CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 24627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13457/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].DI. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Prati degli Strozzi n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 84/08/12, depositata il 22 novembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Contratti - Interpretazione -Questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 84/08/12 del 22/11/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].DI. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito SISA) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP) n. 244/12/10, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2004; 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso perché l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto soggetti a IVA i premi ricevuti (sotto forma di sconti sulle merci acquistate) dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della prestazione, da parte di SISA, del servizio di mantenimento dell’assortimento dei prodotti della menzionata società; 1.2. la CTR evidenziava che la ripresa dell’Agenzia delle entrate era legittima in quanto, secondo quanto emergeva dagli accordi inter partes, stipulati direttamente da SISA o per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Mecades), la società contribuente si impegnava a fornire a [OSCURATO:SOCIETA]. un servizio promozionale, consistente nel mantenere l’assortimento nella misura concordata a fronte di uno sconto sull’acquisto; 2. SISA impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso SISA deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 2643 e ss. cod. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che l’accordo commerciale tra la società contribuente e Mecades doveva essere redatto per iscritto e essere soggetto a pubblicità; 1.1. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CTR errato nel qualificare giuridicamente i rapporti tra le parti come prestazione di servizi anziché come riconoscimento di sconti e premi per l’acquisto dei prodotti di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di SISA; 1.2. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., per avere la CTR erroneamente interpretato la volontà delle parti; 1.3. con il quarto motivo di ricorso ci si duoledella violazione e della falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto soggetta ad IVA la nota di credito emessa da SISA con riferimento ai premi e sconti ottenuti; 2. i motivi, che possono essere trattati unitariamente, avendo tutti attinenza, direttamente o indirettamente, alla medesima questione, vanno disattesi; 2.1. sulla base dell’esame della documentazione prodotta e, in particolare, degli accordi intercorsi tra SISA, [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR ha qualificato la prestazione di SISA in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. come prestazione di servizi, consistenti nel mantenimento dell’assortimento nella percentuale concordata sull’ammontare del fatturato di acquisto, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo, qualificato (impropriamente) premio o sconto; 2.2. trattasi di accertamento di fatto implicante la interpretazione degli accordi contrattuali inter partes , interpretazione che spetta al giudice di merito ed è sindacabile, nel giudizio di legittimità, solo se prospettata in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (cfr., ex multis, Cass.n. 995 del 20/01/2021); 2.3. nel caso di specie, il primo motivo è inammissibile in quanto censura non già una ratio decidendi della sentenza impugnata, ma un semplice passaggio motivazionale della CTR (la quale non dice affatto che il contratto tra SISA e Mecades deve essere obbligatoriamente redatto per iscritto e soggetto a pubblicità, ma trae semplicemente argomento di prova dalla mancanza di tali elementi, ritenuti normali secondo l’id quod plerumque accidit), passaggio che non costituisce affatto l’asse portante della decisione impugnata; 2.4. gli altri motivi sono ugualmente inammissibili: gli stessi tendono a mettere in discussione la qualificazione giuridica del rapporto fornita dalla CTR, ma, da un lato, difettano di specificità in ragione della mancata trascrizione degli atti rilevanti (accordi e nota di credito) e, dall’altro, intendono fornire una diversa interpretazione dei contratti rispetto a quella, legittima e logicamente coerente, fornita dalla CTR; 3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 6.288,75. 3.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo u