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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31794/2022

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nte ) in-B ORDINANZA sul ricorso 9170-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.

F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 320 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 482/2018, depositata il 19 febbraio 2018 e l'ordinanza del Tribunale di Firenze, resa nell'ambito del procedimento di cui all'RG n. 7721/2018, depositata il 5 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fondo confinante con il fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio Alberelli dinnanzi al Giudice di pace di Firenze, per "apposizione di termini" ex art. 951 c.c., producendo al riguardo apposita perizia giurata di parte con la quale veniva stabilita l'esatta linea di confine tra le due proprietà, nonché chiedendo la rimozione dei manufatti che il convenuto aveva realizzato oltre il proprio confine. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 432/2018, dichiarava la sua incompetenza in favore di quella del Tribunale di Firenze: il confine tra le due proprietà era incerto e da definire, non essendo all'uopo sufficienti le mappe catastali o la perizia di parte; la fattispecie era pertanto da ricondurre alla "regolazione dei confini" di cui all'art. 950 c.c.

2. Corrado appellava la sentenza dinanzi al Tribunale di Firenze, sostenendo la certezza dei confini tra le due proprietà così che era incontrovertibile l'applicazione della disciplina di cui all'art. 951 c.c. di apposizione dei termini; l'appellante chiedeva inoltre che venisse autorizzato il sequestro giudiziario della striscia di terreno di sua proprietà ex art. 670 c.p.c., dato che Alberelli stava nel frattempo modificando lo stato dei luoghi.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza comunicata in data 6 febbraio 2019, riteneva che la domanda cautelare proposta non fosse compatibile con l'appello e condivideva la valutazione del Giudice di pace circa la qualificazione della domanda quale azione volta alla regolamentazione dei confini ex art. 950 c.p.c., come tale esulante dalla competenza del Giudice di pace; considerazioni che portavano - concludeva il Tribunale - ad affermare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.348-bis c.p.c. in quanto non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto.

3. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (nell'intestazione del ricorso si fa riferimento anche a "annullamento e/o riforma" della sentenza del Giudice di pace, ma nessuna censura viene svolta al riguardo nello svolgimento dell'atto).

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'erronea applicazione e violazione degli articoli 350 c.p.c. e 348-bis c.p.c.: il giudice d'appello erra nell'applicazione dell'art. 348-bis c.p.c., perché la facoltà del giudice di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.; con riferimento alla misura cautelare rigettata, si sottolinea che la misura aveva un mero scopo conservativo.

Il motivo è fondato laddove nega il potere del giudice d'appello di pronunciare l'ordinanza di cui all'articolo 348-bis c.p.c.

Il Tribunale è stato adito dalla ricorrente quale giudice d'appello nei confronti della pronuncia del Giudice di pace che aveva negato la propria competenza in suo favore.

Lo strumento utilizzato dalla ricorrente per contestare la decisione di incompetenza del Giudice di pace era corretto.

Se nei confronti della pronuncia sulla sola competenza è proponibile unicamente il regolamento di competenza questo non vale per i provvedimenti del giudice di pace che, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., non sono impugnabili per regolamento necessario di competenza (cfr. Cass. 711/2021), ma sono soggetti ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c. (cfr. Cass.21975/2020).

Il giudice d'appello però, una volta ritenuta infondata la contestazione della competenza da parte dell'appellante, non poteva pronunciare l'inammissibilità dell'appello perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto.

Ritenutosi competente, il giudice doveva decidere il merito della controversia.

Come ha puntualizzato questa Corte, qualora la censura relativa alla declaratoria di competenza sia infondata, il tribunale è investito "dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo", come d'altro canto deve fare qualora ia censura sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado (così Cass. 33456/2019). 2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo che, sempre in relazione all'ordinanza d'appello, denuncia l'erronea applicazione degli artt. 951 c.c. e 115 c.p.c. in quanto non vi sarebbe stata contestazione dei confini da parte di Alberelli, così che il giudice di primo grado e quello d'appello avrebbero dovuto ritenere certi i confini fra le due proprietà e decidere rispetto alla fattispecie di cui all'art. 951 c.c.

II. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, nella a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ) in-B ORDINANZA sul ricorso 9170-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n. 320 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 482/2018, depositata il 19 febbraio 2018 e l'ordinanza del Tribunale di Firenze, resa nell'ambito del procedimento di cui all'RG n. 7721/2018, depositata il 5 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fondo confinante con il fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio Alberelli dinnanzi al Giudice di pace di Firenze, per "apposizione di termini" ex art. 951 c.c., producendo al riguardo apposita perizia giurata di parte con la quale veniva stabilita l'esatta linea di confine tra le due proprietà, nonché chiedendo la rimozione dei manufatti che il convenuto aveva realizzato oltre il proprio confine. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 432/2018, dichiarava la sua incompetenza in favore di quella del Tribunale di Firenze: il confine tra le due proprietà era incerto e da definire, non essendo all'uopo sufficienti le mappe catastali o la perizia di parte; la fattispecie era pertanto da ricondurre alla "regolazione dei confini" di cui all'art. 950 c.c. 2. Corrado appellava la sentenza dinanzi al Tribunale di Firenze, sostenendo la certezza dei confini tra le due proprietà così che era incontrovertibile l'applicazione della disciplina di cui all'art. 951 c.c. di apposizione dei termini; l'appellante chiedeva inoltre che venisse autorizzato il sequestro giudiziario della striscia di terreno di sua proprietà ex art. 670 c.p.c., dato che Alberelli stava nel frattempo modificando lo stato dei luoghi. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza comunicata in data 6 febbraio 2019, riteneva che la domanda cautelare proposta non fosse compatibile con l'appello e condivideva la valutazione del Giudice di pace circa la qualificazione della domanda quale azione volta alla regolamentazione dei confini ex art. 950 c.p.c., come tale esulante dalla competenza del Giudice di pace; considerazioni che portavano - concludeva il Tribunale - ad affermare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.348-bis c.p.c. in quanto non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto. 3. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (nell'intestazione del ricorso si fa riferimento anche a "annullamento e/o riforma" della sentenza del Giudice di pace, ma nessuna censura viene svolta al riguardo nello svolgimento dell'atto). Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'erronea applicazione e violazione degli articoli 350 c.p.c. e 348-bis c.p.c.: il giudice d'appello erra nell'applicazione dell'art. 348-bis c.p.c., perché la facoltà del giudice di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.; con riferimento alla misura cautelare rigettata, si sottolinea che la misura aveva un mero scopo conservativo. Il motivo è fondato laddove nega il potere del giudice d'appello di pronunciare l'ordinanza di cui all'articolo 348-bis c.p.c. Il Tribunale è stato adito dalla ricorrente quale giudice d'appello nei confronti della pronuncia del Giudice di pace che aveva negato la propria competenza in suo favore. Lo strumento utilizzato dalla ricorrente per contestare la decisione di incompetenza del Giudice di pace era corretto. Se nei confronti della pronuncia sulla sola competenza è proponibile unicamente il regolamento di competenza questo non vale per i provvedimenti del giudice di pace che, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., non sono impugnabili per regolamento necessario di competenza (cfr. Cass. 711/2021), ma sono soggetti ad appello, secondo quanto previsto dall'art. 339 c.p.c. (cfr. Cass.21975/2020). Il giudice d'appello però, una volta ritenuta infondata la contestazione della competenza da parte dell'appellante, non poteva pronunciare l'inammissibilità dell'appello perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto. Ritenutosi competente, il giudice doveva decidere il merito della controversia. Come ha puntualizzato questa Corte, qualora la censura relativa alla declaratoria di competenza sia infondata, il tribunale è investito "dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo", come d'altro canto deve fare qualora ia censura sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado (così Cass. 33456/2019). 2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo che, sempre in relazione all'ordinanza d'appello, denuncia l'erronea applicazione degli artt. 951 c.c. e 115 c.p.c. in quanto non vi sarebbe stata contestazione dei confini da parte di Alberelli, così che il giudice di primo grado e quello d'appello avrebbero dovuto ritenere certi i confini fra le due proprietà e decidere rispetto alla fattispecie di cui all'art. 951 c.c. II. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, nella a
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