CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 23597/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘-t Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che, deduce la violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché totalmente privo di specificità, non essendo esplicitate le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso, e difettando, quindi, il confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, che hanno ribadito l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e il relativo trattamento punitivo (cfr. p. 3 e 4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.