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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 29994/2024

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20447/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica ( C .

F. : 08292440156), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentatae difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al controricorsocon ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20447/19 U.P.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vendita –Garanzia del corretto funzionamento – Risoluzione –Omessa pronuncia sul pagamento del prezzo -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via E.Q.

Visconti n. 103, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milan o n. 2186/2019, pubblicata il20 ma ggi o 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24 otto bre 202 4 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; esaminato l’atto di rinuncia agli atti, alle azioni e alle domande a cura di [OSCURATO:SOCIETA]. de l 25 luglio 2024, notificato via PEC in pari data; vistele conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c. , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] MariaDell’Erba, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale;conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;lette l e memori e illustrativ e depositat e nell’interesse de ll a [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per l a controricorrentee ricorrente incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica conveniva, davanti al Tribunale di Monza, la [OSCURATO:SOCIETA]., la Termoariel di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., chiedendo l’adempimento del contratto di fornitura di un impianto di trattamento dell’aria nella struttura natatoriagestita dalla società attrice, domanda mutata , in corso di trattazione , in pronuncia di risoluzione del contratto relativo alla fornitura e all ’ avviamento d i detto macchinario,con il risarcimento dei danni da inadempimento causati dalla fornitrice e dalle società che avevano partecipato al montaggio e alla messa in opera del macchinario.

Si costituivano in giudizio l e società convenute, le quali resistevano alle domande avversarie. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. formulava domanda riconvenzionale con cui chiedeva che la società attrice fosse condannata al pagamento del saldo del prezzo di tale fornitura.

Quindi, il Tribunale adito , con sentenza n. 987 /201 5 , depositata il 26 marz o 201 5 , pronunciava la risoluzione del contratto di fornituraper inadempimento imputabile alla fornitrice e condannava la medesima fornitrice al la restituzione del prezzo nonché al risarcimento dei danni, in solido con le altre società convenute. 2.–[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. p roponeva appello a vverso l a pronunc ia di primo grado, lamentando che il contratto concluso tra le parti doveva essere qualificato come vendita, avente ad oggetto il macchinario con tutte le concordate caratteristiche idone e a consentirne il regolare funzionamento, senza che alcun incarico fosse stato conferito dalla fornitrice a lle altre società evocate in causa.

Concludeva , pertanto , per il rigetto della domanda di risoluzione e per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo del prezzo.

Si costituiva nel giudizi o di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica, laquale instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto de ll’appello , rilevandoche, nel caso di accoglimento del gravame, le altre società evocate in causa fossero condannate al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in appello anche la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S. a . s ., la quale eccepiva l ’ inammissibilità dell ’ appello principale e spiegava appello incidentale,con cui chiedeva che fosse escluso qualsiasi profilo di responsabilità a suo carico per i fatti dannosi lamentati.

Si costituiva altresì la [OSCURATO:SOCIETA].,chi edendo l a reie zion e di ogni domanda nei suoi confronti e proponendo appello incidentale, al fine di ottenere che fosse riconosciuto che nulla era dovuto in relazione ai fatti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Decidendo sul gravam e interpost o , la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, i n accoglimento dell’appelloprincipale e degli appelli incidentali spiegati , in riforma dellapronuncia impugnat a , respingeva le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., della R egula S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e condannava la G estisport alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a)che il contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] ela società fornitrice P rimaria doveva qualificarsi come compravendita e non implicava obblighi relativi alla verifica delle modalità di funzionamento del macchinario, posto che l’obbligo di curare il primo avviamento doveva intendersi riferito alla sola verifica della funzionalità meccanica del macchinario,una volta assemblato, e che inoltre la fornitrice non aveva reso indicazioni circa la possibilità di fruizione dell’impianto,se collocato in ambiente esterno; b ) che al la fornitrice – che aveva correttamente comunicato le dimensioni del macchinario – non erano imputabili le valutazioni delle altre società convenute circa l’utilizzabilità del macchinario in ambiente esterno; c) che doveva perciò escludersi l’inadempimento grave della fornitrice, tale da legittimare la risoluzione del rapporto negoziale; d)che, quanto alle altre società originarie convenute, non era stato dimostrato con chiarezza quali soggetti avessero partecipato ai colloqui valutativi in ordine alla collocazione del macchinario, sicché non potevano attribuirsi alle predette società comportamenti scorretti e ascriversi a detti comportamenti specifici profili di incidenza sul danno lamentato; e ) che l ’ origina ria attrice non aveva prova to l’incommerciabilità del macchinario comunque fornito e la conseguente possibilità di attenuare il pregiudizio lamentato, ricorrendo alla vendita dell’impianto o alla permuta con altro adeguato. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motiv i , l a [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica.

Ha resistito,con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. , proponendo –a sua volta – ricorso incidentale, articolato in un unico motivo .

Ha resistito altresì,con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA].

È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha rinunciato agli atti, alle azioni e alle domande.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma,c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.

All’esito, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha nno depositato memorie illustrativ e , ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo l a ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell’art. 1490 , primo comma, c.c., in relazione agli artt . 1453 , 1455 e 1492 c.c., per avere la Corte di merito – pure a fronte dell a incontroversa circostanza per cui la società fornitrice aveva partecipato alle operazioni di avviamento del macchinario in ambiente esterno – escluso che rientrasse tra le obbligazioni del venditore la garanzia del corretto funzionamento del bene fornito,cioè d ella fruibilità in condizioni normali e di compatibilità con le modalità d’uso correlate anche ai margini di tollerabilità dell’impatto acustico. 2.–Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e costituente oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale – nell ’ escludere che la società fornitrice avesse reso indicazioni circa la fruibilità del macchinario anche se allocato in ambiente esterno – pretermesso la considerazione del documento indicizzato al n. 17 del fascicolo di parte attrice in primo grado,in cui sarebbe stata contenuta proprio l’indicazione della fornitrice circa l’utilizzabilità dell’impianto mediante allocazione in ambiente esterno, emergendo una risultanza tale da sovvertire in modo certo l’iterlogico presupposto dalladecisione e l ’ esito decisorio stesso . 3.– Con il terzo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli artt.1321, 1372 , 1655 e 1298,secondo comma, c.c., per avere la Corte distrettuale – pur essendo incontroverso che le menzionate società convenute diverse dalla fornitrice avessero partecipato all’allocazione eal montaggio del macchinario in ambiente esterno –escluso o comunque omesso di considerare la sussistenza di un rapporto contrattuale de facto con la societàodierna ricorrente, con la conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria solidale per la realizzazione di un prodotto non conforme al normaleutilizzo.E altresì con la violazione degli artt . 1218 e 1227 , secondo comma, c .c., anche in relazione all ’ art . 2697 c.c., atteso che l a Corte d’appello avrebbe annesso erroneamente rilevanza, ai fini dell’eventuale esclusione o attenuazione della responsabilità risarcitoria e dell’effetto dannoso, alla supposta incertezza sulla incommerciabilità del bene , non conforme all ’ utilizzo da parte dell’acquirente. 4.– L’unico motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte quadella sentenza per violazione degli artt. 112 , 342 e 346 c.p.c. ovvero l’omessa pronuncia sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in via riconvenzionale in primo grado e riproposta in grado d’appello,con cui questa aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del complessivo importo di euro 16.150,20, a titolo di saldo del prezzo della fornitura eseguita. 5.– Preliminarmente si evidenzia, q uanto al ricorso principale,che l’integrale e definitiva ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] (nelle more dichiarata fallitacon sentenza del Tribunale di Milano n. 826 del 23 dicembre 2021) anche del credito relativo al saldo del prezzo della fornitura (per il complessivo importo di euro 29.922,97), come emerge dai documenti prodotti dalla ricorrente incidentale, è indice inequivoco del sopravvenuto difetto diinteresse del f allimento a coltivare l’odierno giudizio , che ha ad oggetto la risoluzione delcontratto di fornitura per inadempimento della fornitrice , con la correlata richiesta di restituzione del corrispettivo versato.Si tratta, infatti, di una condotta esecutiva di talecontratto, incompatibile con l’azione volta a privarlo diefficacia (escludendo la debenza del pagamento per il prezzo residuo).

Il che è suffragato dalla prodotta e-mail del 1° settembre 2022, attraverso cui il curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente condiviso con il legale di [OSCURATO:SOCIETA] la valutazione sulla carenza di interesse, conferendo mandato al legale della procedura “per concordare le formalità tecniche delcaso” al fine di abbandonarela causa (abbandono mai formalizzato).

All’esito, ilsopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso non implica la cessazione della materia del contendere –la quale presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioniconformi in tal senso –, ma deve essere equiparatoalla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma di tale disposizione, la predetta carenza , pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest ’ ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anchesuccessivamente fino alla decisione della causa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4952 del 23/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22781 del 20/07/2022; Sez.

L, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020). 6.–Con riferimento al ricorso incidentale, invece, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato agli atti, azioni e domande sul punto(rinuncia debitamente notificata alle controparti costituite), avendo comunque soddisfatto il proprio interesse all’esito della definitiva ammissione al passivo fallimentare del credito per il quale ha contestato l’omessa pronuncia, sicché anche in questo caso il ricorso incidentale è divenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. 7.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono essere dichiarat i inammissibili.

Le spese e compensi di lite devono essere compensati per intero, in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse a coltivare le rispettive azioni, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Mentre, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente principale deve essere condannata alla refusione delle spese verso la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., spese che si liquidano come da dispositivo.

Nell’ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrent e principale e del la ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/ 2023 ; Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale,compensa interamente tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale le spese di lite e condanna la ricorrente principale alla refusione, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20447/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica ( C . F. : 08292440156), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentatae difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al controricorsocon ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20447/19 U.P.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vendita –Garanzia del corretto funzionamento – Risoluzione –Omessa pronuncia sul pagamento del prezzo -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via E.Q. Visconti n. 103, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milan o n. 2186/2019, pubblicata il20 ma ggi o 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24 otto bre 202 4 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; esaminato l’atto di rinuncia agli atti, alle azioni e alle domande a cura di [OSCURATO:SOCIETA]. de l 25 luglio 2024, notificato via PEC in pari data; vistele conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c. , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] MariaDell’Erba, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale;conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;lette l e memori e illustrativ e depositat e nell’interesse de ll a [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per l a controricorrentee ricorrente incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica conveniva, davanti al Tribunale di Monza, la [OSCURATO:SOCIETA]., la Termoariel di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., chiedendo l’adempimento del contratto di fornitura di un impianto di trattamento dell’aria nella struttura natatoriagestita dalla società attrice, domanda mutata , in corso di trattazione , in pronuncia di risoluzione del contratto relativo alla fornitura e all ’ avviamento d i detto macchinario,con il risarcimento dei danni da inadempimento causati dalla fornitrice e dalle società che avevano partecipato al montaggio e alla messa in opera del macchinario. Si costituivano in giudizio l e società convenute, le quali resistevano alle domande avversarie. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. formulava domanda riconvenzionale con cui chiedeva che la società attrice fosse condannata al pagamento del saldo del prezzo di tale fornitura. Quindi, il Tribunale adito , con sentenza n. 987 /201 5 , depositata il 26 marz o 201 5 , pronunciava la risoluzione del contratto di fornituraper inadempimento imputabile alla fornitrice e condannava la medesima fornitrice al la restituzione del prezzo nonché al risarcimento dei danni, in solido con le altre società convenute. 2.–[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. p roponeva appello a vverso l a pronunc ia di primo grado, lamentando che il contratto concluso tra le parti doveva essere qualificato come vendita, avente ad oggetto il macchinario con tutte le concordate caratteristiche idone e a consentirne il regolare funzionamento, senza che alcun incarico fosse stato conferito dalla fornitrice a lle altre società evocate in causa. Concludeva , pertanto , per il rigetto della domanda di risoluzione e per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo del prezzo. Si costituiva nel giudizi o di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica, laquale instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto de ll’appello , rilevandoche, nel caso di accoglimento del gravame, le altre società evocate in causa fossero condannate al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in appello anche la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S. a . s ., la quale eccepiva l ’ inammissibilità dell ’ appello principale e spiegava appello incidentale,con cui chiedeva che fosse escluso qualsiasi profilo di responsabilità a suo carico per i fatti dannosi lamentati. Si costituiva altresì la [OSCURATO:SOCIETA].,chi edendo l a reie zion e di ogni domanda nei suoi confronti e proponendo appello incidentale, al fine di ottenere che fosse riconosciuto che nulla era dovuto in relazione ai fatti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravam e interpost o , la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, i n accoglimento dell’appelloprincipale e degli appelli incidentali spiegati , in riforma dellapronuncia impugnat a , respingeva le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., della R egula S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e condannava la G estisport alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a)che il contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] ela società fornitrice P rimaria doveva qualificarsi come compravendita e non implicava obblighi relativi alla verifica delle modalità di funzionamento del macchinario, posto che l’obbligo di curare il primo avviamento doveva intendersi riferito alla sola verifica della funzionalità meccanica del macchinario,una volta assemblato, e che inoltre la fornitrice non aveva reso indicazioni circa la possibilità di fruizione dell’impianto,se collocato in ambiente esterno; b ) che al la fornitrice – che aveva correttamente comunicato le dimensioni del macchinario – non erano imputabili le valutazioni delle altre società convenute circa l’utilizzabilità del macchinario in ambiente esterno; c) che doveva perciò escludersi l’inadempimento grave della fornitrice, tale da legittimare la risoluzione del rapporto negoziale; d)che, quanto alle altre società originarie convenute, non era stato dimostrato con chiarezza quali soggetti avessero partecipato ai colloqui valutativi in ordine alla collocazione del macchinario, sicché non potevano attribuirsi alle predette società comportamenti scorretti e ascriversi a detti comportamenti specifici profili di incidenza sul danno lamentato; e ) che l ’ origina ria attrice non aveva prova to l’incommerciabilità del macchinario comunque fornito e la conseguente possibilità di attenuare il pregiudizio lamentato, ricorrendo alla vendita dell’impianto o alla permuta con altro adeguato. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motiv i , l a [OSCURATO:PERSONA] cooperativa sportiva dilettantistica. Ha resistito,con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. , proponendo –a sua volta – ricorso incidentale, articolato in un unico motivo . Ha resistito altresì,con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]. È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha rinunciato agli atti, alle azioni e alle domande. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma,c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha nno depositato memorie illustrativ e , ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo l a ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell’art. 1490 , primo comma, c.c., in relazione agli artt . 1453 , 1455 e 1492 c.c., per avere la Corte di merito – pure a fronte dell a incontroversa circostanza per cui la società fornitrice aveva partecipato alle operazioni di avviamento del macchinario in ambiente esterno – escluso che rientrasse tra le obbligazioni del venditore la garanzia del corretto funzionamento del bene fornito,cioè d ella fruibilità in condizioni normali e di compatibilità con le modalità d’uso correlate anche ai margini di tollerabilità dell’impatto acustico. 2.–Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e costituente oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale – nell ’ escludere che la società fornitrice avesse reso indicazioni circa la fruibilità del macchinario anche se allocato in ambiente esterno – pretermesso la considerazione del documento indicizzato al n. 17 del fascicolo di parte attrice in primo grado,in cui sarebbe stata contenuta proprio l’indicazione della fornitrice circa l’utilizzabilità dell’impianto mediante allocazione in ambiente esterno, emergendo una risultanza tale da sovvertire in modo certo l’iterlogico presupposto dalladecisione e l ’ esito decisorio stesso . 3.– Con il terzo motivo la ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione degli artt.1321, 1372 , 1655 e 1298,secondo comma, c.c., per avere la Corte distrettuale – pur essendo incontroverso che le menzionate società convenute diverse dalla fornitrice avessero partecipato all’allocazione eal montaggio del macchinario in ambiente esterno –escluso o comunque omesso di considerare la sussistenza di un rapporto contrattuale de facto con la societàodierna ricorrente, con la conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria solidale per la realizzazione di un prodotto non conforme al normaleutilizzo.E altresì con la violazione degli artt . 1218 e 1227 , secondo comma, c .c., anche in relazione all ’ art . 2697 c.c., atteso che l a Corte d’appello avrebbe annesso erroneamente rilevanza, ai fini dell’eventuale esclusione o attenuazione della responsabilità risarcitoria e dell’effetto dannoso, alla supposta incertezza sulla incommerciabilità del bene , non conforme all ’ utilizzo da parte dell’acquirente. 4.– L’unico motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità in parte quadella sentenza per violazione degli artt. 112 , 342 e 346 c.p.c. ovvero l’omessa pronuncia sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in via riconvenzionale in primo grado e riproposta in grado d’appello,con cui questa aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del complessivo importo di euro 16.150,20, a titolo di saldo del prezzo della fornitura eseguita. 5.– Preliminarmente si evidenzia, q uanto al ricorso principale,che l’integrale e definitiva ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] (nelle more dichiarata fallitacon sentenza del Tribunale di Milano n. 826 del 23 dicembre 2021) anche del credito relativo al saldo del prezzo della fornitura (per il complessivo importo di euro 29.922,97), come emerge dai documenti prodotti dalla ricorrente incidentale, è indice inequivoco del sopravvenuto difetto diinteresse del f allimento a coltivare l’odierno giudizio , che ha ad oggetto la risoluzione delcontratto di fornitura per inadempimento della fornitrice , con la correlata richiesta di restituzione del corrispettivo versato.Si tratta, infatti, di una condotta esecutiva di talecontratto, incompatibile con l’azione volta a privarlo diefficacia (escludendo la debenza del pagamento per il prezzo residuo). Il che è suffragato dalla prodotta e-mail del 1° settembre 2022, attraverso cui il curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente condiviso con il legale di [OSCURATO:SOCIETA] la valutazione sulla carenza di interesse, conferendo mandato al legale della procedura “per concordare le formalità tecniche delcaso” al fine di abbandonarela causa (abbandono mai formalizzato). All’esito, ilsopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso non implica la cessazione della materia del contendere –la quale presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioniconformi in tal senso –, ma deve essere equiparatoalla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal terzo comma di tale disposizione, la predetta carenza , pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest ’ ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anchesuccessivamente fino alla decisione della causa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4952 del 23/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22781 del 20/07/2022; Sez. L, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020). 6.–Con riferimento al ricorso incidentale, invece, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato agli atti, azioni e domande sul punto(rinuncia debitamente notificata alle controparti costituite), avendo comunque soddisfatto il proprio interesse all’esito della definitiva ammissione al passivo fallimentare del credito per il quale ha contestato l’omessa pronuncia, sicché anche in questo caso il ricorso incidentale è divenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. 7.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono essere dichiarat i inammissibili. Le spese e compensi di lite devono essere compensati per intero, in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse a coltivare le rispettive azioni, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Mentre, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente principale deve essere condannata alla refusione delle spese verso la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., spese che si liquidano come da dispositivo. Nell’ipotesi di sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrent e principale e del la ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/ 2023 ; Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale,compensa interamente tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale le spese di lite e condanna la ricorrente principale alla refusione, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi eu
Sentenza Cassazione n. 29994/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris