i precedenti dell'imputato, gli eventuali procedimenti pendenti, lanatura e la gravità dei fatti che hanno determinato l'applicazione della misura, la condottatenuta nel corso della sua esecuzione e le concrete possibilità di reinserimento sociale.3. Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza ha valutato la pericolosità sullabase dei criteri di cui all’art. 133, comma 2 cod. pen., prendendo in considerazione lacondotta di vita nella vigenza della misura di sicurezza e le condizioni di vita individuali esociali. Premesso, che la misura di sicurezza era stata già prorogata sino al giugno 2024sulla scorta di comportamenti non osservanti le prescrizioni della misura di sicurezza, haosservato che egli non risulta essersi dato a stabile attività lavorativa e continua afrequentare pregiudicati, circostanze che non consentono di formulare una prognosi positivasulla fuoriuscita dai circuiti delinquenziali.Il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, ha menzionato la sopravvenienza di uncarico pendente, iscritto per il delitto di riciclaggio nel dicembre 2024, per il quale l’odiernoricorrente è stato sottoposto, dapprima, agli arresti domiciliari e ora a divieto di dimora. Haosservato, altresì, che egli persiste nel non impegnarsi in attività lavorativa.4. Ora, le inadempienze e le condotte commesse prima dell’ultima proroga, oggiimpugnata, non possono essere tenute in considerazione, essendo state già poste afondamento dell’ultimo provvedimento del magistrato di sorveglianza di Napoli che haprorogato la misura sino al giugno 2024. Deve, invece, aversi riguardo alle condotte relativeal periodo successivo. Ebbene, la sopravvenuta applicazione della misura cautelare relativaal grave delitto di riciclaggio, valutata unitamente alla persistente assenza di attivitàlavorativa che possa essere indicativa della concreta intenzione del soggetto di reinserirsinella società civile allontanandosi dagli ambienti e dalle condotte criminali, consente diconfermare la prognosi negativa, concreta ed attuale essendo la pericolosità sociale e ilpericolo di commissione di ulteriori reati. La valutazione del Tribunale di sorveglianza,confermativa di quella del magistrato, è stata, quindi, tratta alla luce di corretti criteri e deiprincipi di diritto innanzi enunciati e non merita le censure mosse dal ricorrente.5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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