CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21815/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza n. 3256/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 6/11/2023 enon notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/20261. La causa ha ad oggetto l’istanza di rimborso delle ritenuteoperate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla plusvalenza conseguita dal suodipendente, [OSCURATO:PERSONA], assunto con qualifica di dirigente ai sensidel CCNL del Terziario, in relazione a stock options, ai sensi dell’art. 33d.l. n. 70 del 2010, nella misura del 10 per cento.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava ilricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia rigettava l’appello. In particolare, riteneva sussistessero ipresupposti dell’applicazione della ritenuta, perché la [OSCURATO:SOCIETA]operava nel settore dei servizi di pagamento, ed evidenziava comefosse irrilevante che l’attività non fosse rivolta al pubblico e che ilcontribuente fosse inquadrato nel contratto collettivo del Terziario.I giudici dell’appello evidenziavano che l’attività della societàconsisteva infatti nella distribuzione del marchio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sul territorio italiano attraverso una rete di mandatari; atteso chel’attività che veniva delegata agli stessi era la prestazione di servizi dipagamento si trattava di agente in attività finanziaria, individuatodall’art. 128-quater d.lgs. n. 385 del 1993. Evidenziava la natura deic.d. “istituti di pagamento” e cioè di quelle imprese, diverse dallebanche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestareservizi di pagamento (arg. ex art. 1, comma 2, lett. h-sexies, d. lgs. n.385/1993), sotto la forma dell’esecuzione di operazioni di pagamentodisposte dai clienti, incluso il trasferimento di fondi, meglio indicati nelcomma h-septies. L’inserimento degli istituti di pagamento nel settorefinanziario, già evidente dalla disciplina nazionale degli agenti in attivitàfinanziaria, trova significativo riscontro nella normativa unionale, chedefinisce gli istituti di pagamento (definiti dall’art. 1, comma 1, lett. d),Dir. CEE n. 2015/2366) come enti finanziari che operano nel settorefinanziario. Risolutive sul punto sono le definizioni di cui al Reg. UE n.575/2013 che, dopo aver definito come ente finanziario gli istituti diNumero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/2026pagamento, li qualifica come “soggetti del settore finanziario” (art. 4,comma 1, nn. 26) e 27), Reg. UE n. 575/2013.La CTR affermava quindi che l’attività svolta rientrava nel settorefinanziario, come previsto dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, la cui ratioera quella di intervenire ad ampio raggio sul settore finanziario, percomprendere, con imposizione ancorata ad un pericolo astratto (opresunto), tutti gli attori di compagini (anche non necessariamentesoggette a vigilanza e o che svolgano attività rivolta al pubblico) che,operando sulla scena finanziaria globale, sono in grado, direttamentee/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto diabnormi incentivi retributivi.Pertanto, era irrilevante che tale attività fosse o meno rivolta alpubblico, in base alla sentenza n. 25509/2023 della Cassazione, comeera altresì irrilevante accertare in concreto che si fossero prodotti effettidistorsivi, avendo la norma una funzione preventiva di dissuasione eprevenzione.Né, invero, a conclusioni diverse poteva condurre il fatto cheall’appellante fosse applicata la normativa contrattuale in materia diservizi e non quella del settore bancario, atteso che egli operava in unasocietà che offriva servizi di pagamento, che comunque, alla luce dellasentenza della Cassazione citata, deve ritenersi operante nel settorefinanziario.3. Contro tale decisione il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponericorso affidato a un motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate concontroricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata cui ha fatto seguito istanza di decisione.Il procedimento è stato fissato per l’adunanza camerale del 17giugno 2026, per la quale il contribuente ha depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si denuncia «violazione o falsa applicazionedell’art. 33 d.l. 78/2010 (convertito con l. 122/2010) in punto diinterpretazione del requisito del “settore finanziario”, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.». Il motivo è espressamentearticolato in due censure, caratterizzate dalle lettere a e b.La censura di cui alla lettera a) è attinente alla nozione di settorefinanziario. La censura di cui alla lettera b) è attinente all’assenza diin tema di holding industriale.In merito alla prima questione il ricorrente assume che la CTR abbiaerrato nel fornire una interpretazione eccessivamente ampia esoprattutto formalistica della nozione di settore finanziario di cui all’art.33 in quanto l’attività svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. è, per il tramite della propriarete di sub mandatari, il servizio di trasferimento di piccole somme didenaro contante, elemento non valorizzato dal giudice del merito,mentre nessuna operazione con debito, prodotti derivati, strumentispeculativi era astrattamente ipotizzabile, con la conseguenza che néla [OSCURATO:SOCIETA] né il suo dirigente potessero attuare alcuna operazione checoncorresse alla bolla finanziaria che il G20, preso in considerazionedalla disposizione, voleva prevenire; che l’interpretazione dell’Agenziadelle entrate, adottata nella circolare 4E del 15.12.2011, eraeccessivamente ampia, includendo molti soggetti, ivi compreso il Polointendersi come riferito alle imprese che potevano rappresentare unrischio per la stabilità finanziaria e quindi ai dirigenti che avevano lapossibilità di ottenere benefici immediati e sostanziosi dai propriprogrammi di incentivazione, assumendo rischi eccessivi al solo scopodi aumentare il proprio tornaconto economico; mentre l’attività diNumero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/2026senza mai esercitare l’attività di raccolta e invio di denaro, conmovimentazioni di piccolo importo tipicamente utilizzate da emigrati infavore di propri familiari; pertanto data tale attività tanto meno potevail dirigente concorrere con i propri comportamenti a porre in essereoperazioni rischiose di tenore speculativo e distorsive del mercato,come anche ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 201del 2014.Con riferimento alla seconda questione, evidenzia che [OSCURATO:SOCIETA] nonesercita attività rivolta al pubblico e che in alcune decisioni della Cortesi è escluso che il presupposto dell’addizionale ricorra per i dirigenti diholding industriali che detengano partecipazioni (Cass. n. 3913/2022 eCass. 22692/2020).2. Il motivo è infondato in entrambe le censure che esprime cheappare necessario esaminare congiuntamente.2.1. Viene in rilievo, nel presente giudizio, il cd. presuppostosoggettivo (e in particolare la nozione di «settore finanziario»)dell’addizionale Irpef di cui all’art. 33 d.l. n. 78 del 2010.La disposizione prevede, nella formulazione in vigore dal 17 luglio2011 (applicabile ratione temporis), che: «1. In dipendenza delledecisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effettieconomici potenzialmente distorsivi propri delle forme diremunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, suicompensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa dellaretribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica didirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore èapplicata una aliquota addizionale del 10 per cento. - 2. L'addizionaleè trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione deisuddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzionie il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia diNumero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/2026imposte sul reddito. - 2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, ledisposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare cheeccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione».2.2. Si premette che la CGT2, con ampia motivazione, hapreliminarmente accertato che la società distribuisse il marchioWestern Union, di cui era agente generale sul territorio italiano,di servizi di pagamento e che quindi svolgesse l’attività di agente in1993; pertanto, in base ad un compiuto ragionamento, richiamata lanozione dei cd. istituti di pagamento, cioè imprese, diverse dallebanche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestareservizi di pagamento, sotto forma di esecuzione di operazioni dipagamento disposte dai clienti, incluso il trasferimento di fondi, di cuiall’art. 128-quater d.lgs. n 385 del 1993, ha poi precisato che gli istitutidi pagamento siano enti finanziari che operano nel settore finanziario,come confermato anche dalla normativa unionale (in particolare ilregolamento UE n. 575/2013).Sulla base di tali considerazioni ha ritenuto che la società di cui ilricorrente era dirigente rientrasse nel settore finanziario previsto dalladisposizione citata.Successivamente, ha poi escluso che fosse rilevante o meno chel’attività fosse rivolta al pubblico, che occorresse una prova dellarealizzazione concreta di un effetto distorsivo sul mercato e, infine, chefosse rilevante l’inquadramento del contratto nel CCNL dei servizi.2.3. Il motivo, in entrambe le censure di cui è composto, non siconfronta e non contesta la prima parte della motivazione sopra citata,quella relativa alla ricostruzione dell’attività svolta, alla natura degliistituti di pagamento e alla riconduzione di questi agli enti finanziariNumero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/2026operanti nel settore finanziario, alla luce del quadro normativo internoe unionale.La censura assume invece che, anche ove si tratti di soggetti(appartenenti ad enti) addetti al settore finanziario, occorra verificarein concreto che si tratti di enti (i cui dirigenti) siano in grado di porrein essere operazioni con debito, prodotti derivati, o altri strumentispeculativi, in grado di incidere sulla creazione della bolla finanziariache la produzione normativa conseguente al G20, e quindi anche l’art.33 citato, mirava ad evitare; il che nel caso di specie sarebbe esclusodalla natura dell’attività di raccolta del denaro (piccole rimesse incontanti tipicamente da parte di emigrati), dall’assenza di attivitàrivolta al pubblico, dalla natura del contratto collettivo di riferimento.2.4. Tali censure appaiono infondate ed in parte ancheinammissibili.Questa Corte, infatti, con plurime decisioni rese all’esito di udienzepubbliche, dando conto di un precedente difforme ed espressamentesuperandolo, ha affermato il principio di diritto secondo cui «L'impostaaddizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n.122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momentodell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di"bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la partefissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delleimprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferitaal settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì daricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti avigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragionesocio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegligrado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsionipregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove,Numero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/2026riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali - derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali -possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma nonesaustivi della fattispecie tributaria interna» (Cass. n. 16257/2023;Cass. n. 16875/2023; Cass. n. 18549/2023; Cass. n. 18624/2023;conformi le successive Cass. n. 16275/2023, Cass. n. 16303/2025).Questa Corte ha infatti evidenziato che «la ratio essenziale eselettiva dell’intervento normativo stia proprio nella pericolosità dicondotte dei dirigenti, che siano stimolate da forme di retribuzionevariabile, per l’economia reale, ed è tale potenzialità nociva che quindicaratterizza la delimitazione del “settore”, rilevante ai fini dell’impostaaddizionale. La ragione socio-economica dell’art. 33 del d.l. n. 78 del2010 era quindi quella di intervenire ad ampio raggio sul “settorefinanziario”, per comprendere, con imposizione ancorata ad un pericoloastratto (o presunto), tutti gli attori che, operando sulla scenafinanziaria globale, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, diindurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentiviretributivi. Come risulta evidente dallo stesso testo del comma 1riportato, la finalità della normativa era, sin dall’origine, quella discoraggiare l’attribuzione ai dirigenti del settore finanziario di partirilevanti della retribuzione in forma variabile, in considerazione deglieffetti potenzialmente distorsivi del mercato che queste attribuzionipossono provocare».Cass. n. 25509/2025 ha anche evidenziato che non vi è «evidenzadelle ragioni per cui, all’interno del “settore finanziario”, lo stesso art.33 dovrebbe essere comunque applicato solo agli operatori chesvolgono attività "rivolta al pubblico" e che possano definirsi“intermediari finanziari”. Tanto deve affermarsi, anche inconsiderazione della circostanza che, come evidenziato nel presentegiudizio dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria, sotto il profiloNumero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/2026logico sono ipotizzabili condotte finanziarie speculative, foriere di effettieconomici potenzialmente distorsivi, che si pongono a monte dellacollocazione di titoli o del compimento di altra attività finanziariaesterna che predispongono e che ad esse faccia seguito».Pertanto, questa Corte ha ritenuto che la nozione abbia ricompresosia le società che svolgono servizi di consulenza e assistenza in materiasocietaria e finanziaria sia le "holding" industriali.Si è anche evidenziato che la Corte costituzionale ha ritenutolegittima la norma in questione, essendo circoscritta la categoria deisoggetti passivi incisi dal prelievo addizionale, a coloro che «in ragionedel tasso di professionalità, della autonomia operativa, del poteredecisionale di cui godono e dell'aspirazione a maggiori guadagnipersonali (per il legame tra l'andamento del titolo da un lato ed ilriconoscimento e l'ammontare del beneficio correlato a dette forme dicompenso dall'altro), sono in grado di porre in essere attivitàspeculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria» (Cortecost., sentenza n. 201 del 17 luglio 2014), e questa Corte ha dato attoche, anche secondo la motivazione resa dalla Consulta, il fulcro dellafattispecie risiede nell’attitudine potenziale della retribuzione variabile,in relazione all’attività di alcuni contribuenti, a pregiudicare la stabilitàfinanziaria.2.5. Alla luce di tali principi, mai più messi in discussione da questaCorte, e precisato che le deduzioni circa la natura e i presupposti dimaturazione delle stock options, svolte in memoria, appaiono del tuttonuove rispetto a quanto dedotto nel ricorso, e che non risultacontestata la natura dirigenziale dell’incarico (da cui la irrilevanza dellasopravvenuta Cass. n. 5919/2026, citata in memoria e relativa al casodi collaboratore a progetto), le censure appaiono infondate, in quantocorrettamente la CGT2, adita in un giudizio di rimborso, ove gli oneridi allegazione e prova gravano sul contribuente, dopo aver evidenziatoNumero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/2026gli indici normativi che deponevano nel senso che l’attività fossericonducibile a quella astrattamente finanziaria, ha poi esaminato glielementi fattuali dedotti dal contribuente per sostenerne la irrilevanza,considerando, correttamente alla luce di quanto sopra chiarito,irrilevante sia che l’attività di [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse rivolta direttamenteal pubblico sia l’inquadramento del dirigente nel settore del terziario enon bancario; altrettanto correttamente ha escluso che occorresse unaprova dell’effettivo effetto distorsivo della posizione affidata alcontribuente all’interno dell’azienda. Ha inoltre evidenziato che «laremunerazione variabile sulla quale era stato operato il prelievo fiscalefosse potenzialmente idonea a produrre effetti distorsivi,consideratone, peraltro, il rilevante ammontare», conformandosi ancheai criteri sopra evidenziati dalla Corte sulla base della decisione dellaCorte costituzionale.Per il resto, alla luce di tale motivazione, laddove il motivo censurache la CGT2 non avrebbe esaminato compiutamente alcuni altrielementi tipici dell’attività svolta, e cioè che la raccolta di denaroavveniva con piccole rimesse in contanti, esso appare inammissibile inquanto non riconducibile alla prospettata violazione di legge, ed inpresenza di una cd. doppia conforme (art. 360, comma 4, c.p.c.,ratione temporis applicabile) nonchè in mancanza di una chiaraprospettazione della natura decisiva di tale elemento in fatto (peraltroriferito al singolo operatore).3. Concludendo, il ricorso va respinto.Il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato alpagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate.Essendo in presenza di una decisione conforme alla proposta didefinizione anticipata, la parte ricorrente va, inoltre, condannata, alpagamento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. di una somma infavore della controricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 96, quartoNumero registro generale 10174/2024Numero sezionale 4973/2026Numero di raccolta generale 21815/2026Data pubblicazione 26/06/2026comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata indispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo atali disposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché ineuro 5.600,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammendeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]