CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. La Corte di cassazione - sez. V -, con la sentenza n. 2763 del 23 novembre 2021, dep. 2022, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza del Tribunale di Salerno dell'8 luglio 2002, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di cassazione del 20 dicembre 2005. A tal fine ha ricordato che: Pagani fu condannato nel 2002 per la messa in circolazione, con consegna ai suoli clienti - i coniugi Strangio - di certificati di credito del Tesoro risultati falsi; in giudizio si difese affermando che i titoli gli erano stati consegnati da [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni professionali rese a suo favore; - nel corso del giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] produsse un verbale redatto dall'ufficiale giudiziario francese, [OSCURATO:PERSONA], in cui si dava atto di un incontro tra vari soggetti, tra cui Lanfranchi e Pagani, e del fatto che i titoli in questione erano stati ricevuti da Pagani che li aveva, a suo dire, portati in banca per verificarne l'autenticità; - all'esito del giudizio Pagani fu ritenuto responsabile della falsità non essendosi stata contestazione, da parte sua, della ricezione dei titoli. 2. La richiesta di revisione fu proposta alternativamente per nuove prove e per essere stata la condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio. Il dato posto a fondamento era la relazione di un esperto, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe accertato che il verbale dell'ufficiale giudiziario [OSCURATO:PERSONA], presente nel fascicolo del giudizio di cognizione, era stato prodotto in copia e non in originale. Essa è stata ritenuta inammissibile per assenza del carattere di novità della relazione dell'esperto, perché non basata su nuove tecniche di indagine e perché la perizia grafologica avrebbe potuto essere richiesta nel giudizio di cognizione, oltre che per il fatto che non era stata contestata con il ricorso per cassazione l'affermazione della sentenza di merito per la quale l'attestazione controversa era "versata in atti in originale e in traduzione asseverata". 3. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, per errore di fatto, contro la sentenza con cui la Corte di cassazione - sez. V - n. 2763 del 23/11/2021, dep. 2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello di Torino nel procedimento di revisione.Ha addotto che la sentenza della Corte di cassazione è, affetta da plurimi errori di fatto. - [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato condannato per la falsificazione di titoli - art. 453, cod. pen. - ma per il reato di messa in circolazione di tre certificati di credito del Tesoro - artt. 455 e 458, cod. pen. - [OSCURATO:PERSONA] non ha mai confessato di aver ricevuto i titoli da [OSCURATO:PERSONA] ben consapevole della loro falsità. - Non risponde al vero che i tre titoli furono ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] per tacitare le pretese dei coniugi Strangio. Al momento in cui Pagani ricevette i titoli non aveva alcuna particolare intenzione in ordine alla destinazione dei titoli. - L'accertamento della produzione in giudizio in copia e non in originale del verbale dell'ufficiale giudiziario [OSCURATO:PERSONA] non provenne per la prima volta dall'esperto, dott. [OSCURATO:PERSONA], ma emerse incidentalmente a seguito di una indagine difensiva intesa a reperire nuovi elementi probatori in vista del deposito della istanza di revisione. - È errata l'affermazione che in sede di ricorso per cassazione non fu oggetto di contestazione da parte della difesa l'assunto della sentenza di merito che l'attestazione controversa era versata in atti in originale e in traduzione asseverata. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha quindi depositato memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso, argomentando sulla natura di errori di fatto e non di valutazione e sulla loro decisività. 6. Ancora dopo il difensore del ricorrente ha insistito per l'acquisizione agli dell'incarto processuale relativo al giudizio di revisione perché in assenza di esso non ritiene che possa decidersi sul ricorso se non a costo di violare gli articoli 6 e 13 della Cedu e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, e tale apprezzamento ben può essere compiutamente fatto senza acquisizione degli atti relativi al giudizio di revisione. Il controllo di questa Corte di cassazione è infatti limitato alla verifica di eventuali errori di fatto, di mera percezione di dati oggettivi, e non certo di errori di valutazione meno che mai dell'incarto processuale a cui, di regola e con alcune limitate eccezioni, il giudice di legittimità non ha accesso. 2. Le deduzioni di ricorso sono manifestamente infondate. La Corte di cassazione, e ciò emerge chiaramente dalla sentenza oggetto di ricorso, non ha equivocato sulla natura del reato per il quale era intervenuta condanna, mostrando di essere ben consapevole che Pagani era stato condannato non per la falsificazione dei titoli ma per la loro messa in circolazione. Non ha poi frainteso la sostanza delle difese di Pagani nel giudizio di merito, affermando che si incentrarono sempre sull'assenza di consapevolezza della Falsità dei titoli. La confessione di cui si è detto attenne soltanto, e così è stata intesa, al fatto materiale della consegna dei titoli. Per quanto attiene all'affermazione che Pagani aveva ricevuto i titoli con l'intenzione di darli in pagamento ai suoi creditori, indicata come espressiva di errore di fatto, non è dato comprendere dalla lettura del rcorso quale possa essere, ammesso per mera ipotesi che errore vi sia stato, l'incidenza decisiva. In ogni caso, si osserva che l'affermazione indicata in ricorso non è contenuta nel ricorso. Ancor meno comprensibile è l'assunto di ricorso diretto a indicare altro errore di fatto, asseritamente contenuto nell'affermazione che l'accertamento della produzione in copia e non in originale del verbale dell'ufficiale giudiziario in giudizio non fu opera dell'esperto dott. [OSCURATO:PERSONA]. Non viene infatti illLstrato in ricorso il significato del rilievo, la sua capacità di incidere nella struttura argomentativa e decisoria della sentenza impugnata. Quanto poi all'ultimo rilievo - relativamente all'assenza di contestazione nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna dell'affermazione dei giudici di merito che l'attestazione controversa era stata versata in atti in originale e in traduzione asseverata - è appena il caso di rilevare che l'assunto fu uno tra i più degli argomenti spesi per decretare l'inammissibilità della revisione; e che pertanto, ove pure venisse meno, non priverebbe di efficacia le altre ragioni di inammissibilità, dimostrando così di non avere la necessaria portata decisiva. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del