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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25557/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GIUDICE-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA - PALERMO n. 2326/2017 depositata il 21/06/2017.Numero registro generale 5049/2018Numero sezionale 5641/2026Numero di raccolta generale 25557/2026Data pubblicazione 18/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] spa, quale agente della riscossione,notificò al ricorrente un preavviso di fermo amministrativo (n. finale 344)in conseguenza del mancato pagamento di sette cartelle, impugnatecontestualmente quali atti presupposti, per un totale di € 2.877,72.

Ilcontribuente propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diAgrigento che, nel contraddittorio con l’Agente della riscossione e conl’Ufficio fiscale (Agenzia delle Entrate), con sentenza 1266 del 24/1-14/4/2014, lo accolse parzialmente:- annullando tre delle cartelle di pagamento impugnate (n.ri finali 623,549, 177);- respingendolo quanto al preavviso di fermo (344);- dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per cartella relativa aviolazioni del codice della strada (449);- dichiarando il ricorso inammissibile perché tardivo quanto agli ulterioriSu appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile ilgravame.Secondo la Commissione palermitana l’appello era carente del requisito dispecificità dei motivi richiesto dall’art. 342 c.p.c. atteso che l’appellante,dopo avere censurato la sentenza per omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, dolendosigenericamente del fatto che i primi giudici non avessero esaminato tutti imotivi di opposizione proposti, aveva riportato il contenuto del ricorsointroduttivo e della memoria di primo grado, integrando poi nella memoriaillustrativa le proprie difese con il richiamo a precedenti giurisprudenziali.Mancava quindi l’articolazione di specifiche censure alla motivazione dellaNumero registro generale 5049/2018Numero sezionale 5641/2026Numero di raccolta generale 25557/2026Data pubblicazione 18/09/2026sentenza impugnata non potendosi ritenere equivalente la merariproposizione del contenuto di atti difensivi del giudizio di primo grado,ciò che non adempirebbe al requisito succitato non potendo le osservazionie difese esposte in quella fase obbligare il giudice d’appello, peridentificare i motivi di gravame, a un’opera di relazione e di supposizioneche la legge processuale non prevede e che, anzi, esporrebbe lacontroparte nell’incertezza sulle domande dalle quali difendersi.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di sei motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La società agente della riscossione è rimasta intimata.Con la memoria illustrativa depositata il 30/10/2025, il contribuente hachiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spesecompensate, evidenziando come:- le tre cartelle di pagamento sopraccitate fossero state già annullate dallaCorte di Giustizia Tributaria Provinciale agrigentina;- le tre cartelle residue (836, 687, 838), tutte d’importo inferiore a €1.000,00 complessivi di capitale, interessi e sanzioni, erano state affidateall’agente della riscossione nel periodo 2000-2010 e quindi rientrano nellaprevisione di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 119/18, conv. conmodificazioni nella legge 136/18, che ne ha disposto l’automaticoannullamento al 31/12/2018.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente esaminata la questione proposta con la memoria dicui all’art. 380-bis c.p.c. depositata dal ricorrente in quanto pregiudiziale.Va osservato come le circostanze in essa affermate risultino documentatecome da atti trascritti nella memoria stessa.Ritiene questo Collegio che la richiesta formulata dal ricorrente sia dariqualificare in una sostanziale rinuncia al ricorso in quanto, con essa, èpalesemente espressa la sopravvenuta carenza d’interesseNumero registro generale 5049/2018Numero sezionale 5641/2026Numero di raccolta generale 25557/2026Data pubblicazione 18/09/2026all’impugnazione.

Non è pertanto rilevante che, pure a diversi mesi daldeposito della memoria, la controricorrente non abbia depositato a suavolta una memoria e non si sia espressa sul punto.Alla rinuncia per sopravvenuta carenza d’interesse consegue l’estinzionedel giudizio.Può altresì accogliersi l’istanza di compensare tra le parti le spese delgiudizio di legittimità, atteso che la norma relativa alla c.d.

“rottamazione”di cui all’art. 4, comma 1, dl [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, è sopravvenuta allaproposizione del ricorso da parte del contribuente (gravame notificato il 22gennaio 2018).Ne risultano assorbite le questioni proposte con i motivi del ricorso e nonsussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.115/2002 per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIUDICE-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA - PALERMO n. 2326/2017 depositata il 21/06/2017.Numero registro generale 5049/2018Numero sezionale 5641/2026Numero di raccolta generale 25557/2026Data pubblicazione 18/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] spa, quale agente della riscossione,notificò al ricorrente un preavviso di fermo amministrativo (n. finale 344)in conseguenza del mancato pagamento di sette cartelle, impugnatecontestualmente quali atti presupposti, per un totale di € 2.877,72. Ilcontribuente propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diAgrigento che, nel contraddittorio con l’Agente della riscossione e conl’Ufficio fiscale (Agenzia delle Entrate), con sentenza 1266 del 24/1-14/4/2014, lo accolse parzialmente:- annullando tre delle cartelle di pagamento impugnate (n.ri finali 623,549, 177);- respingendolo quanto al preavviso di fermo (344);- dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per cartella relativa aviolazioni del codice della strada (449);- dichiarando il ricorso inammissibile perché tardivo quanto agli ulterioriSu appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile ilgravame.Secondo la Commissione palermitana l’appello era carente del requisito dispecificità dei motivi richiesto dall’art. 342 c.p.c. atteso che l’appellante,dopo avere censurato la sentenza per omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, dolendosigenericamente del fatto che i primi giudici non avessero esaminato tutti imotivi di opposizione proposti, aveva riportato il contenuto del ricorsointroduttivo e della memoria di primo grado, integrando poi nella memoriaillustrativa le proprie difese con il richiamo a precedenti giurisprudenziali.Mancava quindi l’articolazione di specifiche censure alla motivazione dellaNumero registro generale 5049/2018Numero sezionale 5641/2026Numero di raccolta generale 25557/2026Data pubblicazione 18/09/2026sentenza impugnata non potendosi ritenere equivalente la merariproposizione del contenuto di atti difensivi del giudizio di primo grado,ciò che non adempirebbe al requisito succitato non potendo le osservazionie difese esposte in quella fase obbligare il giudice d’appello, peridentificare i motivi di gravame, a un’opera di relazione e di supposizioneche la legge processuale non prevede e che, anzi, esporrebbe lacontroparte nell’incertezza sulle domande dalle quali difendersi.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di sei motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La società agente della riscossione è rimasta intimata.Con la memoria illustrativa depositata il 30/10/2025, il contribuente hachiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spesecompensate, evidenziando come:- le tre cartelle di pagamento sopraccitate fossero state già annullate dallaCorte di Giustizia Tributaria Provinciale agrigentina;- le tre cartelle residue (836, 687, 838), tutte d’importo inferiore a €1.000,00 complessivi di capitale, interessi e sanzioni, erano state affidateall’agente della riscossione nel periodo 2000-2010 e quindi rientrano nellaprevisione di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 119/18, conv. conmodificazioni nella legge 136/18, che ne ha disposto l’automaticoannullamento al 31/12/2018.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente esaminata la questione proposta con la memoria dicui all’art. 380-bis c.p.c. depositata dal ricorrente in quanto pregiudiziale.Va osservato come le circostanze in essa affermate risultino documentatecome da atti trascritti nella memoria stessa.Ritiene questo Collegio che la richiesta formulata dal ricorrente sia dariqualificare in una sostanziale rinuncia al ricorso in quanto, con essa, èpalesemente espressa la sopravvenuta carenza d’interesseNumero registro generale 5049/2018Numero sezionale 5641/2026Numero di raccolta generale 25557/2026Data pubblicazione 18/09/2026all’impugnazione. Non è pertanto rilevante che, pure a diversi mesi daldeposito della memoria, la controricorrente non abbia depositato a suavolta una memoria e non si sia espressa sul punto.Alla rinuncia per sopravvenuta carenza d’interesse consegue l’estinzionedel giudizio.Può altresì accogliersi l’istanza di compensare tra le parti le spese delgiudizio di legittimità, atteso che la norma relativa alla c.d. “rottamazione”di cui all’art. 4, comma 1, dl [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, è sopravvenuta allaproposizione del ricorso da parte del contribuente (gravame notificato il 22gennaio 2018).Ne risultano assorbite le questioni proposte con i motivi del ricorso e nonsussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.115/2002 per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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