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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29265/2024

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 2561 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi, in forza di procure speciali in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 200; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2005-2008 Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n. 158/01/2021, depositata in data 15 novembre 2021, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sulla base delle risultanze delle attività di verifica della G.d.F. di Trieste nell’ambito di procedimenti penali instaurati presso la Procura della Repubblica di Bergamo e di Trieste, l’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente attività di commercio di materie plastiche, avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione, per gli anni 2005-2008, costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti, ai fini Iva - oltre interessi e sanzioni - relativamente a fatture di acquisto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti, contestando anche il conseguente indebito utilizzo del plafond IVA; in particolare, era emersa una frode c.d. carosello, realizzata attraverso la creazione di un doppio livello di società, fittiziamente esistenti in ambito comunitario ed extracomunitario, finalizzato a consentire ad altre società con sede in Italia di ottenere indebiti vantaggi; con queste ultime società cartiere - riferibili nei fatti ad un gruppo di tre persone (Vecchione, Esposito e Cioffi) ideatrici della frode – [OSCURATO:PERSONA] interagiva nella catena degli acquisti di materie plastiche utilizzando fatture relative ad operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti; l’Ufficio notificava, altresì, a [OSCURATO:PERSONA] -legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e detentore di una quota di partecipazione del 99,83% al capitale sociale di quest’ultima - altri avvisi di accertamento con i quali rettificava il reddito imponibile di quest’ultimo, ai fini Irpef e relative addizionali, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati nei confronti della detta società a ristretta base societaria. 2.Avverso i suddetti avvisi, la società e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste che, previa riunione, con sentenza n. 192/02/12, li accoglieva. 3.La sentenza di primo grado, appellata dall’Agenzia, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 182/10/2014, nella quale veniva osservato che l’Ufficio non aveva offerto prova del consapevole coinvolgimento dei contribuenti nella contestata frode fiscale. 4.Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 5.Con ordinanza n. 429 del 2020, la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione (come corretto con ordinanza n. 18335/2020, essendo stata, per errore materiale, indicata inizialmente la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia). 6.Nella suddetta ordinanza la Corte di cassazione ha osservato che il giudice di appello – pur avendo riconosciuto, sia pure in via implicita, quanto allegato dall'Ufficio in ordine all’esistenza di un meccanismo fraudolento in cui le operazioni contestatesi inserivano e dato atto dei rapporti di amicizia e di affari, risalenti nel tempo, che legavano il sig. [OSCURATO:PERSONA] con i sigg.

Cioffi, Vecchione ed Esposito, ideatori di tale meccanismo fraudolento e amministratori di fatto delle cartiere mediante le qualila frode si realizzava - aveva escluso che tali indizi fossero idonei a dimostrare il coinvolgimento dei contribuenti nella perpetrazione della frode fiscale o, comunque, l'assenza di buona fede; con ciò non facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia di operazioni soggettivamente inesistenti incluse o meno in una frode carosello, atteso che aveva riconosciuto la buona fede della contribuente e la sua incolpevole ignoranza di partecipare ad una frode fiscale, pur in presenza di circostanze di fatto sintomatiche della conoscibilità del meccanismo fraudolento in cui le operazioni poste in essere si inserivano e senza alcuna valutazione in ordine al rispetto del grado di diligenza esigibile. 6.Riassunto il giudizio a cura della società e di [OSCURATO:PERSONA], la CTR del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenzan. 158/01/2021, ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando gli avvisi di accertamento. 7.Avverso la suddetta sentenza, la società e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

8. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

9. In data 17 aprile 2024 l’Agenzia ha depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione.

10. Sia i ricorrenti che l’Agenzia hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti , nella memoria depositata ex art. 3 8 0bis1 c.p.c. , hanno dedotto diverse questioni giuridiche alla luce dello ius superveniens, tra cui quella relativa all’applicabilità retroattiva delle riduzioni sanzionatorie operate dal d.lgs. n. 87 del 2024 prospettando, con riguardo alla stessa,anche questione di legittimità costituzionale; -sulla questione del rapporto tra l’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 e l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e, più in generale, sulla rilevanza dello ius superveniens, con ordinanza n. 21150del 2024, questa Corte ha assegnato, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c. , al Pubblico Ministero ed alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservandoall’esito la decisione;-appare opportuno rinviare la causa a nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 2561 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi, in forza di procure speciali in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 200; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2005-2008 Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n. 158/01/2021, depositata in data 15 novembre 2021, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sulla base delle risultanze delle attività di verifica della G.d.F. di Trieste nell’ambito di procedimenti penali instaurati presso la Procura della Repubblica di Bergamo e di Trieste, l’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente attività di commercio di materie plastiche, avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione, per gli anni 2005-2008, costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti, ai fini Iva - oltre interessi e sanzioni - relativamente a fatture di acquisto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti, contestando anche il conseguente indebito utilizzo del plafond IVA; in particolare, era emersa una frode c.d. carosello, realizzata attraverso la creazione di un doppio livello di società, fittiziamente esistenti in ambito comunitario ed extracomunitario, finalizzato a consentire ad altre società con sede in Italia di ottenere indebiti vantaggi; con queste ultime società cartiere - riferibili nei fatti ad un gruppo di tre persone (Vecchione, Esposito e Cioffi) ideatrici della frode – [OSCURATO:PERSONA] interagiva nella catena degli acquisti di materie plastiche utilizzando fatture relative ad operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti; l’Ufficio notificava, altresì, a [OSCURATO:PERSONA] -legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e detentore di una quota di partecipazione del 99,83% al capitale sociale di quest’ultima - altri avvisi di accertamento con i quali rettificava il reddito imponibile di quest’ultimo, ai fini Irpef e relative addizionali, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati nei confronti della detta società a ristretta base societaria. 2.Avverso i suddetti avvisi, la società e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste che, previa riunione, con sentenza n. 192/02/12, li accoglieva. 3.La sentenza di primo grado, appellata dall’Agenzia, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 182/10/2014, nella quale veniva osservato che l’Ufficio non aveva offerto prova del consapevole coinvolgimento dei contribuenti nella contestata frode fiscale. 4.Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 5.Con ordinanza n. 429 del 2020, la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione (come corretto con ordinanza n. 18335/2020, essendo stata, per errore materiale, indicata inizialmente la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia). 6.Nella suddetta ordinanza la Corte di cassazione ha osservato che il giudice di appello – pur avendo riconosciuto, sia pure in via implicita, quanto allegato dall'Ufficio in ordine all’esistenza di un meccanismo fraudolento in cui le operazioni contestatesi inserivano e dato atto dei rapporti di amicizia e di affari, risalenti nel tempo, che legavano il sig. [OSCURATO:PERSONA] con i sigg. Cioffi, Vecchione ed Esposito, ideatori di tale meccanismo fraudolento e amministratori di fatto delle cartiere mediante le qualila frode si realizzava - aveva escluso che tali indizi fossero idonei a dimostrare il coinvolgimento dei contribuenti nella perpetrazione della frode fiscale o, comunque, l'assenza di buona fede; con ciò non facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia di operazioni soggettivamente inesistenti incluse o meno in una frode carosello, atteso che aveva riconosciuto la buona fede della contribuente e la sua incolpevole ignoranza di partecipare ad una frode fiscale, pur in presenza di circostanze di fatto sintomatiche della conoscibilità del meccanismo fraudolento in cui le operazioni poste in essere si inserivano e senza alcuna valutazione in ordine al rispetto del grado di diligenza esigibile. 6.Riassunto il giudizio a cura della società e di [OSCURATO:PERSONA], la CTR del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenzan. 158/01/2021, ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando gli avvisi di accertamento. 7.Avverso la suddetta sentenza, la società e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a nove motivi. 8. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 9. In data 17 aprile 2024 l’Agenzia ha depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione. 10. Sia i ricorrenti che l’Agenzia hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] - i ricorrenti , nella memoria depositata ex art. 3 8 0bis1 c.p.c. , hanno dedotto diverse questioni giuridiche alla luce dello ius superveniens, tra cui quella relativa all’applicabilità retroattiva delle riduzioni sanzionatorie operate dal d.lgs. n. 87 del 2024 prospettando, con riguardo alla stessa,anche questione di legittimità costituzionale; -sulla questione del rapporto tra l’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 e l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e, più in generale, sulla rilevanza dello ius superveniens, con ordinanza n. 21150del 2024, questa Corte ha assegnato, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c. , al Pubblico Ministero ed alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservandoall’esito la decisione;-appare opportuno rinviare la causa a nuo
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