Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11255/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla nota d'udienza depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame confermava il sequestro conservativo disposto su alcuni immobili di proprietà del ricorrente.

2. Avverso la suddetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto cinque motivi di ricorso, di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'assenza di qualsivoglia elemento a supporto del fumus commissi delicti, evidenziando come l'ordinanza impugnata si limiterebbe a sostenere che il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe dal fatto che questi avrebbe ricevuto un vantaggio patrimoniale dalla condotta di reato ipotizzata.

Il ricorrente contesta tale asserzione, evidenziando come non sia emerso alcun elemento di collegamento con i pubblici ufficiali asseritannente autori del reato. 2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'insussistenza della violazione della legge fallimentare che avrebbe condotto alla commissione del reato di abuso d'ufficio, per effetto del quale si sarebbe determinato un indebito vantaggio patrimoniale.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di abuso d'ufficio, difettando il requisito della doppia ingiustizia.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce il difetto dell'elemento soggettivo del reato.

2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo stata dimostrata la titolarità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altri cespiti immobiliari idonei a fornire adeguata garanzia ai presunti soggetti danneggiati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che l'oggetto del procedimento cautelare può essere ricostruito solo sulla base del ricorso e della memoria presentata nell'interesse delle parti civili, atti nei quale si dà atto di come [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto in una procedura fallimentare, riguardante una risalente procedura fallimentare, concernente due società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a loro volta dichiarati falliti.

In particolare, a seguito di concordato fallimentare, [OSCURATO:PERSONA] interveniva quale assuntore di tutti gli obblighi con pagamento integrale dei crediti ammessi, in tal modo acquistando la proprietà degli immobili ricadenti nella massa attiva.

Sempre sulla base dei suddetti atti, risulterebbe ipotizzata la commissione del reato di abuso d'ufficio, da parte del giudice delegato e del curatore, non essendo state rispettate le norme fallimentari concernenti la comunicazione ai falliti della proposta di concordato.

2. A fronte della complessa vicenda fallimentare all'interno della quale sarebbe intervenuta la commissione del reato presupposto del sequestro conservativo, l'ordinanza impugnata è affetta da una assoluta carenza di motivazione, posto che nella stessa non si indica quale sia il titolo di reato ascritto al ricorrente, non se ne descrive la condotta e, quindi, tanto meno è ravvisabile una valutazione degli elementi a carico dello stesso.

L'ordinanza, infatti, si limita a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] era l'unico soggetto che avrebbe tratto un vantaggio patrimoniale dalla condotta di abuso d'ufficio, senza in alcun modo vagliare se effettivamente sussistono i presupposti per ipotizzare la commissione del reato di abuso d'ufficio.

Peraltro, il Tribunale del riesame dà per assodato che vi sia stata l'omessa comunicazione ai falliti della proposta di concordato, con il conseguente impedimento per questi ultimi di opporsi, senza indicare in alcun modo gli elementi a supporto di tale conclusione, né se l'omessa comunicazione sia frutto di un mero errore, piuttosto che di una dolosa scelta posta in essere per avvantaggiare [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, l'ordinanza risulta del tutto priva di motivazione, il che rende fondati i primi quattro motivi di ricorso.

2.2. Il quinto motivo, concernente il difetto di esigenze cautelari, è parimenti fondato in quanto anche in tal caso la motivazione è meramente apparente.

Il tribunale, infatti, non indica in alcun modo se e quale sarebbe il danno patrimoniale derivante dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], né se il patrimonio complessivo del predetto costituisca idonea garanzia per la pretesa risarcitoria avanzata dalle parti civili, il che preclude in radice la valutazione in ordine al periculum.

3. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il nuovo giudizio al tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co.5, c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla nota d'udienza depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava il sequestro conservativo disposto su alcuni immobili di proprietà del ricorrente. 2. Avverso la suddetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto cinque motivi di ricorso, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'assenza di qualsivoglia elemento a supporto del fumus commissi delicti, evidenziando come l'ordinanza impugnata si limiterebbe a sostenere che il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe dal fatto che questi avrebbe ricevuto un vantaggio patrimoniale dalla condotta di reato ipotizzata. Il ricorrente contesta tale asserzione, evidenziando come non sia emerso alcun elemento di collegamento con i pubblici ufficiali asseritannente autori del reato. 2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'insussistenza della violazione della legge fallimentare che avrebbe condotto alla commissione del reato di abuso d'ufficio, per effetto del quale si sarebbe determinato un indebito vantaggio patrimoniale. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di abuso d'ufficio, difettando il requisito della doppia ingiustizia. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce il difetto dell'elemento soggettivo del reato. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo stata dimostrata la titolarità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altri cespiti immobiliari idonei a fornire adeguata garanzia ai presunti soggetti danneggiati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che l'oggetto del procedimento cautelare può essere ricostruito solo sulla base del ricorso e della memoria presentata nell'interesse delle parti civili, atti nei quale si dà atto di come [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto in una procedura fallimentare, riguardante una risalente procedura fallimentare, concernente due società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a loro volta dichiarati falliti. In particolare, a seguito di concordato fallimentare, [OSCURATO:PERSONA] interveniva quale assuntore di tutti gli obblighi con pagamento integrale dei crediti ammessi, in tal modo acquistando la proprietà degli immobili ricadenti nella massa attiva. Sempre sulla base dei suddetti atti, risulterebbe ipotizzata la commissione del reato di abuso d'ufficio, da parte del giudice delegato e del curatore, non essendo state rispettate le norme fallimentari concernenti la comunicazione ai falliti della proposta di concordato. 2. A fronte della complessa vicenda fallimentare all'interno della quale sarebbe intervenuta la commissione del reato presupposto del sequestro conservativo, l'ordinanza impugnata è affetta da una assoluta carenza di motivazione, posto che nella stessa non si indica quale sia il titolo di reato ascritto al ricorrente, non se ne descrive la condotta e, quindi, tanto meno è ravvisabile una valutazione degli elementi a carico dello stesso. L'ordinanza, infatti, si limita a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] era l'unico soggetto che avrebbe tratto un vantaggio patrimoniale dalla condotta di abuso d'ufficio, senza in alcun modo vagliare se effettivamente sussistono i presupposti per ipotizzare la commissione del reato di abuso d'ufficio. Peraltro, il Tribunale del riesame dà per assodato che vi sia stata l'omessa comunicazione ai falliti della proposta di concordato, con il conseguente impedimento per questi ultimi di opporsi, senza indicare in alcun modo gli elementi a supporto di tale conclusione, né se l'omessa comunicazione sia frutto di un mero errore, piuttosto che di una dolosa scelta posta in essere per avvantaggiare [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, l'ordinanza risulta del tutto priva di motivazione, il che rende fondati i primi quattro motivi di ricorso. 2.2. Il quinto motivo, concernente il difetto di esigenze cautelari, è parimenti fondato in quanto anche in tal caso la motivazione è meramente apparente. Il tribunale, infatti, non indica in alcun modo se e quale sarebbe il danno patrimoniale derivante dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], né se il patrimonio complessivo del predetto costituisca idonea garanzia per la pretesa risarcitoria avanzata dalle parti civili, il che preclude in radice la valutazione in ordine al periculum. 3. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il nuovo giudizio al tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co.5, c.
Sentenza Cassazione n. 11255/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris