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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 34453/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA.dats-avuise-allst-pa-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminati i motivi di ricorso, relativi al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, più in generale, al giudizio di responsabilità; ritenuto il ricorso inammissibile, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, peraltro del tutto generiche, relative a motivi rinunciati. rilevato che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA.dats-avuise-allst-pa-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminati i motivi di ricorso, relativi al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, più in generale, al giudizio di responsabilità; ritenuto il ricorso inammissibile, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, peraltro del tutto generiche, relative a motivi rinunciati. rilevato che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 34453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris