CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20457/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Catania.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Catania, decidevasulla richiesta di annullamento del decreto di sequestro probatorio emesso dalpubblico ministero il 15 gennaio 2026 che aveva vincolato uno smartphone, lasomma di diecimila euro e un wallet in criptovaluta, in relazione alriconoscimento del fumus del reato di associazione a delinquere funzionaleall'attività di streaming illegale di contenuti a pagamento protetti dal diritto diautore. Il Tribunale (a) disponeva la restituzione del telefono cellulare, (b)dichiarava che non era ammissibile il riesame avverso il sequestro del denaroperché, essendo stato disposto “d’iniziativa” dalla polizia giudiziaria, non erastato oggetto di convalida, (c) confermava il sequestro del wallet di criptovalute.2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore diDomenico [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1.violazione di legge (art. 8 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della competenza territoriale del Tribunale di Catania:l'ordinanza si sarebbe limitata ad affermare in modo assertivo l'impossibilità diindividuare con certezza il luogo di programmazione dell’attività associativasenza verificare la sussistenza di elementi idonei a radicare la competenzasenza ricorrere ai criteri residuali; si allegava che il delitto di autoriciclaggiocommesso attraverso bonifico effettuato tramite home banking doveva ritenersiconsumato nel luogo dove si trovava l'istituto bancario in cui l’agente avevaaperto il conto sul quale erano confluite le somme ed attraverso il quale,operando da remoto, aveva immesso nel circuito finanziario il capitaleillecitamente acquisito;2.2.violazione di legge (artt. 253 e ss. cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione: si deduceva (a) in primo luogo che il decreto di sequestroprobatorio sarebbe illegittimo a causa della tardiva iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] nelregistro degli indagati; l’iscrizione era stata effettuata solo il 21 novembre 2025nonostante il pubblico ministero avesse acquisito elementi idonei a giustificarel’iscrizione sin dal novembre 2024 (la comunicazione della notizia di reatoavvenuta il 19 settembre 2025 sarebbe semplicemente riassuntiva dellepregresse emergenze investigative); (b) in secondo luogo che la motivazionedel decreto di sequestro probatorio sarebbe carente in quanto apodittica e privedi ogni riferimento alle doglianze contenute nella memoria depositataall'udienza del 10 febbraio 2026.Segnatamente si deduceva che la motivazione sul fumus commissi delictisarebbe insufficiente dato (a) che lo stesso sarebbe stato riconosciuto solosulla base sull'accertamento di transazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] a favore delcoindagato [OSCURATO:PERSONA]; (b) che mancherebbe la prova del conferimento di uncontributo stabile; (c) che non sarebbero stati indicati gli elementi idonei aritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse abusivamente duplicato, diffuso e riprodottoopere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o avesse posto in essereoperazioni di investimento in criptovalute o intestazioni fittizie con lo scopo diostacolare l'identificazione della provenienza deliziosa delittuosa dei beniinvestiti; (d) che non sarebbe stato chiarito se il ricorrente avesse partecipatoalla perpetrazione dei reati presupposto del riciclaggio;2.3.violazione di legge (art. 253 e ss. cod. proc. pen.) in relazione allacarenza di motivazione in ordine al vincolo del wallet di criptovalute: nonsarebbero state spiegate le ragioni giustificative della sussistenza del rapporto dipertinenzialità, né la necessità e la proporzionalità del vincolo;2.4. violazione di legge (artt. 253 e ss. cod. proc. pen.): non sarebbe stataordinata la immediata restituzione del telefono, nonostante il sequestro fossestato annullato; si allegava che eventuali copie dei dati informatici contenuti neldispositivo sarebbero illegittime.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenza perterritorio non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico.Si ribadisce che per l’appello come per ogni altro gravame, il combinatodisposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) delcodice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericitàdei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il"punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello,enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenzaimpugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata chel'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame(Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv.248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528).Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito chel' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto dispecificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste afondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere dispecificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitàcon cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato(Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).Nel caso in esame il ricorrente si è limitato ad indicare, in modo nonspecifico, che non sarebbe stata correttamente identificata la competenzaterritoriale allegando un'ipotetica necessità di spostare la stessa in relazione alfatto che il delitto di autoriciclaggio sarebbe stato commesso attraverso unaoperazione home banking. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la mancanza di preciseindicazioni circa le ragioni poste a sostegno dell'eccezione non consenta diritenere la doglianza ammissibile.2.Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti che di seguito sispecificheranno.2.1.Si premette che la doglianza relativa alla tardiva iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] registro degli indagati è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimitàe pertanto è inammissibile, per inemendabile violazione della catena devolutivaprevista come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 606,comma 3, cod. proc. pen.2.2. Diversa è la sorte della parte della doglianza relativa alla carenza delfumus commissi delicti.In materia il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce:(a) che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed intale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendosia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato giànel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre conpronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalleSezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.285608 – 01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129);(b) che in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamatoa verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, nongià nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensìcon riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, arendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe oulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del beneall'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.(Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01)Nel caso in esame il provvedimento impugnato presenta una motivazione“apparente” come tale riconducibile al vizio della violazione di legge: lasussistenza del fumus viene infatti affermata in modo apodittico senza indicarepersuasivi elementi di prova a sostegno e senza valutare le allegazioni delladifesa; non si ritiene infatti sufficiente per dimostrare la sufficienza del fumus ilgenerico richiamo alle transazioni effettuate dall’indagato a favore del gruppoolandese e del coindagato [OSCURATO:PERSONA].Sul punto l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvioal Tribunale di Catania per nuovo giudizio.3. Fondata risulta anche la doglianza allegata con il terzo motivo di ricorsorelativa alla carenza di motivazione relativa al sequestro del wallet di criptovalute.Anche in questo caso la motivazione risulta “apparente” essendo carente siala valutazione in ordine alla sussistenza del fumus sia quella in ordine allafinalità probatoria del vincolo (pag. 8 della ordinanza impugnata).Anche su questo punto l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.4. Infine: è inammissibile la doglianza proposta con il quarto motivo diricorso in quanto a allega una sorta di contestazione “preventiva” dato che non viè prova che alla non immediata restituzione del telefono sia seguita la copiainformatica dei dati in esso contenuti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla conferma del sequestro erinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art.324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso, il giorno 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]