CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 02354/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23530/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha domicilio eletto in Roma via Salaria n. 292, giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – resistente – e contro Ministero dell’Economia e delle Finanze – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 480/14/12, depositata il 11 luglio 2012; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 23530/2013 Numero sezionale 6359/2021 Numero di raccolta generale 2354/2022 Data pubblicazione 26/01/2022 Letta le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] già per l’udienza del 10 maggio 2018, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la società contribuente, che deduce l’intervenuta cessazione della materia del contendere atteso l’avvenuto annullamento delle iscrizioni a ruolo e chiede rinvio per l’esame della opposta documentazione depositata ex art. 372 c.p.c. dall’Agenzia delle entrate. Letta la memoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate che si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con sette motivi, la decisione della CTR del Lazio che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittime le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54 bis, d.P.R. n. 633 del 1972 della [OSCURATO:PERSONA] 2004 e 770/S, per Iva, Irpef e Irap, oltre sanzioni e interessi, per gli anni d’imposta 2003 e 2004. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. La contribuente, con istanza depositata il 7 maggio 2018 per l’udienza camerale del 10 maggio 2018, corredata di documenti, formulava istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l’intervenuto annullamento in autotutela delle iscrizioni a ruolo. Con ordinanza depositata in data 11 maggio 2018 il collegio disponeva rinvio a nuovo ruolo al fine di richiedere all’Agenzia delle entrate, non ritualmente costituita, le necessarie informazioni sull’istanza della contribuente. 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 23530/2013 Numero sezionale 6359/2021 Numero di raccolta generale 2354/2022 Data pubblicazione 26/01/2022 Entrambe le parti hanno depositato memoria e documenti, l’Ufficio instando per il rigetto della richiesta e la contribuente per il differimento dell’udienza per valutare la documentazione prodotta. La contribuente, con memoria in data 8 aprile 2019, chiedeva rinvio per potersi avvalere della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. La contribuente ha depositato ulteriore memoria illustrativa, con allegata la sentenza sulla querela di falso proposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di cessazione della materia del contendere che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass. n. 16886 del 17/08/2015; Cass. n. 23289 del 08/11/2007) atteso che l’Agenzia delle entrate ne contesta i presupposti per essere stato lo sgravio disposto in conseguenza della decisione favorevole di primo grado e la nuova iscrizione in relazione della successiva decisione di riforma da parte del giudice d’appello. 1.1. Né è inammissibile la memoria depositata dall’Agenzia delle entrate atteso che, trattandosi di ricorso depositato anteriormente alla data del 30 ottobre 2016, «la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 23530/2013 Numero sezionale 6359/2021 Numero di raccolta generale 2354/2022 Data pubblicazione 26/01/2022 Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione» (Cass. n. 5508 del 28/02/2020; Cass. n. 6592 del 10/03/2021). 2. Neppure può ritenersi sia intervenuta altra causa di estinzione del giudizio. Secondo l’orientamento della Corte, infatti, lo sgravio della cartella di pagamento, pur riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall'ufficio all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell'appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato (v. Cass.n. 24064 del 28/12/2012; Cass. n. 6334 del 01/04/2016; da ultimo v. Cass. n. 31415 del 4/12/2018 e Cass. n. 18976 del 16/07/2019; è invece isolata la diversa soluzione affermata da Cass. n. 19061 del 25/09/2015), e, dunque, sull’opportunità di evitare le ulteriori conseguenze di una fase esecutiva. 2.1. Nella vicenda in giudizio gli atti di comunicazione dell’esattoria sono datati 23 gennaio 2012 e, dunque, sono intervenuti tra la sentenza della CTP (depositata il 22 dicembre 2010) e il ricorso in appello (depositato il 16 febbraio 2012), sicché lo sgravio dell’originaria iscrizione non è avvenuto in via di autotutela – la cui prova avrebbe dovuto essere introdotta dal contribuente che la invoca – ma in mera provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, poi destinato ad essere superato in ragione della riforma operata dal giudice d’appello. 2.2. Va poi escluso che la successiva iscrizione – in relazione al medesimo giudizio e alla medesima pretesa impositiva – costituisca un 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 23530/2013 Numero sezionale 6359/2021 Numero di raccolta generale 2354/2022 Data pubblicazione 26/01/2022 novum e che la precedente attività sia stata definitivamente posta nel nulla, rilievo che, anche trascurando che tali atti sono intervenuti nell’ambito della medesima sequenza procedimentale e sono tra loro strettamente dipendenti, porterebbe all’incongrua e irragionevole conclusione che l’Amministrazione finanziaria, ove abbia operato nel rispetto dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 (il comma 2 dispone che «se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza», rimborso che non può che avvenire per l’intero in caso di statuizione integralmente favorevole), dovrebbe riavviare, ab ovo, l’intera attività per la riscossione in caso di riforma della decisione, mentre se sia stata meno scrupolosa nell’osservare il disposto normativo (lasciando solo “quiescente” la cartella e il ruolo), potrebbe riattivare l’intera procedura senza necessità di ulteriori formali adempimenti. 2.3. Da ultimo, va rilevato che nessuna istanza di definizione agevolata risulta essere stata presentata. 3. Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di operatività della disciplina. 4. Passando all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR sospeso il giudizio nonostante la proposizione della querela di falso avverso la relata di notifica della cartella di pagamento. 4.1. Il motivo è infondato. 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 23530/2013 Numero sezionale 6359/2021 Numero di raccolta generale 2354/2022 Data pubblicazione 26/01/2022 4.2. È ben vero, infatti, che, in materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum; ciò, peraltro, non significa che detto giudice sia chiamato a svolgere una funzione meramente passiva prendendo semplicemente atto dell'istanza ed arrestando il corso del procedimento a scapito della speditezza del giudizio garantita dalle regole del giusto processo, poiché deve quantomeno verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione perché il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione (Cass. n. 18139 del 07/08/2009; Cass. n. 8046 del 03/04/2013; Cass. n. 28671 del 30/11/2017). Il giudice tributario, dunque, è tenuto ad apprezzare l’idoneità della proposta querela ad arrestare il corso del processo, giudizio nella specie espresso dalla CTR, che ha assegnato, con congrua e logica motivazione, alla suddetta querela valore neutro (se non anche di ininfluenza) nell'economia del giudizio presso di essa instaurato, con valutazione di irrilevanza insindacabile in sede di legittimità, né, comunque, censurata. 5. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello attesa la mancata notifica al concessionario. 5.1. Occorre premettere che l’impugnazione della cartella, proposta nei confronti sia dell’Agenzia delle entrate che del concessionario, [OSCURATO:PERSONA], riguarda non solo la pretesa sostanziale e la notifica 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 23530/2013 Numero sezionale 6359/2021 Numero di raccolta generale 2354/2022 Data pubblicazione 26/01/2022 della cartella stessa, ma anche vizi propri dell’atto, quali la dedotta mancanza di sottoscrizione e l’omessa indicazione del responsabile. Ne deriva che ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale tra concessionario ed ente impositore, poiché la pretesa del contribuente deve essere accertata nei confronti tanto del primo, essendo impugnato un atto che si assume viziato da omissioni allo stesso direttamente imputabili, quanto del secondo, tendendo l'impugnazione alla rideterminazione della pretesa erariale (v. Cass. n. 1462 del 21/01/2009; Cass. n. 25588 del 27/10/2017). 5.2. Va peraltro rilevato che il gravame non è inammissibile, come invece sostenuto dalla ricorrente, ma incombeva al giudice d’appello provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, il cui difetto è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (orientamento consolidato, per il quale vedi, fra varie, Cass.n. 14423 del 15/06/2010; Cass. n. 11906 del 09/07/2012; Cass. n. 10934 del 27/05/2015). 6. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate notificato da messo speciale non dall’ufficiale giudiziario. 6.1. Il motivo è inammissibile avendo la CTR ritenuto tardiva l’eccezione, ratio in alcun modo censurata; la doglianza è comunque infondata posto che «in tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario» (Cass. n. 9319 del 28/04/2014; Cass. n. 14273 del 13/07/2016). 7. I restanti motivi investono il merito delle contestazioni (omessa sottoscrizione della cartella; mancata indicazione del responsabile del 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 23530/2013 Numero sezionale 6359/2021 Numero di raccolta generale 2354/2022 Data pubblicazione 26/01/2022 procedimento; omessa e insufficiente motivazione e nullità della cartella per difetto di motivazione; insufficiente motivazione e omessa notifica dell’avviso di liquidazione) e, dunque, restano assorbiti. 7.1. La valutazione in ordine agli effetti conseguenti all’avvenuta decisione sulla querela di falso resta parimenti rimessa al giudice del rinvio, il quale dovrà aver riguardo alla rilevanza della stessa ai fini della decisione sulla presente controversia, tenendo conto, a tal fine, come già accertato dalla CTR, che lo stesso ricorrente aveva affermato, nel “tempestivo” ricorso introduttivo, che la cartella era stata notificata proprio nella data indicata nell’avviso di ricevimento oggetto della querela di falso, e del complessivo tenore delle difese. 8. In accoglimento del secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, infondati il primo ed il terzo, la sentenza va cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso avverso l’Agenzia delle entrate, infondati il primo ed il terzo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione, perché provveda a rinnovare il giudizio previa integrazione del contraddittorio. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 8 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G