CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12065/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/19742. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/19693. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo annullamento della sentenza impugnata, con rinvio allaCorte di Appello di Torino, per un nuovo giudizio sulle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] ed ii rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria depositata telematicamente dall’avv.[OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorsochiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 marzo 2025, la Corte di appello di Torino, in riformadella sentenza emessa dal Tribunale di Aosta, ha ridotto la durata delle peneaccessorie di cui all’art. 216, ult.comma, Legge fall., confermando la condanna diMarco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di CristianBosonin non impugnante) per il reato di cui all’art. 223, secondo comma, nn. 1 e2, legge fall. in relazione all’ art. 2621 cod. civ., commesso in qualità diamministratori, in differenti periodi, della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallitacon sentenza del Tribunale di Aosta del 12 febbraio 2024, per avere cagionato, oconcorso a cagionare, il dissesto della società, falsificando i bilanci, a partiredall'esercizio 2008 e sino al 2011, per nascondere il disavanzo patrimoniale,anziché adottare le misure prescritte dalla legge per ricapitalizzare o per evitarel'aggravamento del dissesto.2. Preliminarmente, ai fini di una migliore comprensione delle doglianzedifensive articolate nell’interesse dei ricorrenti, appare opportuno considerare cheil percorso argomentativo seguito dai giudici di merito ha preso le mosse dalriscontro di due distinti profili di falsità in bilancio, riguardanti, per un verso,l’omessa indicazione – fra i costi nel bilancio al 31 dicembre 2010 - della posta dieuro 240.000,00 pagata alla società [OSCURATO:SOCIETA]., in via transattiva, conriferimento ad una precedente polizza fideiussoria; per altro verso, l’erronea edindebita capitalizzazione di costi, nel bilancio al 31 dicembre 2011, attraverso lostorno della somma di euro 600.000,00, corrispondente al costo del personale,iscritta a titolo di “incremento della voce fabbricati”.In particolare, a sostegno delle accuse mosse agli imputati, sono staterichiamate le relazioni a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], datate 30 gennaio 2010 e 31marzo 2011, effettuate in occasione di un accordo quadro sottoscritto tra la nuovaproprietà, riconducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e subentrata nel 2010, e quellaprecedente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] «nell'ambito del piano di risanamento dellasocietà fallita concernente la promessa di compravendita dell'ottanta percentodella società e una serie di pattuizioni tra cui appunto l'effettuazione di una duediligence»( pag.8 della sentenza impugnata).A [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, è stato contestato di avere omessol’annotazione di costi, nei bilanci dal 2008 al 2009, che gli avevano consentito dipresentare un patrimonio netto contabile positivo della società fallita, nonché diavere impegnato la stessa in operazioni di project financing prive di prospettive esenza delibera assembleare oltre che di avere concorso nelle condotte di falsoriferite agli anni 2010 e 2011; agli altri imputati, odierni ricorrenti, è statocontestato di avere omesso di indicare quale costo, negli anni 2010 e 2011, lasomma di euro 240.000,00 pagata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in via transattiva inriferimento ad una polizza fideiussoria precedentemente stipulata (per l’anno2010) nonché di avere effettuato lo storno, dal costo del personale, della sommadi euro 600.000,00, indicandola quale “incremento” della voce “fabbricati”, in talmodo operando una capitalizzazione di costi scorretta e indebita ( per l’anno2011).È stato, in particolare, sottolineato che, con la prima relazione, era già emersoche, al 31 Dicembre 2009, il patrimonio netto della società era pesantementenegativo e che pertanto era stato introdotto “un pesante segnale d'allarme” che gliimputati non potevano ignorare, essendosi trovati nelle condizioni di percepire isegnali di allarme ed avrebbe potuto attivare i controlli sull'andamento dellagestione sociale.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore.3.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 223legge fall. e vizio di motivazione. Deduce che la Corte di appello avrebbeerroneamente ritenuta dimostrata la responsabilità dell’imputato senzaconsiderare che: il [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a fare parte del Consiglio diamministrazione della società fallita nel mese di luglio 2010 ed ha partecipatoall'approvazione del primo bilancio solo nel giugno 2011; il medesimo è statomembro del Consiglio di amministrazione dal luglio 2010 al settembre 2012 e nonvi è prova che fosse stato messo a conoscenza delle condotte fraudolente da partedei precedenti componenti, e del [OSCURATO:PERSONA] in particolare; l'omessa indicazione inbilancio della somma di euro 240.000, relativa al pagamento effettuato allasocietà [OSCURATO:SOCIETA], non potrebbe essergli imputata, non essendo stata acquisita laprova di una sua conoscenza della transazione con la suddetta società [OSCURATO:SOCIETA] oche egli sarebbe stato in grado di percepire l'incongruenza dell'indicazione dellapolizza fra crediti diversi; le irregolarità riportate nel bilancio dell'anno 2011 nonsarebbero state determinanti il dissesto, che la stessa Corte di Appello avevariconosciuto come già conclamato al 31 dicembre 2009; è stata negata ogniefficacia alle prove offerte dalla difesa senza indicare sulla base di quali contrarielementi specifici.3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.192 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Deduce che erroneamente la Corte d'appelloavrebbe escluso l'idoneità delle dichiarazioni dei testi, Bic e Pairetto, a dimostrarel'estraneità ai fatti del ricorrente, il quale ha agito privo di delega; sarebbe illogicala valorizzazione della circostanza dell’assunzione contemporanea della carica diamministratore in altra società per ritenere l’imputato “persona nonsprovveduta”, non sussistendo la prova che il ricorrente sia stato messo aconoscenza del contenuto della relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnatanon sarebbe conforme all'insegnamento espresso da questa Corte rispettoall'elemento soggettivo nel reato di bancarotta impropria da falso in bilancio.3.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 40 cod.pen. e vizio di motivazione deducendo che in assenza di prove sull'effettivaconsapevolezza delle condotte illecite altrui si sarebbe al più potuto ipotizzare unaresponsabilità colposa del ricorrente; non si potrebbe sostenere la prova del doloin quanto sarebbe stato necessario acquisire la prova che i segnali d'allarmeindividuati fossero stati percepiti come tali e che vi fosse stata la volontà di nonintervenire.3.4. Con quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione allamancata valutazione della possibilità di assolvere l'imputato, ex art. 530, comma2, cod. proc. pen., per la mancanza di certezza sull’elemento soggettivo del reato.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensorearticolato in unico motivo.Denuncia vizio di motivazione in relazione al ritenuto elemento psicologico delreato. Deduce, in particolare, che l'imputato è stato consigliere di amministrazioneprivo di delega; che i fatti si collocano nell'anno 2014, in epoca antecedenteall'entrata in vigore della legge n. 69/2015 e che, in relazione al reato societarioda falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., avrebbe dovuto essereaccertato, oltre che il dolo generico di falso, anche il dolo intenzionale dell'ingannorivolto ai soci o al pubblico ed il dolo specifico di conseguire un giusto profitto; laCorte di appello avrebbe erroneamente operato un'equiparazione tra conoscenza econoscibilità dei segnali di allarme, erroneamente individuati nelle due relazioni afirma del dott. [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che, relativamente all’omessa indicazionedella somma di euro 240.000 pagata alla società [OSCURATO:SOCIETA], la prima relazione era dicontenuto neutro mentre la seconda relazione era stata realizzata “a valle dellacessione” delle quote di partecipazione sociale della società fallita, e comunquenon era entrata nella sfera di conoscenza del ricorrente; la motivazione fornita, sulpunto, dalla Corte di appello sarebbe apparente e congetturale; anche rispettoall'ulteriore illecita omessa indicazione del costo del personale, per un importo dieuro 600.000, le relazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero essere consideratecome segnale d'allarme e, inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso diconsiderare l'apporto fornito dal consulente di parte; la Corte di appello haignorato che la mancata acquisizione delle informazioni può dipendere anche daun atteggiamento colposo e non necessariamente da una consapevole abdicazioneal dovere di agire informato.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensorearticolato in unico motivo.Denuncia vizio di motivazione relativamente all'elemento psicologico la cuivalutazione avrebbe dovuto essere parametrata alla fattispecie incriminatricevigente all'epoca della dichiarazione di fallimento della società. Deduce, inoltre, lamancata valutazione di elementi che potrebbero consentire di qualificare comeerronea, e non come intenzionalmente artificiosa, l’omessa indicazione in bilanciodel pagamento effettuato in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. oltre che di valutare l'effettivitàdei lavori realizzati sull’immobile oggetto di capitalizzazione; travisamento diprova in relazione al contestato costo del personale dell'importo di euro 600.000,sostenendosi che la Corte di appello avrebbe adottato motivazioni nuove rispetto aquelle dedotte nella sentenza di primo grado, omettendo, peraltro, di valutare larelazione di consulenza di parte a firma del prof. Bava e gli ulteriori documenticapitalizzati.6. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, per un nuovogiudizio sulle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto delricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria telematica con la quale ha insistito nel ricorso chiedendol’annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito indicate, ela sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame adiversa sezione della Corte di appello di Torino. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.2. In via preliminare, occorre ricordare che l'art. 223, secondo comma, n. 1legge fall., contestato agli odierni ricorrenti, punisce gli amministratori, i direttorigenerali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hannocagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcunodei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e2634 cod. civ.Si tratta di reato di evento, nel senso che - a differenza delle ipotesi dibancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma dell'art. 223 legge fall.,strutturate come reati di pericolo— nella fattispecie in esame il dissesto è eventodel reato che, come tale, deve essere causalmente ricollegabile ai reatipresupposti e investito del necessario elemento soggettivo.Quanto all'elemento oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito cheintegra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condottadell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultarel’esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa inassenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguenteaccumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosacomprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento deldissesto (Sez. 5 n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537;Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759;).Sotto il profilo soggettivo si è affermato che, in tema di bancarotta impropriada reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, daintendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevolerappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e delconnesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rv. 285558 –03; Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01; Sez. 5, n. 35093del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani,Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804); inoltre, Incon riferimento a condotte realizzate in epoca anteriore alle modifiche introdottecon il d. lgs. n. 69 del 2015, come nel caso in esame, quest'ultimo deveperfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenzache, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevolerappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e delconnesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, ildolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del finedi conseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rv. 285558– 03; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673 - 01).2.1. Con specifico riferimento alle condotte poste in essere dall’amministratoresenza delega, per ciò che rileva ai fini della posizione degli imputati PaoloCeccarello e [OSCURATO:PERSONA], è stato, inoltre, espresso da questa Corte ilprincipio secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratoreprivo di deleghe in bancarotta patrimoniale per omesso impedimento dell'evento,è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole perla società o, quanto meno, di "segnali di allarme", dai quali è desumibilel'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontariaomissione di attivarsi per scongiurarlo (Sez. 5., n. 33582 del 13/06/2022,Rv. 284175 – 01; Sez. 5, n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi, Rv. 261938; Sez. 5,n. 42519 dell'8 giugno 2012, Bonvino, RV. 253765; Sez. 5, n. 21581 del 28 aprile2009, Mare, Rv. 243889; Sez. 5, n. 36595 del 16 aprile 2009, Bossio, Rv.245138).Tale interpretazione deriva dagli obblighi di agire informato nella gestione disocietà per capitali, previsto dall’ultimo comma dell'art. 2381 cod. civ. - giàritenuto applicabile, per analogia, alle società a responsabilità limitata dalle sezionicivili di questa Corte (Sez. 5, n. 25085 del 07/12/2016, Rv. 641741 - 01), inparticolare quando la gestione è affidata a un Consiglio di amministrazione, edseguito della modifica di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 - secondo cui, comeritenuto dalle Sezioni civili di questa Corte, il diritto di tutti gli amministratori dirichiedere agli organi delegati che, in consiglio, siano fornite informazioni relativealla gestione della società si contrappone ad un obbligo generale dell'agireinformati (in questo senso, Sez. 1, n. 17441 del 31/08/2016, Rv. 641165 - 01).Nella consapevolezza di tale assetto normativo, mutato per effetto dellariforma del diritto sostanziale delle società di capitali e cooperative recata dald.lgs. n. 6 del 2003, applicabile ai fatti successivi al 10 gennaio 2004, lagiurisprudenza di legittimità ha delineato la possibile responsabilità penale (dinatura dolosa) per fatti di bancarotta patrimoniale degli amministratori di societàper azioni, privi di deleghe gestorie, riconducendola all’art. 40, secondo comma,cod. pen., affermando la configurabilità di una responsabilità per omessoimpedimento dell'evento illecito anche a titolo di dolo eventuale, a condizione chesussistano, e siano stati in concreto percepiti da tali soggetti, segnali "perspicui epeculiari" dell'evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità. Solola prova della conoscenza del fatto illecito, ovvero della concreta conoscibilità dellostesso anche mediante l'attivazione del potere informativo di cui all'art. 2381,ultimo comma, cod. civ. in presenza di segnali specifici di distrazione, comportal'obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire perimpedire il verificarsi dell'evento: la volontaria mancata attivazione di tali soggettiin presenza di tali circostanze determina l'affermazione della penale responsabilitàavendo la loro omissione contribuito a cagionare l'evento dannoso (Sez. 1, n.1473 del 09/03/2018, Rv. 272614 – 01).D’altra parte, tuttavia, la posizione di garanzia del consigliere non operativorende configurabile a suo carico il concorso omissivo in fatti di bancarotta, ex artt.110 e 40, secondo comma, cod. pen., solo nella misura in cui il suo omessointervento abbia avuto effettiva incidenza causale nella commissione del reato daparte dei consiglieri con delega.3. Sulla scorta delle superiori indicazioni ermeneutiche deve ritenersi fondato ilricorso di [OSCURATO:PERSONA].La responsabilità dell'amministratore senza deleghe, a titolo di concorso nelreato di bancarotta fraudolenta degli altri componenti del collegio diamministrazione, non può fondarsi sulla sola posizione di garanzia e discendere,per effetto di automatismi, dal mancato esercizio dei relativi doveri di intervento,postulando, invece, l'esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati delnecessario spessore indiziario, dimostrativi di un'omissione esorbitante dalladimensione meramente colposa ed espressiva, piuttosto, di una volontariapartecipazione alle condotte illecite degli amministratori con delega, nella formadel dolo eventuale. In tale ottica, anche il rilievo dell'esistenza di segnali diallarme esige una loro considerazione contestualizzata: tale rilievo non può nonessere accompagnato dall'accertamento dell'elaborazione che degli stessi sia statafatta dal consigliere non operativo, ben essendo possibile che questi li abbiasottovalutati o non adeguatamente percepiti, con la conseguenza di indirizzare, intale ultima ipotesi, verso un suo comportamento colposo e non certo doloso. Indefinitiva, dei segnali di allarme della situazione di squilibrio finanziario epatrimoniale della società occorre effettuare una valutazione alla luce di tutte lecircostanze del caso concreto, tale da rendere affidabilmente dimostrato il motointeriore dell'amministratore senza delega, nel senso che egli si sia «rappresentatala significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante,dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si siadeterminato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo,aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi», secondo quanto statuito daldiritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 38343 del 24/0412014, Espenhahn ealtri. La prova del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpacosciente, esige la rigorosa dimostrazione del fatto che il soggetto agente si siaconfrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecieconcreta aderendo psicologicamente ad essa.Nella fattispecie in esame, la decisione della Corte di appello si è informata auna errata ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223,comma secondo, n. 1, legge fall., in quanto incentrata solo sulla coperturasoggettiva dell'evento del reato, così dimenticando che anche il reato presuppostodi falso in bilancio deve essere integrato nelle sue componenti soggettive (cfr.sopra paragrafo 2.2.2). Invero, oltre alla "volontà protesa al dissesto" come sopraintesa, deve sussistere anche l'atteggiamento psicologico richiesto dal reatosocietario, nella specie dall'art. 2621 cod. civ. che, nel testo vigente al momentodel fatto, richiedeva: il dolo generico del falso, il dolo intenzionale dell'ingannorivolto a soci o al pubblico, il dolo specifico del fine di conseguire un ingiustoprofitto ( Sez.5,n. 46689 del 30/06/2016, cit.).L'errore di impostazione si è tradotto in vuoto motivazionale, dato che ilgiudice di merito ha del tutto pretermesso di esaminare il profilo soggettivo nellasua struttura complessa. Per tale ragione si impone un annullamento con rinvio.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.4.1. La sentenza impugnata, a sostegno delle accuse mosse ad entrambi ifratelli [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato le relazioni a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], che hannocondotto al risultato di ritenere che gli stessi siano stati consapevoli dell'entità deldissesto quantomeno dal 31 Marzo 2011, data dal rilascio della seconda relazioneche aveva evidenziato un patrimonio netto negativo, già al 31 dicembre 2009, peruna somma superiore ad un milione di euro.È stato evidenziato che la polizza fideiussoria era stata stipulata, nel marzo2008, dalla società fallita per un importo di quasi euro 1.340.000 a garanzia diobbligazioni contratte da altro Consorzio di cui la società fallita (nel periodo in cuiera riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]) faceva parte, nell’ambito di un più vasto progettoimprenditoriale, tuttavia di gran lunga superiore alle possibilità e capacità dellasocietà; a seguito di un sinistro, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva azionato la polizzafideiussoria e la società fallita aveva transatto versando la somma di euro240.000; nel bilancio 2010, oltre a non essere stata fatta menzione delpagamento transattivo, la somma è stata iscritta sotto la voce depositi cauzionali,e nel bilancio del 2011 riclassificata sotto la voce “crediti verso altri”; soltanto nel2011, la medesima posta è stata annotata quale sopravvenienza passivaall'evidente scopo di “pulire” la situazione contabile, in vista dell’imminenteprocedura concorsuale.Con specifico riferimento alla diversa annotazione relativa al “costo delpersonale”, effettuata nel bilancio 2011 a titolo di “incrementi di valore” diimmobili, è stato evidenziato che la consulenza di parte non ha apportato alcunelemento idoneo a comprovare in ogni caso l'effettività dei lavori sui medesimibeni, per mancanza di fatture relative e risultando soltanto allegati nominativi epreventivi privi di riscontro oggettivo.4.2. Rispetto a tale percorso logico motivazionale, le censure difensive –volte a sostenere l’estraneità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto dellasocietà fallita in quanto riconducibile esclusivamente al fratello - non siconfrontano con gli argomenti posti a fondamento della motivazione ed appaionosostanzialmente reiterative delle doglianze già espresse con atto di appello, oltreche declinate in fatto e volte ad ottenere un’inammissibile reinterpretazione degliesiti valutativi compiuti dai giudici di merito.La motivazione espressa dalla Corte di appello in ordine alla componentepsicologica del reato nei confronti del ricorrente appare esaustiva, essendo statievidenziati elementi indicativi di un suo concorso nei confronti dell'operato delfratello in ragione del vincolo familiare esistente e dell’acquisizione della societàIcoval s.r.l. da parte della sua famiglia, così da prospettare un quadro dicointeressenza economica e da supportare in maniera logica la conclusione che ilmedesimo ha avuto cognizione dei contorni dell’operazione; inoltre, il ricorrenteha svolto un ruolo decisionale operativo, come desunto dalle dichiarazioni dellostesso consulente aziendale che ha riferito di essersi indifferentemente rapportatocon entrambi i fratelli ed è rimasto nel Consiglio di amministrazione della societàfino alla messa in liquidazione ovvero fino al maggio 2013; il medesimo, inquanto componente del consiglio di amministrazione, interessato all’acquisto dellasocietà per ragioni familiari, ha avuto logicamente conoscenza della relazione afirma del dott. [OSCURATO:PERSONA] da cui era emerso che, già al 31 dicembre 2009, ilpatrimonio netto della società era pesantemente negativo.Ad avviso del decidente di merito, pertanto, l’imputato si è trovato nellecondizioni di percepire i segnali di allarme ed avrebbe potuto attivare i controllisull'andamento della gestione sociale e le deduzioni difensive non riescono adevidenziare profili di criticità nella motivazione della sentenza impugnata.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La motivazione resa dai giudici di merito risulta priva di vizi logici e giuridici,avendo, peraltro, evidenziato che l’imputato ha ammesso che le scelte di bilanciosono state riconducibili alla sua persona. Le deduzioni difensive evocanol’insussistenza di condotte riconducibili nell’alveo della fattispecie incriminatricecontestata, ma risultano prive di decisività rispetto alla motivazione resa dallaCorte, essendo stato sottolineato che l'annotazione corretta della somma di euro240.000 versata ad [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe reso negativo il risultato per l'anno2010, per euro 219.000; tale dato è stato ritenuto indicativo della consapevolerappresentazione della probabile diminuzione delle garanzie dei creditori qualeeffetto del procrastinare le misure dovute attraverso una manipolazione dei daticontabili; analogo ragionamento è stato effettuato relativamente alla somma dieuro 600.000, erroneamente indicata quale incremento di immobilizzazione perlavori interni, essendo stata sul punto evidenziata l’insussistenza di documentioggettivi (quali fatture) idonei a dimostrare, comunque, l’effettività dei lavori diristrutturazione dei capannoni della società. Gli apporti di denaro effettuatidall’imputato sono stati ritenuti inidonei a dimostrare l'assenza del dolo, essendostati seguiti dai suindicati artifici contabili, considerata la loro inadeguatezza.La motivazione resa dalla Corte di appello appare immune da vizi e deveritenersi priva di decisività la censura espressa dalla difesa in ordine al possibiletravisamento della relazione di consulenza di parte, essendo prive di decisività leallegazioni effettuate dalla difesa in quanto relative ad mere attestazioni di stimadel valore degli immobili, e non tali da sovvertire il ragionamento logico compiutodalla Corte territoriale in ordine alla insussistenza di elementi oggettivi idonei,comunque, a comprovare l’effettività dei lavori dedotti.6. In conclusione, pertanto, devono rigettarsi i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e diGiulio [OSCURATO:PERSONA], che ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. devonoessere condannati al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnatadeve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio, per nuovogiudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta i ricorsi diCerutti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]