CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 29194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20043/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] DOTT.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 528/2018 depositatoil 24/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (brevemente AHID) chiese di essere ammessa al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di Savoia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. e del socio accomandatario sulla base, tra l’altro e per quanto qui unicamente interessa, dialcuni contratti di fornitura di farmaci. In estrema sintesi, espose che la fallita si era resa cessionaria di altre aziende dello stesso genere (tra cui la farmacia d el Corso e la farmacia Lavarone), a loro volta debitrici di AHID del corrispettivo di forniture di medicinali e che , anche all’esito di un apposito acco rdo quadro per la ristrutturazione delle varie situazioni debitorie, sulla stessa erano transitati i debiti pregressi non pagati. Aggiunse che alla fallita erano state infine effettuate forniture ulteriori, a loro volta non pagate. A seguito delle osservazioni del curatore fallimentare, il giudice delegato ammise il credito in chirografo per l’importo di 3.876.106,36 EUR, in forza delle risultanze dell’accordo quadro, mentre respinse la domanda di insinuazione con riferimento al corrispettivo dei contratti di fornitura, relativi sia alle cedenti che alla fallita. L’opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice è stata a sua volta respinta dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e avverso la relativa statuizione è adesso proposto ricorso per cassazione da parte di AHID in due motivi, illustrati da memoria. La curatela ha replicato con controricorso.Ragioni della decisione I. -Il tribunale ha respinto l’opposizione affermando due cose: (i) che nel contratto di fornitura depositato da AHID era riscontrabile un patto o un uso contrario tale da rendere inidonea la firma del solo vettore a fini di prova della consegna della merce - e ciò in quanto era stato conferito mandato alla società consortile [OSCURATO:PERSONA] di sottoscrivere i documenti di trasporto in nome e conto della fallita; mentre nessuna sottoscrizione era stata riportata sui documenti stessi nella parte relativa al “destinatario”; cosicché in base allo stesso contratto la prova della consegna della merce non poteva dirsi assolta mediante la sottoscrizione del solo vettore; (ii) che in ogni caso, pure a volere ritenere applicabile alla fattispecie concreta l’art. 1510, secondo comma, cod. civ., la firma apposta sui documenti di trasporto da parte dell’asserito vettore era illeggibile, al punto da non consentire di identificare il soggetto che in effetti l’avesse apposta; ciò anche considerando che sui documenti era stata riportata la denominazione COT Esposito A. Consorzioa fronte del fatto che lo stipulante il contratto era soggetto diverso; néera stata documentata la circostanza dedotta da AIHD, specificamente contestata dalla curatela, in ordine all’essere il vettore a sua volta un consorziato. II. - La ricorrente censura la decisione sulla base dei seguenti motivi: -violazione o falsa applicazione dell’art. 1510 cod. civ. e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il tribunale ritenuto che vi fosse nel contratto di fornitura una previsione in deroga alla prima disposizione; -vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo, per avere il tribunale da una parte riconosciuto che nei documenti di traspo r to era identificato il vettore e, da un’altra parte, affermato che non sussisteva certezza in ordine all’identificabilità del vettore stesso. III. -E’ centrale la sorte del secondo motivo di ricorso.Il decreto del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è impugnato per omesso esame di fatti decisivi. La tesi della ricorrente è questa: in forza del contenuto del documento di trasporto riportato nel ricorso, “l’evidenza documentale” avrebbe reso ragione della doglianza a suo tempo mossastante l’esame “incompleto, incoerente ed illogico dei documenti”. Ciò in quanto la riferibilitàa uno specifico vettore delle sottoscrizioni in calce si sarebbe dovuta ritenere “dal riscontro (..) dell’esatto nominativo, posto nella casella “vettore”, del soggetto esercente il trasporto (ovvero “C.O.T. Esposito A. – Consorzio” ), seguita dall’indirizzo dello stesso ed accompagnata dalla firma posta in calce, nell’apposito riquadro, “firma del conducente”“. Il fatto poi che la firma fosse stata apposta nel detto riquadro, in una con le indicazioni complete del “vettore”, avrebbe dovuto “portare a ritenere che la firma (..) [dovesse] identificarsi con il mandatario vettoreindicato nel documento, apparendo non verosimile la tesi contenuta nel decreto (..)”, secondo la quale non poteva affermarsi con certezza che la fornitura fosse stata eseguita da quel vettore. IV. –La censura è inammissibile . La ricorrente si duole del non congruente vaglio della prova documentale, anche se con espediente retorico semplicisticoe infondato cerca di affermare l’equivalenza tra i concetti di esame “incompleto, incongruente ed illogico” dei documenti e di omesso esame del fatto storico. Il fatto storico, che si sarebbe dovuto desumere dai documenti, era (ed è) quello della avvenuta consegna della merce. Tale fatto il tribunale ha escluso motivando sulla base dell’esame dei documenti prodotti. Come questa Corte va ripetendo, il vizio di mo tivazione denunciabile per cassazioneai fini dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Di contro il non soddisfacente (o asseritamente incongruente) esame di elementi istruttori (co me chiaramente sono i documenti prodotti in giudizio) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (v. Cass. Sez. U n. 8053- 14). Esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare in sé il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto da ciò evincibili , perché spetta unicamente al giudice del merito la valutazione della prova e perché è sempre esclusain cassazione ogni nuova valutazione dei fatti ( v. Cass. Sez. 3n. 15276-21 e poi, in motivazione, Cass. Sez. 1 n. 17931 - 22 ) . V. - L’inammissibilità del secondo motivo rifluisce sul primo , determinandonea sua volta l’inammissibilità per difetto di interesse. Ove anche risultasse esatta la tesi in iureriferita dalla ricorrente all’art. 1510 cod. civ.– tesi rivolta a confutare l’esistenza di un patto o uso contrario alla piena applicazione di detta norma, stando al quale, in mancanza appunto di patto o di uso contrario , la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovavaal tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suodomicilio o la sede dell’impresa , e se la cosa venduta deve essere trasportata daun luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere - , resterebbe intonsa la valutazione del tribunale di inidoneità della prova liberatoria.Sicché la ratio della decisione fondata su tale inidoneità non ne verrebbe scalfita in alcun modo (v. Cass. Sez. U n. 16602-05, Cass. Sez. U n. 10374-07). VI. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a