CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec del difensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Roma, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] giusta atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 29. 9. 2017, rep. 87651, racc. 24809, rappresentato e difesa per procura alle liti dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Croce n. 44. Resistente avverso la sentenza n. 5629 /2018 del Tribunale di Napoli , depositata il 7. 6. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7. 10. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 27737/2018. Con sentenza n. 5629 del 7. 6. 201 8 il Tribunale di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 393,72, a titolo di saldo del compenso per l’attività professionale svolta in favore della convenutain relazione ad un sinistro stradale. A sostegno della conclusione accolta il Tribunale, ritenuta l’utilizzabilità ai fini della prova della documentazione prodotta dalla società convenuta in copia, per essere stato il suo disconoscimento ad opera dell’attore manifestato in modo generico, affermò che il Marseglia non aveva diritto ad ottenere un ulteriore compenso, rispetto a quello già ricevuto, per la prestazione effettuata, atteso che essa era stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra le parti protrattosi senza contestazione per molti anni, con l’affidamento di moltissimi incarichi, i cui compensi erano stati calcolatiin relazione a ciascuno di essi , in una misura fissa e contenuta proprio in ragione delle numerose prestazioni richieste, e per i quali il professionista aveva emesso relativa fattura , senza contestazione degli importi liquidati. Per la cassazione di questa sentenza, ricorre, sulla base di cinque motivi, MarsegliaGennaro. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato procura alle liti, senza notificare controricorso. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Preliminarmente deve darsi atto della regolarità della comunicazione alla parte ricorrente dell’avviso della data dell’adunanza camerale, che, tentato una prima volta senza esito presso il suo difensore, causa il suo intervenuto decesso, è stato successivamente effettuatopresso la parte personalmente. Il primo motivo di ricorso denunzia erronea valutazione da parte del Tribunale circa la sussistenza tra le parti di un unico rapporto obbligatorio e violazione dell’art. 1181 cod. civ., censurando la sentenza impug n ata per avere affermato che la domanda di pagamento avanzata dall’attore era abusiva, per avere egli frazionato il proprio credito, derivante da un unico rapporto, in diversi giudizi, così aggravando la posizione del debitore e violando il principio di buona fede. R.G. N. 27737/2018. Il motivo è inammissibile. La censura sollevata non investe la ratio decidendi accolta dalla sentenza impugnata, che ha respinto la domanda proposta dall’odierno ricorrente ritenendola infondata nel merito, per avere il professionista già ricevuto per la prestazione svolta il compenso convenuto nel contratto stipulato con l’altra parte, non già in ragione della ritenuta abusività dell’azione, per avere egli frazionato in modo abusivo, senza alcun sostanziale interesse, il credito vantato. Tale ultimo profilo, che era stato eccepito dalla società convenuta, è stato anzi dichiarato espressamente assorbito dal Tribunale, che non si è pronunciato al riguardo. La doglianza del ricorrente, pertanto, appare del tutto avulsa dalle ragioni che il giudice di appello ha posto a fondamento della sua decisione. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere privo di effetti, perché generico, il disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dalla controparte, la quale, a fronte di tale contestazione, aveva il preciso onere di provarne la loro conformità all’originale. Il motivo è inammissibile, per assoluta genericità delle censure sollevate. Da un lato, il vizio di omessa e/o insufficienza di motivazione non è proponibile, atteso che la disposizione di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, non ammette come motivo di ricorso per cassazione la denunzia dei vizi di motivazione della sentenza, dall’altro la contestazione in ordine alla valutazione compiuta dal Tribunale del disconoscimento, da parte dell’attore, delle copie dei documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non è sostenuto da critiche e censure specifiche di violazione di norme di diritto, né il ricorrente si premura di indicare quali dati o profili delle copie dei documenti prodotti dalla convenuta fossero difformi dall’originale. In diritto, la conclusione del giudice di merito in ordine alla inefficacia del disconoscimento, perché formulato in modo generico, appare conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire R.G. N. 27737/2018. con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale ( Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 27633 del 2018 ). Il terzo motivo di ricorso denuncia di omessa, erronea, e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per ricostruito la natura ed il contenuto del rapporto intercorso tra le parti sulla base dei documenti prodotti dalla convenuta, che erano stati disconosciuti, dando rilievo al documento contrattuale sottoscritto in data 18. 10. 2010, in epoca successiva alla prestazione di cui il Marseglia chiedeva il saldo del corrispettivo e senza considerare che esso era stato richiesto per adempimenti ulteriori rispetto a quelli di perizia, il cui compenso avrebbe dovuto essere remunerato ai sensi della tariffa prevista dall’art. 39 della legge n. 146 del 1957 per i periti industriali. Il motivo, che in parte, circa la utilizzabilità probatoria dei documenti prodotti dalla conventa, è assorbito dal mancato accoglimento del motivo precedente, è nel resto inammissibile, investendo la valutazione da parte del Tribunale del significato e valore probatorio dei documenti in questione, che integra un tipico apprezzamento di fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità. La contestazione circa la rilevanza attribuita dal Tribunale al documento del 18. 10. 2010, che si assume successivo alla prestazione per cui è causa, difetta di decisività, non emergendo dalla lettura della sentenza impugnata che esso sia stato preso in considerazione dal Tribunale, che nemmeno lo menziona. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 19 quaterdecies legge n. 172 del 2017 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, assumendo che il Tribunale ha completamente omesso di valutare se il compenso corrisposto al Marseglia fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. R.G. N. 27737/2018. Il motivo è inammissibile perché, in disparte la questione dell’applicabilità della legge richiamata a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, introduce una questione del tutto nuova, maisollevata nei precedenti gradi di merito, implicante accertamenti e valutazioni in fatto non espletabili da parte di questa Corte di legittimità. Il quinto motivo di ricorso denuncia “ erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15. 11. 2007 n. 23726, e del 13. 10. 2017 n. 4090 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. “, assumendo che il Tribunale ha disapplicato tali principi laddove ha ritenuto che le prestazioni svolte dal Marseglia in favore della società di assicurazioni originassero da un unico rapporto obbligatorio, facendo da ciò discendere la conclusione che la domanda proposta concretasse un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito. Il motivo va dichiarato inammissibile per le ragioni già esposte in sede di esame del primo motivo, di cui ripropone sostanzialmente lo stesso tema. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la società Groupama svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se do