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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 05120/2022

Testo disponibile della fonte

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. 137/2020 la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6748/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, 32 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, n. 53/21/12, depositata in data 13 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6748/2013 Numero sezionale 539/2022 Numero di raccolta generale 5120/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2002 per maggiori IRPEF, IRAP e IVA, deducendo – per quanto qui ancora rileva, inesistenza della notifica dell’atto impositivo, effettuata a mezzo posta, per assenza della relata di notificazione, apposta sul frontespizio dell’atto e non in calce allo stesso, nonché contestando difetto di motivazione ed erroneità delle riprese; che la CTP di Caltanissetta ha accolto il ricorso in relazione al vizio di notificazione dell’atto impugnato; che la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza in data 13 febbraio 2012, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la mancata apposizione della relata di notificazione sulla copia notificata o sull’originale e la mancata sottoscrizione della relata da parte dell’agente notificatore comporti mera irregolarità notificazione, ritenendo fondata la pretesa impositiva nel merito; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Ufficio con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, per cui il presente giudizio, fissato per la discussione all’udienza del 12 febbraio 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo; che nelle more il controricorrente ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio, corredata della comunicazione di regolarità della definizione, nella quale è stato dato della regolarità della F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6748/2013 Numero sezionale 539/2022 Numero di raccolta generale 5120/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 definizione, avendo il ricorrente effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate; che non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel caso in cui l’inammissibilità del ricorso sopravventa alla proposizione del ricorso stesso per intervenuta cessazione della materia del contendere (ex multis Cass., Sez.

V, 02/12/2021, n. 37968); P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 137/2020 la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6748/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, 32 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, n. 53/21/12, depositata in data 13 febbraio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6748/2013 Numero sezionale 539/2022 Numero di raccolta generale 5120/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2002 per maggiori IRPEF, IRAP e IVA, deducendo – per quanto qui ancora rileva, inesistenza della notifica dell’atto impositivo, effettuata a mezzo posta, per assenza della relata di notificazione, apposta sul frontespizio dell’atto e non in calce allo stesso, nonché contestando difetto di motivazione ed erroneità delle riprese; che la CTP di Caltanissetta ha accolto il ricorso in relazione al vizio di notificazione dell’atto impugnato; che la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza in data 13 febbraio 2012, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la mancata apposizione della relata di notificazione sulla copia notificata o sull’originale e la mancata sottoscrizione della relata da parte dell’agente notificatore comporti mera irregolarità notificazione, ritenendo fondata la pretesa impositiva nel merito; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Ufficio con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, per cui il presente giudizio, fissato per la discussione all’udienza del 12 febbraio 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo; che nelle more il controricorrente ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio, corredata della comunicazione di regolarità della definizione, nella quale è stato dato della regolarità della F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6748/2013 Numero sezionale 539/2022 Numero di raccolta generale 5120/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 definizione, avendo il ricorrente effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate; che non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel caso in cui l’inammissibilità del ricorso sopravventa alla proposizione del ricorso stesso per intervenuta cessazione della materia del contendere (ex multis Cass., Sez. V, 02/12/2021, n. 37968); P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e
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