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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35610/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 settembre 2019 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione, al travisamento delle prove risultanti dal verbale di arresto e alla violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il compimento della perquisizione e l'avvertimento del diritto all'assistenza erano stati impediti della condotta violenta del prevenuto il quale, appena iniziate le operazioni di controllo, improvvisamente prelevava dalla tasca dei pantaloni un involucro (che si è accertato contenere droga) mettendolo in bocca e & divincolandosi poi dinanzi al tentativo degli agenti di farglielo espellere; Considerato, inoltre, che ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso che censura l'illogicità della motivazione e il travisamento del materiale probatorio in relazione agli artt. 337, 582 e 585 c.p. in quanto il provvedimento impugnato risulta connotato da lineare e coerente logicità nella parte in cui ricostruisce la dinamica dei fatti in conformità alle risultanze istruttorie e le lesioni subite dagli agenti a causa della condotta di resistenza; Ritenuto, che il terzo motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione in ordine all'art. 52 c.p. è manifestamente infondato tenuto conto delle argomentazioni della Corte che ha escluso la configurabilità delle scriminanti della legittima difesa e dello stato di necessità mancando il presupposto della proporzionalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 settembre 2019 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione, al travisamento delle prove risultanti dal verbale di arresto e alla violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il compimento della perquisizione e l'avvertimento del diritto all'assistenza erano stati impediti della condotta violenta del prevenuto il quale, appena iniziate le operazioni di controllo, improvvisamente prelevava dalla tasca dei pantaloni un involucro (che si è accertato contenere droga) mettendolo in bocca e & divincolandosi poi dinanzi al tentativo degli agenti di farglielo espellere; Considerato, inoltre, che ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso che censura l'illogicità della motivazione e il travisamento del materiale probatorio in relazione agli artt. 337, 582 e 585 c.p. in quanto il provvedimento impugnato risulta connotato da lineare e coerente logicità nella parte in cui ricostruisce la dinamica dei fatti in conformità alle risultanze istruttorie e le lesioni subite dagli agenti a causa della condotta di resistenza; Ritenuto, che il terzo motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione in ordine all'art. 52 c.p. è manifestamente infondato tenuto conto delle argomentazioni della Corte che ha escluso la configurabilità delle scriminanti della legittima difesa e dello stato di necessità mancando il presupposto della proporzionalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore i [OSCURATO:PERSONA]