Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 20594/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 13 dicembre 2021 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luciano in relazione al reato di cui all'art.186 comma 2 lett.b C.d.S. per essere il reato estinto per presc:rizione.

Con ricorso per cassazione depositato in data 10 dicembre 2021 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva pronunciarsi sentenza che dichiarasse la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis C.d.S.

Con atto depositato in data 20 febbraio 2023 il nuovo difensore del [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso e con una successiva memoria difensiva chiedeva che non venisse pronunciata alcuna condanna sulle spese processuali, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai inteso promuovere ricorso per cassazione avverso una sentenza di non luogo a procedere, che il ricorso costituiva una iniziativa del precedente difensore il quale l'aveva proposta ancor prima della lettura del dispositivo della sentenza di appello, dovendosi pertanto ritenere giuridicamente inesistente. 2.In ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza che ancora non era stata pronunciata, verosimilmente nell'erronea convinzione di una definizione del procedimento ad una udienza precedente rispetto a quella di decisione e, in ogni caso, mancava altresì l'interesse a impugnare in quanto la sentenza di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione deve ritenersi più favorevole rispetto di una pronuncia ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. come richiesto nel motivo di ricorso (sez.1, n.43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214). 3.In considerazione della rinuncia all'impugnazione e delle ragioni indicate dal ricorrente le spese processuali possono essere liquidate nella misura di euro

500. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 13 dicembre 2021 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luciano in relazione al reato di cui all'art.186 comma 2 lett.b C.d.S. per essere il reato estinto per presc:rizione. Con ricorso per cassazione depositato in data 10 dicembre 2021 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva pronunciarsi sentenza che dichiarasse la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis C.d.S. Con atto depositato in data 20 febbraio 2023 il nuovo difensore del [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso e con una successiva memoria difensiva chiedeva che non venisse pronunciata alcuna condanna sulle spese processuali, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai inteso promuovere ricorso per cassazione avverso una sentenza di non luogo a procedere, che il ricorso costituiva una iniziativa del precedente difensore il quale l'aveva proposta ancor prima della lettura del dispositivo della sentenza di appello, dovendosi pertanto ritenere giuridicamente inesistente. 2.In ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza che ancora non era stata pronunciata, verosimilmente nell'erronea convinzione di una definizione del procedimento ad una udienza precedente rispetto a quella di decisione e, in ogni caso, mancava altresì l'interesse a impugnare in quanto la sentenza di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione deve ritenersi più favorevole rispetto di una pronuncia ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. come richiesto nel motivo di ricorso (sez.1, n.43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214). 3.In considerazione della rinuncia all'impugnazione e delle ragioni indicate dal ricorrente le spese processuali possono essere liquidate nella misura di euro 500. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.0
Sentenza Cassazione n. 20594/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris