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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00172/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude concordando con le conclusioni del PG per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 19 dicembre 2019, con la quale è stato rigettato l'appello depositato dallo stesso Procuratore generale avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Campobasso, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai seguenti reati, commessi il 29 luglio 2017 in Torella del Sannio e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) minaccia grave, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen. (così derubricato il reato di tentato omicidio dai giudici di merito, che hanno accertato l'assenza del dolo omicidiario), perché aveva minacciato D'[OSCURATO:PERSONA], gettando sulla sua persona della benzina contenuta in una tanica e mantenendo in mano un accendino; b) lesione personale, ai sensi dell'art. 582, primo comma, cod. pen., perché, colpendo D'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reagito alla minaccia sub a, aveva cagionato allo stesso lesioni personali consistenti in escoriazione in sede di zigomatica sinistra, ematoma in regione bicipitale e scollamento della protesi dentaria.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe travisato gli elementi probatori utilizzati per la derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minaccia grave.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe travisato il fatto che l'imputato avesse preannunciato le proprie intenzioni, per la circostanza che la tanica era stata preparata e posizionata dall'imputato all'esterno della finestra, a piano strada, fatto commesso - secondo il ricorrente - al solo scopo di dare improvvisa e immediata attuazione all'intento omicidiario, non appena la vittima si fosse avvicinata.

Lo stesso, per di più, aveva utilizzato l'intero contenuto della tanica, così da assicurarsi la massima potenzialità lesiva su tutto il corpo della vittima.

Mentre non emerge da alcun atto che l'imputato avesse mostrato per qualche secondo l'accendino spento alla parte offesa, ma solo che quest'ultima, trovatasi cosparsa di benzina, si era accorta che l'aggressore aveva un accendino nell'altra mano, circostanza che lo aveva convinto a reagire per salvarsi la vita.

Il giudice di merito, infine, avrebbe erroneamente affermato che l'imputato, prima di aggredire la vittima, aveva intavolato con questa una discussione, quando dalle emergenze probatorie si evince che la discussione e la colluttazione erano susseguite alla reazione della vittima, la quale, come già evidenziato, aveva posto in essere una condotta tesa ad evitare che l'imputato azionasse l'accendino.

Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice di merito avrebbe del tutto omesso di considerare le emergenze probatorie comprovanti la piena sussistenza dell'originaria contestazione, anche in termini di preparazione e premeditazione dell'azione omicidiaria.

La Corte di appello, infatti, non ha dato atto in sentenza del fatto che l'imputato, già in precedenza, aveva minacciato di dar fuoco alla parte offesa e che non vi era prova di alcuna forma di desistenza volontaria nella condotta criminosa, impedita esclusivamente dall'azione difensiva di D'[OSCURATO:PERSONA].

Infine, il ricorrente ritiene che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, affinché possano riconoscersi gli estremi del tentato omicidio, piuttosto che quelli di altra fattispecie penalmente rilevante, occorra riguardare lo specifico atteggiamento psicologico dell'autore della condotta che deve tendere alla causazione di un evento più grave di quello provocato, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell'agente, nonché la particolare potenzialità dell'azione posta in essere.

In particolare, si è chiarito che il cospargere la vittima di liquido infiammabile tenendo l'accendino in mano a distanza ravvicinata è circostanza che integra il reato di tentato omicidio, a prescindere dal fatto che dall'accendino sia uscita o meno la fiamma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Giova premettere che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza.

Rimangono, infatti, ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Deve, quindi, escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di porre in essere un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi, posto che, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, poiché non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

Deve, altresì, escludersi la possibilità di porre in essere una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, posto che resta esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti.

Il giudice di legittimità ha, pertanto, il compito di accertare il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto; la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu ocu/i e assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).

Pertanto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

1.2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, il Collegio ritiene che, come correttamente dedotto dal ricorrente, i giudici di merito abbiano travisato un dato probatorio decisivo nella ricostruzione fornita nella sentenza impugnata.

In particolare, la Corte di appello ha travisato il momento storico in cui avvenne la discussione tra l'imputato e la parte offesa, ritenendola antecedente al momento dell'aggressione.

Dalla lettura del verbale ex art. 362 cod. proc. pen. si evince, invece, che la colluttazione tra le parti era avvenuta contestualmente alla condotta accertata a carico di [OSCURATO:PERSONA]; la parte offesa, infatti, aveva dichiarato di aver tempestivamente reagito subito dopo che l'imputato gli aveva versato addosso la benzina, proprio al fine di impedire allo stesso di azionare l'accendino.

Tale ricostruzione dei fatti, inoltre, non era stata smentita dall'imputato, il quale, sentito all'udienza del 16 aprile 2018 dinanzi al G.u.p., aveva dichiarato di non ricordare se l'avvicinamento con la parte offesa fosse avvenuto prima o dopo l'aggressione.

Il vizio di motivazione, pertanto, coinvolge una circostanza dirimente, considerando che entrambi i giudici di merito, per giustificare la derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minacce, hanno ritenuto che l'azione delinquenziale dell'imputato e quella della parte offesa non fossero state contestuali, tanto da ipotizzare che «se l'imputato avesse voluto veramente appiccare il fuoco al suo avversario, avrebbe compiuto il gesto di gettare la benzina una volta sola, per risultare più rapido e micidiale, e, piuttosto che mostrare per qualche secondo l'accendino spento al suo avversario, l'avrebbe immediatamente utilizzato (...).

Un dettaglio ancora più dirimente, e che pure si rinviene nella denuncia, è costituito dalla circostanza per cui la persona offesa ebbe a intraprendere, prima di aggredire il suo avversario, addirittura una accesa discussione con quest'ultimo, così come si legge ancora in denuncia, ciò evidentemente risultando un ulteriore elemento totalmente contrario alla impostazione accusatoria.

Massime di esperienza insegnano ancora una volta come chi voglia aggredire il suo avversario a morte, non discuta, per quanto animatamente, con lo stesso prima di passare dalle parole ai fatti» (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un novo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude concordando con le conclusioni del PG per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 19 dicembre 2019, con la quale è stato rigettato l'appello depositato dallo stesso Procuratore generale avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Campobasso, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai seguenti reati, commessi il 29 luglio 2017 in Torella del Sannio e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) minaccia grave, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen. (così derubricato il reato di tentato omicidio dai giudici di merito, che hanno accertato l'assenza del dolo omicidiario), perché aveva minacciato D'[OSCURATO:PERSONA], gettando sulla sua persona della benzina contenuta in una tanica e mantenendo in mano un accendino; b) lesione personale, ai sensi dell'art. 582, primo comma, cod. pen., perché, colpendo D'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reagito alla minaccia sub a, aveva cagionato allo stesso lesioni personali consistenti in escoriazione in sede di zigomatica sinistra, ematoma in regione bicipitale e scollamento della protesi dentaria. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe travisato gli elementi probatori utilizzati per la derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minaccia grave. In particolare, la Corte territoriale avrebbe travisato il fatto che l'imputato avesse preannunciato le proprie intenzioni, per la circostanza che la tanica era stata preparata e posizionata dall'imputato all'esterno della finestra, a piano strada, fatto commesso - secondo il ricorrente - al solo scopo di dare improvvisa e immediata attuazione all'intento omicidiario, non appena la vittima si fosse avvicinata. Lo stesso, per di più, aveva utilizzato l'intero contenuto della tanica, così da assicurarsi la massima potenzialità lesiva su tutto il corpo della vittima. Mentre non emerge da alcun atto che l'imputato avesse mostrato per qualche secondo l'accendino spento alla parte offesa, ma solo che quest'ultima, trovatasi cosparsa di benzina, si era accorta che l'aggressore aveva un accendino nell'altra mano, circostanza che lo aveva convinto a reagire per salvarsi la vita. Il giudice di merito, infine, avrebbe erroneamente affermato che l'imputato, prima di aggredire la vittima, aveva intavolato con questa una discussione, quando dalle emergenze probatorie si evince che la discussione e la colluttazione erano susseguite alla reazione della vittima, la quale, come già evidenziato, aveva posto in essere una condotta tesa ad evitare che l'imputato azionasse l'accendino. Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice di merito avrebbe del tutto omesso di considerare le emergenze probatorie comprovanti la piena sussistenza dell'originaria contestazione, anche in termini di preparazione e premeditazione dell'azione omicidiaria. La Corte di appello, infatti, non ha dato atto in sentenza del fatto che l'imputato, già in precedenza, aveva minacciato di dar fuoco alla parte offesa e che non vi era prova di alcuna forma di desistenza volontaria nella condotta criminosa, impedita esclusivamente dall'azione difensiva di D'[OSCURATO:PERSONA]. Infine, il ricorrente ritiene che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, affinché possano riconoscersi gli estremi del tentato omicidio, piuttosto che quelli di altra fattispecie penalmente rilevante, occorra riguardare lo specifico atteggiamento psicologico dell'autore della condotta che deve tendere alla causazione di un evento più grave di quello provocato, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell'agente, nonché la particolare potenzialità dell'azione posta in essere. In particolare, si è chiarito che il cospargere la vittima di liquido infiammabile tenendo l'accendino in mano a distanza ravvicinata è circostanza che integra il reato di tentato omicidio, a prescindere dal fatto che dall'accendino sia uscita o meno la fiamma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova premettere che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza. Rimangono, infatti, ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Deve, quindi, escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di porre in essere un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi, posto che, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, poiché non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Deve, altresì, escludersi la possibilità di porre in essere una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, posto che resta esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti. Il giudice di legittimità ha, pertanto, il compito di accertare il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto; la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu ocu/i e assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio). Pertanto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). 1.2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, il Collegio ritiene che, come correttamente dedotto dal ricorrente, i giudici di merito abbiano travisato un dato probatorio decisivo nella ricostruzione fornita nella sentenza impugnata. In particolare, la Corte di appello ha travisato il momento storico in cui avvenne la discussione tra l'imputato e la parte offesa, ritenendola antecedente al momento dell'aggressione. Dalla lettura del verbale ex art. 362 cod. proc. pen. si evince, invece, che la colluttazione tra le parti era avvenuta contestualmente alla condotta accertata a carico di [OSCURATO:PERSONA]; la parte offesa, infatti, aveva dichiarato di aver tempestivamente reagito subito dopo che l'imputato gli aveva versato addosso la benzina, proprio al fine di impedire allo stesso di azionare l'accendino. Tale ricostruzione dei fatti, inoltre, non era stata smentita dall'imputato, il quale, sentito all'udienza del 16 aprile 2018 dinanzi al G.u.p., aveva dichiarato di non ricordare se l'avvicinamento con la parte offesa fosse avvenuto prima o dopo l'aggressione. Il vizio di motivazione, pertanto, coinvolge una circostanza dirimente, considerando che entrambi i giudici di merito, per giustificare la derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di minacce, hanno ritenuto che l'azione delinquenziale dell'imputato e quella della parte offesa non fossero state contestuali, tanto da ipotizzare che «se l'imputato avesse voluto veramente appiccare il fuoco al suo avversario, avrebbe compiuto il gesto di gettare la benzina una volta sola, per risultare più rapido e micidiale, e, piuttosto che mostrare per qualche secondo l'accendino spento al suo avversario, l'avrebbe immediatamente utilizzato (...). Un dettaglio ancora più dirimente, e che pure si rinviene nella denuncia, è costituito dalla circostanza per cui la persona offesa ebbe a intraprendere, prima di aggredire il suo avversario, addirittura una accesa discussione con quest'ultimo, così come si legge ancora in denuncia, ciò evidentemente risultando un ulteriore elemento totalmente contrario alla impostazione accusatoria. Massime di esperienza insegnano ancora una volta come chi voglia aggredire il suo avversario a morte, non discuta, per quanto animatamente, con lo stesso prima di passare dalle parole ai fatti» (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un novo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata c
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