CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CUI 05NOTV4, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Assise di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 9/1/2019 del GUP del Tribunale di Lodi che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sedici di reclusione ed C 1.000 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dai motivi abietti e futili e dall'abuso di relazioni dome- stiche, e per la rapina aggravata (così riqualificata l'originaria contestazione di furto), delitti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1. L'omicidio, operato mediante un'azione di forza sul collo dell'Izzo tale da cagionare la frattura del corno tiroideo superiore destro e sinistro, e così la morte per asfissia, era stato preceduto da un litigio tra l'imputato e la vittima poiché l'Izzo aveva comunicato al Dominguez - assunto come badante dell'uomo - l'intenzione di porre termine al rapporto di lavoro. 1.2. Nella sentenza di secondo grado è stato confermato l'accertamento di responsabilità dell'imputato, a titolo di omicidio volontario, ma è stata esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili, con rideterminazione della pena finale in anni quindici di reclusione (esclusa la multa, secondo i giudici non conseguente alla riconosciuta continuazione tra i delitti), confermando in punto di bilancia- mento di circostanze il giudizio di equivalenza. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo profili di violazione di legge e correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo ai risultati della perizia medico-legale sulle cause della morte della vittima, nonché alla ritenuta insussistenza dei presupposti per superare il bilanciamento in equivalenza tra le residue aggravanti e le circostanze attenuanti generiche. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente teorizza che l'elemento psichico dell'atto omicidiario in esame debba trovare discrimine nell'individuazione delle modalità che hanno condotto a morte per asfissia [OSCURATO:PERSONA]: lo strangolamento, che presuppone l'uso di un laccio et similia, è indice di volontà omicidiaria, mentre lo strozzamento, operato a mani nude, sarebbe compatibile con l'omicidio preterintenzionale. La perizia condotta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato il punto nell'incertezza, ma tale dubbio non può riflettersi a sfavore dell'imputato, indirizzando i giudici verso la più grave qualificazione giuridica.La difesa ha dunque formulato uno scenario alternativo in cui i due uomini avevano una colluttazione a seguito della quale l'Izzo decedeva a causa delle lesioni subite, oltre l'intenzione dell'agente. L'esclusione di tale scenario, come motivata nella sentenza impugnata, non è tranquillizzante, rileva il ricorso confu- tando le argomentazioni rese dalla Corte di secondo grado, sia in ordine alla assenza di segni di colluttazione che al richiamo delle differenti condizioni personali delle parti, Izzo un uomo settantenne sebbene in salute, e Dominguez, un giovane trentaquattrenne con forza e stazza fisica ben superiore. Il ricorrente lamenta ancora che il ragionamento motivazionale sia illogico laddove assume che le lesioni erano di tale gravità da essere senz'altro espressione di animus necandi, poiché in tal caso non sarebbe mai applicabile la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale. La presunzione di volontarietà dell'omicidio derivante dalla gravità delle lesioni inferte è estranea ai principi dell'ordinamento, primo tra tutti l'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Non è conducente nemmeno l'osservazione che l'imputato non abbia chiamato soccorso dopo l'evento, anche in forma anonima, ed invece abbia pensato di appropriarsi di vari beni di proprietà dell'Izzo, trattandosi di condotte che possono ritenersi immorali, ma non indicative di dolo omicidiario. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'assenza di motivazione sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per il superamento del bilanciamento tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 577 n. 4 cod. pen., con riferimento ai motivi abietti e futili. Invero, la sintetica giustificazione resa dai giudici di secondo grado non soddisfa lo standard motivazionale richiesto nel caso in esame, considerando altresì la contraddizione insita tra l'esclusione dell'indicata aggravante e l'affermazione del permanere di una sproporzione tra il reato ed il motivo scatenante. Eguali censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione si addensano sulla determinazione della pena per il più grave delitto di omicidio, che si discosta dal minimo edittale senza effettiva spiegazione, se non il riferi- mento alla "gravità del fatto come esplicitata", contraddicendo lo stesso richiamo ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. ed alle prospettive di rieducazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi di natura fattuale e confutativa, diretti sostanzialmente a sollecitare una revisione della vicenda secondo una ricostru- zione alternativa che non trova agganci nelle evidenze probatorie, ed è peraltro improponibile nella presente sede di legittimità.Preliminarmente si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini dell'accertamento di responsabilità del Dominguez a titolo di omicidio volontario, come qualificato nella sentenza di condanna di primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifesta- mente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motiva- zione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l'indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. 2. Ciò premesso, si deve respingere lo scenario alternativo proposto dal ricorrente a sostegno della qualificazione in termini di omicidio preterintenzionale in quanto la tesi della colluttazione nel cui corso l'imputato avrebbe cagionato la morte dell'Izzo oltre l'intenzione, è stata smentita patentemente dall'esito dell'accertamento medico-legale espletato dal consulente dell'accusa, ed accolto da entrambi i giudici di merito come base della condivisa ricostruzione della dinamica dell'evento omicidiario. Le cause della morte dell'Izzo sono state indicate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] come riconducibili ad un meccanismo lesivo di natura asfittica e contestualmente vascolo-nervosa. [OSCURATO:PERSONA] ha individuato la grossolana frattura dello scheletro laringeo, con segni indicativi di una violenta compressione/costrizione esercitata sul collo della vittima; ha poi riferito di una esiguità della lesività esterna del collo, limitata ad una millimetrica ecchimosi in regione cervicale, il che lo ha indotto a concludere che la violenta compressione era stata evidentemente applicata attraverso l'interposizione di un indumento tra lo strumento impiegato e la superficie del collo. Tale dato, combinandosi con l'informazione resa da [OSCURATO:PERSONA] - giunto sul posto dopo il fatto - il quale aveva trovato l'Izzo supino sul letto, normalmente vestito, e con dietro le spalle un asciugamano grigio di modeste dimensioni, rende ragione dell'uso di tale tessuto per operare lo strozzamento, nonché dell'affermazione dei giudici per cui l'agente non aveva operato in maniera casuale ed involontaria, ma del tutto consapevole dell'azione in corso e dei suoi effetti letali. Si deve poi considerare, come pure è stato messo in luce nell'impugnata sentenza, che l'azione omicida è stata compiuta in due fasi successive, prima con pressione più blanda e dopo alcuni minuti più violenta, fino ad ottenere lo strangolamento della vittima. Si tratta di modalità della condotta che risultano accertate dall'indagine medico-legale, senza alcun margine di incertezza (come sostiene la difesa), che escludono radicalmente lo scenario alternativo della colluttazione per mancanza di lesività a carico di altre sedi corporee dell'Izzo, e al contrario asseverano la piena volontarietà dell'azione letale, condotta in due riprese fino alla sua riuscita. Tale concorde conclusione dei giudici di merito, basata sull'evidenza scientifica e sugli ulteriori elementi probatori coerenti con i dati emersi in sede autoptica, è stata logicamente e correttamente motivata, e non può essere rimessa in discussione in base a considerazioni congetturali ed apodittiche, come la pretesa distinzione tra strangolamento e strozzamento e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre in termini di volontarietà o meno dell'evento letale. Del tutto irrilevanti, poi, in quanto di mera confutazione, risultano le critiche all'interpretazione della condotta successiva dell'imputato, che la Corte territoriale ha letto in chiave confermativa del dolo omicida del Dominguez, in base a considerazioni di natura fattuale che risultano congrue e logiche. 2.1. È noto che il criterio distintivo tra l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, mentre, nel secondo, la previsione dell'evento è necessaria e deve essere accertata in concreto, non essendo sufficiente la semplice prevedibilità dello stesso (Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013, dep. 2014, Cutrufello e altri, Rv. 259014). Si è inoltre affermato che si configura il delitto di omicidio volontario - e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - qualora la condotta dell'agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte del medesimo anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento potesse derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Marini e altro, Rv. 272050: fattispecie in cui i colpevoli, nel corso di una rapina commessa nell'abitazione di una persona anziana, le avevano oppresso ed occluso il naso e la bocca con un cuscino ed un canovaccio, impedendole di respirare e cagionandone la morte, intervenuta per soffocamento). È dunque evidente che l'esegesi di legittimità conferma in pieno le valutazioni rese dai giudici di merito nel caso in esame, caratterizzato dal consapevole perseguimento del fine letale.3. Inammissibile per genericità e per la natura confutativa delle critiche è il motivo di ricorso che si duole del mancato riconoscimento di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, anche a seguito dell'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti o futili. Non è dato cogliere alcun meccanico collegamento tra l'esclusione di detta aggravante e l'acquisto di maggior peso delle già riconosciute attenuanti ex art.62 bis cod. pen., come ha logicamente osservato la Corte territoriale nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Invero, se pure non considerato abietto o futile, il motivo del delitto - rappresentato dal licenziamento del Dominguez - non è certamente proporzionato alla reazione omicidiaria, ed in tali termini è stata motivata la persistente valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e la residua aggravante dell'abuso di relazioni domestiche. Trattasi di un apprezzamento di merito congruamente motivato, dunque inattaccabile nella presente sede di legittimità. Infine, non si ravvisa alcuna carenza o insufficienza motivazionale quanto alla determinazione della pena, poiché la sanzione concretamente inflitta è stata adeguata alla gravità del delitto ed alle prospettive di rieducazione dell'imputato, con il richiamo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. che non è stato limitato al paragrafo specificamente dedicato al trattamento sanzionatorio, ma è affiorato anche in altri passaggi della motivazione, segnatamente laddove si sono valutate le disagiate condizioni .di vita del Dominguez e la condotta post-delictum, come elementi rispettivamente di favore e contrario, così da giustificare una pena per l'omicidio di poco superiore al minimo edittale - anni ventuno e mesi sei di reclusione - per l'appunto "per la gravità del fatto come esplicitata". 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce