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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03211/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla violazione del diritto per l'imputato di rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Come si rileva dalla trascrizione integrale allegata al verbale di udienza, all'esito dell'esame il Giudice chiese all'imputato se intendesse dichiarare altro.

Diede quindi modo all'imputato di dichiarare al di fuori e al di là di una domanda, ma l'imputato risposte che non voleva aggiungere altro.

Le risultanze processuali smentiscono radicalmente l'assunto di ricorso.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il conslierestensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla violazione del diritto per l'imputato di rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come si rileva dalla trascrizione integrale allegata al verbale di udienza, all'esito dell'esame il Giudice chiese all'imputato se intendesse dichiarare altro. Diede quindi modo all'imputato di dichiarare al di fuori e al di là di una domanda, ma l'imputato risposte che non voleva aggiungere altro. Le risultanze processuali smentiscono radicalmente l'assunto di ricorso. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il conslierestensore I
Sentenza Cassazione n. 03211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris