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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01020/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 229-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2835/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad un immobile sito in Roma, microzona 20 - [OSCURATO:PERSONA], ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso deliA contribuente ritenendo carente la motivazione dell'avviso di accertamento; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata recapitata da una agenzia privata di recapito ([OSCURATO:SOCIETA].), ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, ossia mediante l'[OSCURATO:PERSONA]; l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, evidentemente in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché art. 327 c.p.c. in quanto nei gradi di merito del processo tributario la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre e inoltre a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 i servizi postali relativi agli invii raccomandati sono stati liberalizzati; con il secondo motivo d'impugnazione, sollevato in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. in quanto non può essere pronunciata la nullità della notifica se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Ric. 2020 n. 00229 sez.

MT - ud. 09-11-2022 -2- Preliminarmente, occorre evidenziare che il ricorso in Cassazione è inammissibile perché la relativa notifica non è andata a buon fine.

Infatti, si ha solo la prova della spedizione del ricorso (in data 16 dicembre 2019), ma non anche della relativa ricezione da parte del contribuente, il quale non si è costituito.

Pertanto, il ricorso è inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 229-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2835/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad un immobile sito in Roma, microzona 20 - [OSCURATO:PERSONA], ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso deliA contribuente ritenendo carente la motivazione dell'avviso di accertamento; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata recapitata da una agenzia privata di recapito ([OSCURATO:SOCIETA].), ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, ossia mediante l'[OSCURATO:PERSONA]; l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, evidentemente in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché art. 327 c.p.c. in quanto nei gradi di merito del processo tributario la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre e inoltre a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011 i servizi postali relativi agli invii raccomandati sono stati liberalizzati; con il secondo motivo d'impugnazione, sollevato in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. in quanto non può essere pronunciata la nullità della notifica se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Ric. 2020 n. 00229 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Preliminarmente, occorre evidenziare che il ricorso in Cassazione è inammissibile perché la relativa notifica non è andata a buon fine. Infatti, si ha solo la prova della spedizione del ricorso (in data 16 dicembre 2019), ma non anche della relativa ricezione da parte del contribuente, il quale non si è costituito. Pertanto, il ricorso è inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Così decis
Sentenza Cassazione n. 01020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris