CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 05WK1W6) nato il 12/08/200C) avverso la sentenza del 04/12/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avVrsóalte--p-afti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45939/21 Rilevato che con sentenza in data 4 dicembre 2021 il Tribunale di Padova ha applicato su concorde richiesta delle parti ad [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per i reati dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione e che, nel caso in esame, il Giudice ha pure motivato sulla mancanza dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente