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CassazionedecretoSezione UDecisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 17054/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22794-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza m. 1005/2023 depositata il 07/11/2023 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22794/2023 Cron.

Rep.

Ud.26/03/2024 CC quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, in camera di consiglio, accolgano il conflitto negativo proposto dal TAR Toscana e dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

Rilevato che: Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (di seguito TAR) ha sollevato conflitto di giurisdizione avverso la sentenza n. 3482/2017, depositata il 26 ottobre 2017, con la quale il Tribunale di Firenze ha declinato la propria giurisdizione nella causa di opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo n. 5560/2012 dal medesimo Tribunale emesso su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 8.637,79 oltre accessori, a titolo di compartecipazione alla retta di ricovero del padre del Naldoni, Mario, presso la RSA [OSCURATO:PERSONA] dall’ottobre 2008 al dicembre 2010.

Il giudice amministrativo osservava che trattavasi di causa devoluta al giudice ordinario, in quanto vertente non sul provvedimento amministrativo di determinazione della compartecipazione del debitore ingiunto a detto onere assistenziale, ma sul correlativo credito privatistico vantato dalla creditrice ingiungente; che peraltro il rapporto obbligatorio dedotto in lite non poteva farsi rientrare nell’ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., appunto perché l’obbligazione non derivava da una fonte provvedimentale autoritativa.

Considerato che: Il conflitto va accolto.

Risulta invero evidente che la controversia a qua riguarda un’obbligazione privatistica, monitoriamente azionata, la cui causa petendi è fondata sulla prestazione assistenziale della quale il padre del debitore ingiunto si è giovato presso la struttura gestita dalla Cooperativa ingiungente ed il cui petitum sostanziale, criterio di attribuzione della giurisdizione (tra le molte, v. da ultimo Sez.

U- , n. 2368 del 24/01/2024 ), non è che quello coincidente con il relativo diritto di credito.

Quindi il provvedimento amministrativo “a monte” non è altro che un fatto giuridico che solo indirettamente riguarda detta obbligazione, ma non la fonda, ben potendo gli eventuali profili di illegittimità del provvedimento medesimo essere oggetto di valutazione da parte del giudice (ordinario) del rapporto obbligatorio, al fine della sua eventuale disapplicazione.

D’altro canto, l’Autorità emanante detto provvedimento non è nemmeno stata evocata in giudizio, non essendovene ragione giuridica, perché che la domanda posta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non concerne in via diretta il provvedimento medesimo e non ne implica affatto l'annullamento.

La Corte intende dunque dare continuità al principio di diritto, formulato in un caso all'evidenza analogo, secondo il quale «La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA ([OSCURATO:PERSONA])» (Sez.

U - , Ordinanza n. 9488 del 04/04/2019, Rv. 653594 -01).

In virtù delle considerazioni che precedono non risulta applicabile nel caso di specie l’art. 133, lett. c), cod. proc. amm., quale erroneamente evocato dal Tribunale di Firenze con la sentenza originante il conflitto in esame.

In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui la causa deve essere rimessa, con termine di legge per la riassunzione.

Nulla per le spese stante,in questa sede, la mancata costituzione e difesadelle parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22794-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza m. 1005/2023 depositata il 07/11/2023 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22794/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, in camera di consiglio, accolgano il conflitto negativo proposto dal TAR Toscana e dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (di seguito TAR) ha sollevato conflitto di giurisdizione avverso la sentenza n. 3482/2017, depositata il 26 ottobre 2017, con la quale il Tribunale di Firenze ha declinato la propria giurisdizione nella causa di opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo n. 5560/2012 dal medesimo Tribunale emesso su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 8.637,79 oltre accessori, a titolo di compartecipazione alla retta di ricovero del padre del Naldoni, Mario, presso la RSA [OSCURATO:PERSONA] dall’ottobre 2008 al dicembre 2010. Il giudice amministrativo osservava che trattavasi di causa devoluta al giudice ordinario, in quanto vertente non sul provvedimento amministrativo di determinazione della compartecipazione del debitore ingiunto a detto onere assistenziale, ma sul correlativo credito privatistico vantato dalla creditrice ingiungente; che peraltro il rapporto obbligatorio dedotto in lite non poteva farsi rientrare nell’ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., appunto perché l’obbligazione non derivava da una fonte provvedimentale autoritativa. Considerato che: Il conflitto va accolto. Risulta invero evidente che la controversia a qua riguarda un’obbligazione privatistica, monitoriamente azionata, la cui causa petendi è fondata sulla prestazione assistenziale della quale il padre del debitore ingiunto si è giovato presso la struttura gestita dalla Cooperativa ingiungente ed il cui petitum sostanziale, criterio di attribuzione della giurisdizione (tra le molte, v. da ultimo Sez. U- , n. 2368 del 24/01/2024 ), non è che quello coincidente con il relativo diritto di credito. Quindi il provvedimento amministrativo “a monte” non è altro che un fatto giuridico che solo indirettamente riguarda detta obbligazione, ma non la fonda, ben potendo gli eventuali profili di illegittimità del provvedimento medesimo essere oggetto di valutazione da parte del giudice (ordinario) del rapporto obbligatorio, al fine della sua eventuale disapplicazione. D’altro canto, l’Autorità emanante detto provvedimento non è nemmeno stata evocata in giudizio, non essendovene ragione giuridica, perché che la domanda posta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non concerne in via diretta il provvedimento medesimo e non ne implica affatto l'annullamento. La Corte intende dunque dare continuità al principio di diritto, formulato in un caso all'evidenza analogo, secondo il quale «La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA ([OSCURATO:PERSONA])» (Sez. U - , Ordinanza n. 9488 del 04/04/2019, Rv. 653594 -01). In virtù delle considerazioni che precedono non risulta applicabile nel caso di specie l’art. 133, lett. c), cod. proc. amm., quale erroneamente evocato dal Tribunale di Firenze con la sentenza originante il conflitto in esame. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui la causa deve essere rimessa, con termine di legge per la riassunzione. Nulla per le spese stante,in questa sede, la mancata costituzione e difesadelle parti
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