CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 41475/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13682-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] AVELLINO, [OSCURATO:PERSONA] - RIPARTIZIONE LAVORO; 2023. 3647 - intimati - avverso l'ordinanza n. cronologico 1305/2016 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 18/05/2016 R.G.N. 3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13682/2016 Premesso che con ordinanza n. 1305/2016, depositata il 18 maggio 2016, il Tribunale di Bolzano, pronunciando in sede di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano di iscrivere [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo generale del proprio personale, con inquadramento nella qualifica funzionale, livello retributivo, classe/scatto precedenti alla cancellazione e con il conforme trattamento economico e normativo, disponendone l'effettiva immissione in servizio; - che a sostegno della propria decisione il Tribunale ha rilevato che la Tirone, proveniente dai ruoli della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, era stata collocata in posizione di comando presso la Provincia di Avellino per cinque anni, fino al 31/12/2015; che la dipendente aveva chiesto di essere inquadrata definitivamente nei ruoli della Provincia di Avellino, ove era il centro dei propri affetti e relazioni personali, ma che tale istanza non aveva trovato accoglimento; che il relativo provvedimento era peraltro da ritenersi legittimo, in una corretta lettura dell'art. 4, c. 2, di. n. 78/2015, non rientrando le province autonome tra gli enti di provenienza del personale da stabilizzare; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con plurimi motivi; - che sia l'[OSCURATO:PERSONA] di Avellino, già Provincia di Avellino, sia la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano sono rimaste intimate; rilevato che la lavoratrice - premessa l'ammissibilità dell'impugnazione con ricorso per cassazione dell'ordinanza cautelare, in quanto tale da incidere sulla sua libertà personale (art. 111, c. 70, Cost.) - si duole che il Tribunale di Bolzano non abbia dichiarato inammissibile il reclamo della Provincia di Avellino, stante la natura sostanziale di sentenza dell'ordinanza cautelare di primo grado, come tale impugnabile esclusivamente mediante appello; non abbia accolto l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica del reclamo; abbia operato un'erronea interpretazione dell'art. 4, comma 2, d.l. n. 78/2015, convertito in I. n. 125 del 2015; osservato che "E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 70, Cost., avverso l'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., ancorché affetta da inesistenza, nullità o abnormità, senza che ciò si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di provvedimento inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluente nel successivo giudizio di merito, o con l'art. 6 CEDU, essendo comunque garantita una duplice fase di tutela davanti a un'istanza nazionale" (Cass. n. 12229/2018); - che in tal senso è il consolidato, oltre che risalente, orientamento di questa Corte (cfr., fra numerose altre, Cass. n. 8446/2006; n. 6519/2002; n. 3388/2002; n. 10368/1997; n. 5118/1997; Sez. U n. 1832/1996); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo le Amministrazioni rimaste intimate p.q.m. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 25 novembre 2021. Il Presidente 411FIZiOthino Giu (doti [OSCURATO:PERSONA]) Giovai RI 91/4~'‘ ,. 2~1~11.19,.. JUEL:- trottesumemA [OSCURATO:PERSONA] Sazian