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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02323/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SAirtnfl Ri*ViZO 1.FAWZI RagaKr7icorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che lo aveva ritenuto colpevole di due episodi di furto pluriaggravato di beni custoditi su autovetture, di un ulteriore episodio di furto tentato dello stesso tenore e di un furto con strappo e lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 450 di multa ritenuta la reci- diva reiterata specifica infraquinquennale partendo da pena base di anni tre di reclusione ed euro 350 di multa per uno degli episodi furtivi.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva e in punto di esclusione della continuazione con fat- ti della stessa specie per non essere stata resa motivazione sul raggiungimento del limite edittale che giustificava la preclusione di cui all'art.444 comma 1 bis cod.proc.pen. 3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli argomenti già sottoposti al vaglio del giudice di appello e da questi affrontati e risolti con logico e non contraddittorio ragionamento e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. 3.1 Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congrua- mente evidenziato che il fatto per cui è ricorso costituiva l'ultima e più intensa manifestazione di un percorso criminale che annovera numerosi precedenti spe- cifici in materia di furto con effrazione di beni custoditi all'interno di autoveicoli in sosta, e come tali esposti alla fede dei passanti, percorso criminale arricchito nel- la specie anche da episodio criminoso caratterizzato da violenza, laddove il ricor- rente strappava il cellulare dalle mani della persona offesa che intendeva richia- mare l'attenzione delle forze dell'ordine, prospettandosi nella specie una perso- nalità criminale dotata di rilevante capacità a delinquere. 3.2 Quanto al riconoscimento della contestata recidiva il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della motivazione della sentenza di secondo grado la quale con ragionamento logicamente espresso ha rappresentato il giudizio di maggiore lesività e di. accresciuta pericolosità criminale del ricorrente per effetto dei precedenti penali specifici, così da rendere l'episodio in questione frutto di una ricaduta idonea a manifestare una accresciuta propensione al crimine.

A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che rego- lano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato • (sez.II, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404).

Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effetti- vo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguar- do alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (sez.

U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).

4. Anche con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continua- zione il giudice di appello non ha potuto che constatare che, a fronte della pena minima accordabile per uno dei fatti reato contestati (tre dei quali sanzionati con pena minima di anni tre di reclusione), pure tenendo conto della scelta del rito e della continuazione esterna ed interna tra i reati, non avrebbe potuto applicarsi una pena inferiore ai due anni due di reclusione, come indicato dall'art.444 comma 1 bis cod.proc.pen..

Il ragionamento è corretto e le censure del punto appaiono del tutto prive di confronto con tale statuizione.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] •dente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SAirtnfl Ri*ViZO 1.FAWZI RagaKr7icorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che lo aveva ritenuto colpevole di due episodi di furto pluriaggravato di beni custoditi su autovetture, di un ulteriore episodio di furto tentato dello stesso tenore e di un furto con strappo e lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 450 di multa ritenuta la reci- diva reiterata specifica infraquinquennale partendo da pena base di anni tre di reclusione ed euro 350 di multa per uno degli episodi furtivi. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva e in punto di esclusione della continuazione con fat- ti della stessa specie per non essere stata resa motivazione sul raggiungimento del limite edittale che giustificava la preclusione di cui all'art.444 comma 1 bis cod.proc.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli argomenti già sottoposti al vaglio del giudice di appello e da questi affrontati e risolti con logico e non contraddittorio ragionamento e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. 3.1 Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congrua- mente evidenziato che il fatto per cui è ricorso costituiva l'ultima e più intensa manifestazione di un percorso criminale che annovera numerosi precedenti spe- cifici in materia di furto con effrazione di beni custoditi all'interno di autoveicoli in sosta, e come tali esposti alla fede dei passanti, percorso criminale arricchito nel- la specie anche da episodio criminoso caratterizzato da violenza, laddove il ricor- rente strappava il cellulare dalle mani della persona offesa che intendeva richia- mare l'attenzione delle forze dell'ordine, prospettandosi nella specie una perso- nalità criminale dotata di rilevante capacità a delinquere. 3.2 Quanto al riconoscimento della contestata recidiva il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della motivazione della sentenza di secondo grado la quale con ragionamento logicamente espresso ha rappresentato il giudizio di maggiore lesività e di. accresciuta pericolosità criminale del ricorrente per effetto dei precedenti penali specifici, così da rendere l'episodio in questione frutto di una ricaduta idonea a manifestare una accresciuta propensione al crimine. A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che rego- lano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato • (sez.II, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effetti- vo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguar- do alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (sez. U, 27.5.2010, P.G., Calibè, Rv. 247838). 4. Anche con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continua- zione il giudice di appello non ha potuto che constatare che, a fronte della pena minima accordabile per uno dei fatti reato contestati (tre dei quali sanzionati con pena minima di anni tre di reclusione), pure tenendo conto della scelta del rito e della continuazione esterna ed interna tra i reati, non avrebbe potuto applicarsi una pena inferiore ai due anni due di reclusione, come indicato dall'art.444 comma 1 bis cod.proc.pen.. Il ragionamento è corretto e le censure del punto appaiono del tutto prive di confronto con tale statuizione. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] •dente [OSCURATO:PERSONA]
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