Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 23828/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26673/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 976/2018 depositata il23/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di lavori eseguiti in esecuzione di un contratto d’appalto pari ad € 2647,00 circa.

Propose opposizione [OSCURATO:PERSONA] e dedusse che solo la quota di € 1017, 17 riguardava l’immobile di sua proprietà mentre la restante somma era dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, di cui chiese la chiamata in causa; eccepì, quindi, la carenza di legittimazione passiva in relazione al pagamento dell’importo di € 1540,00 perché riguardanti lavori svolti su proprietà aliena e, in via gradata, in caso di condanna, chiese di essere tenuta indenne delle somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di pace non si pronunciò sulla chiamata in causa ed accolse l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò la decisione di primo grado.

Il Tribunale dichiarò la nullità della sentenza impugnata perché in primo grado non era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, l’[OSCURATO:PERSONA] spa, rimettendo le parti innanzi al Giudice di Pace per l’integrazione del contraddittorio.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi.

Non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta - sotto il profilo del vizio dinullità della sentenza e del procedimento – la “violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 102, 103 e 354 c.p.c.; violazione della regola del litisconsorzio facoltativo ed erronea rimessione del giudizio al giudice di primo grado; nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.)”.

Il ricorrente contesta che il terzo di cui aveva chiesto la chiamata in causa, la [OSCURATO:PERSONA] spa, rivestisse la qualifica di litisconsorte necessario, attesa la natura solidale dell’obbligazione di pagamento.

Trattandosi di litisconsorzio facoltativo, il giudice non aveva autorizzato la chiamata in causa, come era nelle sua facoltà in quanto le domande potevano essere trattate separatamente.

Solo nell’ipotesi di chiamata in causa del terzo si determinerebbe un’ipotesi di litisconsorzio processuale perché il terzo diventa parte del processo.

Avrebbe quindi errato il Tribunale a dichiarare la nullità della sentenza per omessa integrazione del terzo chiamato in causa, che non avrebbe la qualifica di litisconsorte necessario.

Il motivo è fondato.

Va in primo luogo evidenziato che l’obbligazione di pagamento da parte del condomino della quota di lavori richiesti dalla ditta appaltatrice non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri condomini.

In caso di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo: conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (Cassazione civile sez.

III, 12/05/2015, n.9570).

Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo, ai sensi dell'art.106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cassazione civile sez.

II, 26/01/2022, n.2331; Cassazione civile sez.

II, 19/01/2006, n.984) Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2647,00per lavori condominiali, dedusse che solo la quota di € 1017, 17 riguardava il proprio immobile mentre la restante somma era dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, di cui chiese la chiamata in causa ed eccepì la carenza di legittimazione passiva in relazione al pagamento dell’importo di € 1540,00 perché riguardante lavori svolti su proprietà aliena.

Poiché non sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali, ai sensi dell’art.102 c.p.c. ma una mera comunanza di causa, il Giudice di Pace non si pronunciò sulla richiesta di chiamata in causa del terzo, implicitamente disattendendola, potendo decidere sulla carenza di legittimazione passiva in relazione alle somme eventualmente non dovute.

Né sussisteva un litisconsorzio di carattere processuale, che è ravvisabile solo nel giudizio di impugnazione e non nel giudizio di primo grado, nell’ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore; in tale ipotesi la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale (Cassazione civile sez.

VI, 06/10/2020, n.21366; Cassazione civile sez.

VI, 29/04/2016, n.8486).

Ha quindi errato il Tribunale a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non aveva la qualifica di litisconsorte necessario.

Il primo motivo di ric orso deve, pertanto, essere accolto , con assorbimento degli ulteriori motivi.

La sentenza va, pertanto, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di altro magistrato.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26673/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 976/2018 depositata il23/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di lavori eseguiti in esecuzione di un contratto d’appalto pari ad € 2647,00 circa. Propose opposizione [OSCURATO:PERSONA] e dedusse che solo la quota di € 1017, 17 riguardava l’immobile di sua proprietà mentre la restante somma era dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, di cui chiese la chiamata in causa; eccepì, quindi, la carenza di legittimazione passiva in relazione al pagamento dell’importo di € 1540,00 perché riguardanti lavori svolti su proprietà aliena e, in via gradata, in caso di condanna, chiese di essere tenuta indenne delle somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di pace non si pronunciò sulla chiamata in causa ed accolse l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò la decisione di primo grado. Il Tribunale dichiarò la nullità della sentenza impugnata perché in primo grado non era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, l’[OSCURATO:PERSONA] spa, rimettendo le parti innanzi al Giudice di Pace per l’integrazione del contraddittorio. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi. Non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta - sotto il profilo del vizio dinullità della sentenza e del procedimento – la “violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 102, 103 e 354 c.p.c.; violazione della regola del litisconsorzio facoltativo ed erronea rimessione del giudizio al giudice di primo grado; nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.)”. Il ricorrente contesta che il terzo di cui aveva chiesto la chiamata in causa, la [OSCURATO:PERSONA] spa, rivestisse la qualifica di litisconsorte necessario, attesa la natura solidale dell’obbligazione di pagamento. Trattandosi di litisconsorzio facoltativo, il giudice non aveva autorizzato la chiamata in causa, come era nelle sua facoltà in quanto le domande potevano essere trattate separatamente. Solo nell’ipotesi di chiamata in causa del terzo si determinerebbe un’ipotesi di litisconsorzio processuale perché il terzo diventa parte del processo. Avrebbe quindi errato il Tribunale a dichiarare la nullità della sentenza per omessa integrazione del terzo chiamato in causa, che non avrebbe la qualifica di litisconsorte necessario. Il motivo è fondato. Va in primo luogo evidenziato che l’obbligazione di pagamento da parte del condomino della quota di lavori richiesti dalla ditta appaltatrice non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri condomini. In caso di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo: conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (Cassazione civile sez. III, 12/05/2015, n.9570). Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo, ai sensi dell'art.106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, n.2331; Cassazione civile sez. II, 19/01/2006, n.984) Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2647,00per lavori condominiali, dedusse che solo la quota di € 1017, 17 riguardava il proprio immobile mentre la restante somma era dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, di cui chiese la chiamata in causa ed eccepì la carenza di legittimazione passiva in relazione al pagamento dell’importo di € 1540,00 perché riguardante lavori svolti su proprietà aliena. Poiché non sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali, ai sensi dell’art.102 c.p.c. ma una mera comunanza di causa, il Giudice di Pace non si pronunciò sulla richiesta di chiamata in causa del terzo, implicitamente disattendendola, potendo decidere sulla carenza di legittimazione passiva in relazione alle somme eventualmente non dovute. Né sussisteva un litisconsorzio di carattere processuale, che è ravvisabile solo nel giudizio di impugnazione e non nel giudizio di primo grado, nell’ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore; in tale ipotesi la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale (Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, n.21366; Cassazione civile sez. VI, 29/04/2016, n.8486). Ha quindi errato il Tribunale a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non aveva la qualifica di litisconsorte necessario. Il primo motivo di ric orso deve, pertanto, essere accolto , con assorbimento degli ulteriori motivi. La sentenza va, pertanto, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di altro magistrato. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 23828/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris