Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31515/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sono generici in quanto privi di reale censura (i motivi sostanzialmente richiamano la disciplina normativa senza evidenziare i vizi che si assumono esistenti); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato che il terzo motivo, con cui si deduce la prescrizione del reato su presupposto che il fatto di reato di cui all'art. 334 cod. proc. pen. si sarebbe consumato in epoca prossima al verbale di sequestro dei beni, è manifestamente infondato sussistendo pacifica giurisprudenza secondo cui il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto; che questa Corte ha, infatti, statuito che, in mancanza di elementi di segno contrario, deve presumersi che la dispersione del bene in sequestro sia avvenuta in epoca prossima alla data in cui l'autorità ne certa la assenza (Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 2019, Parisi, Rv. 275030 - 01); che calando il principio nel caso di specie deve ritenersi che l'epoca di consumazione sia quella corrispondente all'accertata dispersione e sottrazione degli oggetti in sequestro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sono generici in quanto privi di reale censura (i motivi sostanzialmente richiamano la disciplina normativa senza evidenziare i vizi che si assumono esistenti); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato che il terzo motivo, con cui si deduce la prescrizione del reato su presupposto che il fatto di reato di cui all'art. 334 cod. proc. pen. si sarebbe consumato in epoca prossima al verbale di sequestro dei beni, è manifestamente infondato sussistendo pacifica giurisprudenza secondo cui il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto; che questa Corte ha, infatti, statuito che, in mancanza di elementi di segno contrario, deve presumersi che la dispersione del bene in sequestro sia avvenuta in epoca prossima alla data in cui l'autorità ne certa la assenza (Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 2019, Parisi, Rv. 275030 - 01); che calando il principio nel caso di specie deve ritenersi che l'epoca di consumazione sia quella corrispondente all'accertata dispersione e sottrazione degli oggetti in sequestro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 31515/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris