Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25128/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso - che invocano l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. sul rilievo che ai fini della determinazione della pena edittale massima per l'accesso all'istituto non potrebbe tenersi conto della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.- sono manifestamente infondati, poiché si pongono in contrasto con la lettera della legge e con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272190); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso - che invocano l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. sul rilievo che ai fini della determinazione della pena edittale massima per l'accesso all'istituto non potrebbe tenersi conto della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.- sono manifestamente infondati, poiché si pongono in contrasto con la lettera della legge e con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272190); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25128/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris