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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06730/2026

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 14.7.2025, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], applicava la disciplina della continuazione in ordine a reati per i quali costui era stato giudicato con tre sentenze divenute irrevocabili, e determinate le frazioni di pena, perveniva a quella complessiva di anni quattordici e mesi due di reclusione.

2. Avvero tale ordinanza interpone ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA].

Premette: che il provvedimento impugnato, pur riconoscendo il vincolo della continuazione, incorre in un'evidente errore di calcolo della pena in quanto assume come pena base anni 5 di reclusione per il capo d'imputazione relativo alla sentenza sub 1 e non applica in alcun modo la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato né per il capo di imputazione sub 1 né per le sentenze sub 2 e 3, trattate tutte con rito abbreviato; e che la pena di anni 5 risulta identica a quella erogata dal giudice di merito nella sentenza sub 1 (riduzione da anni 10 a 5 di reclusione grazie alla riduzione di pena della metà per la concessione della speciale attenuante della collaborazione), senza che sulla stessa sia operata la riduzione del rito - contrariamente al dettato dell'articolo 442 c.p.p. e alla consolidata giurisprudenza della Cassazione; e che pertanto la pena così determinata risulta più elevata di quella effettivamente applicata dal giudice di merito in violazione del principio del favor rei e del divieto di reformatio in peius.

Tanto premesso deduce tre motivi.

2.1. Col primo motivo rappresenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che in caso di continuazione tra i reati giudicati con rito abbreviato la riduzione del rito deve essere applicata sulla pena già determinata per il giudizio abbreviato, cioè dopo aver computato tutti gli aumenti per la continuazione e non in via distinta o parziale.

Analogamente quando la continuazione riguarda delitti e contravvenzioni le Sezioni Unite hanno stabilito che la riduzione va applicata nella misura di un terzo sui delitti e di un mezzo sui reati contravvenzionali.

Inoltre, la giurisprudenza più recente ha ribadito che la riduzione per il rito abbreviato va operata solo dopo la determinazione della pena complessiva secondo tutte le regole sul concorso di reati e limiti di cumulo materiale (max trent'anni).

Nel caso di specie l'ordinanza impugnata omette completamente l'applicazione della riduzione del rito abbreviato con riferimento alle tre sentenze oggetto di continuazione, violando gli orientamenti sopra richiamati. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione del divieto di reformatio in peius. 2.3.Col terzo motivo deduce l'omessa e insufficiente motivazione sull'applicazione della riduzione per il rito abbreviato nei procedimenti sub 2 e

3. L'ordinanza afferma genericamente il vincolo di continuazione ma non motiva se e come è stato valutata l'esistenza di pena base originaria, se e perché non è stata applicata la riduzione del rito abbreviato sui reati sub 2 e sub 3, con quale criterio motivazionale si è disatteso il principio stabilito dalle Sezioni Unite.

Per tutto quanto esposto si chiede di accogliere il ricorso e annullare l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con o senza rinvio, e disporre nuovo rinvio ad altro G.i.p. affinché determini la pena complessiva partendo dalla pena originaria della sentenza sub 1, computi gli aumenti previsti dall'art. 81 c.p. con motivazione puntuale per ciascun reato satellite e per quelli delle sentenze sub 2 e 3, applichi la riduzione di un terzo per il rito abbreviato sulla pena complessiva finale (pena base più aumenti) o quantomeno per le condanne della sentenza sub 1, qualora si dovesse ritenere che la pena applicata a titolo di aumento per la continuazione fosse già ridotta per l'abbreviato, motivi chiaramente circa l'applicazione della riduzione anche per i procedimenti sub 2 e

3. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione tra reati giudicati tutti col rito abbreviato non appare emergere alcuna specifica indicazione in ordine alla riduzione di pena per il rito abbreviato, tale da consentire di verificare se e in che termini sia stata operata la riduzione prevista.

In particolare, riguardo al reato più grave, individuato in quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. della sentenza n. 1, la relativa pena base determinata in anni dieci di reclusione risulta ridotta – unicamente - ad anni cinque per la riduzione di un mezzo prevista per la riconosciuta attenuante della dissociazione attuosa.

Sicché è certo che sulla pena base non è stata operata la riduzione per la scelta del rito; né vi è traccia di una riduzione per la scelta del rito nella determinazione degli aumenti per i reati satellite.

Né, tanto meno, vi è un riferimento a tale riduzione in sede di determinazione della pena finale (su cui pure si sarebbe potuta applicare la riduzione per la scelta del rito ove non già effettuata sulla pena base e sui singoli aumenti per la continuazione).

Al riguardo si deve inoltre rammentare che, come ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen. – premesso che deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Romano, Rv. 259030) - deve anche dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009 - dep. 04/06/2009, Rv.244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013 - dep. 29/07/2013, Rv.257000).

Laddove nel caso di specie, come si lamenta tra l’altro in ricorso, il provvedimneto impugnato è carente anche su tale punto, non risultando indicate neppure le ragioni poste a base della quantificazione dei singoli aumenti per la continuazione.

2. S’impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

Così deciso il 29/01/2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14.7.2025, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], applicava la disciplina della continuazione in ordine a reati per i quali costui era stato giudicato con tre sentenze divenute irrevocabili, e determinate le frazioni di pena, perveniva a quella complessiva di anni quattordici e mesi due di reclusione. 2. Avvero tale ordinanza interpone ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA]. Premette: che il provvedimento impugnato, pur riconoscendo il vincolo della continuazione, incorre in un'evidente errore di calcolo della pena in quanto assume come pena base anni 5 di reclusione per il capo d'imputazione relativo alla sentenza sub 1 e non applica in alcun modo la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato né per il capo di imputazione sub 1 né per le sentenze sub 2 e 3, trattate tutte con rito abbreviato; e che la pena di anni 5 risulta identica a quella erogata dal giudice di merito nella sentenza sub 1 (riduzione da anni 10 a 5 di reclusione grazie alla riduzione di pena della metà per la concessione della speciale attenuante della collaborazione), senza che sulla stessa sia operata la riduzione del rito - contrariamente al dettato dell'articolo 442 c.p.p. e alla consolidata giurisprudenza della Cassazione; e che pertanto la pena così determinata risulta più elevata di quella effettivamente applicata dal giudice di merito in violazione del principio del favor rei e del divieto di reformatio in peius. Tanto premesso deduce tre motivi. 2.1. Col primo motivo rappresenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che in caso di continuazione tra i reati giudicati con rito abbreviato la riduzione del rito deve essere applicata sulla pena già determinata per il giudizio abbreviato, cioè dopo aver computato tutti gli aumenti per la continuazione e non in via distinta o parziale. Analogamente quando la continuazione riguarda delitti e contravvenzioni le Sezioni Unite hanno stabilito che la riduzione va applicata nella misura di un terzo sui delitti e di un mezzo sui reati contravvenzionali. Inoltre, la giurisprudenza più recente ha ribadito che la riduzione per il rito abbreviato va operata solo dopo la determinazione della pena complessiva secondo tutte le regole sul concorso di reati e limiti di cumulo materiale (max trent'anni). Nel caso di specie l'ordinanza impugnata omette completamente l'applicazione della riduzione del rito abbreviato con riferimento alle tre sentenze oggetto di continuazione, violando gli orientamenti sopra richiamati. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione del divieto di reformatio in peius. 2.3.Col terzo motivo deduce l'omessa e insufficiente motivazione sull'applicazione della riduzione per il rito abbreviato nei procedimenti sub 2 e 3. L'ordinanza afferma genericamente il vincolo di continuazione ma non motiva se e come è stato valutata l'esistenza di pena base originaria, se e perché non è stata applicata la riduzione del rito abbreviato sui reati sub 2 e sub 3, con quale criterio motivazionale si è disatteso il principio stabilito dalle Sezioni Unite. Per tutto quanto esposto si chiede di accogliere il ricorso e annullare l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con o senza rinvio, e disporre nuovo rinvio ad altro G.i.p. affinché determini la pena complessiva partendo dalla pena originaria della sentenza sub 1, computi gli aumenti previsti dall'art. 81 c.p. con motivazione puntuale per ciascun reato satellite e per quelli delle sentenze sub 2 e 3, applichi la riduzione di un terzo per il rito abbreviato sulla pena complessiva finale (pena base più aumenti) o quantomeno per le condanne della sentenza sub 1, qualora si dovesse ritenere che la pena applicata a titolo di aumento per la continuazione fosse già ridotta per l'abbreviato, motivi chiaramente circa l'applicazione della riduzione anche per i procedimenti sub 2 e 3. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione tra reati giudicati tutti col rito abbreviato non appare emergere alcuna specifica indicazione in ordine alla riduzione di pena per il rito abbreviato, tale da consentire di verificare se e in che termini sia stata operata la riduzione prevista. In particolare, riguardo al reato più grave, individuato in quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. della sentenza n. 1, la relativa pena base determinata in anni dieci di reclusione risulta ridotta – unicamente - ad anni cinque per la riduzione di un mezzo prevista per la riconosciuta attenuante della dissociazione attuosa. Sicché è certo che sulla pena base non è stata operata la riduzione per la scelta del rito; né vi è traccia di una riduzione per la scelta del rito nella determinazione degli aumenti per i reati satellite. Né, tanto meno, vi è un riferimento a tale riduzione in sede di determinazione della pena finale (su cui pure si sarebbe potuta applicare la riduzione per la scelta del rito ove non già effettuata sulla pena base e sui singoli aumenti per la continuazione). Al riguardo si deve inoltre rammentare che, come ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen. – premesso che deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Romano, Rv. 259030) - deve anche dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/05/2009 - dep. 04/06/2009, Rv.244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013 - dep. 29/07/2013, Rv.257000). Laddove nel caso di specie, come si lamenta tra l’altro in ricorso, il provvedimneto impugnato è carente anche su tale punto, non risultando indicate neppure le ragioni poste a base della quantificazione dei singoli aumenti per la continuazione. 2. S’impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 29/01/2026.
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